Fondo di Garanzia PMI: più ampia la platea dei beneficiari


Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl Agosto – art. 64 decreto legge n. 104 del 2020 -, a seguito del nulla osta da parte della Commissione Europea, si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 18 novembre 2020 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 19 novembre 2020, n. 2381)

Le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 novembre 2020.


Per le operazioni fino a 30mila garantite al 100% sono ammissibili due nuove tipologie di beneficiari. La prima comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La seconda tipologia riguarda le attività finanziarie e assicurative. Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007). La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker.


La terza novità interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. Sarà infatti possibile presentare le richieste garanzia anche in favore di imprese che hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in bonis.

Chiarimenti sulla trasformazione delle SOMS in APS


Forniti chiarimenti sull’istanza di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da parte di una ex Società di mutuo soccorso (SOMS), trasformatasi in associazione di promozione sociale a seguito di modifiche statutarie (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 16 novembre 2020, n. 12411).

Il Codice del terzo settore, richiamata all’articolo 42 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore – CTS) la l. 3818/1886 (legge speciale in materia di SOMS), prevede al successivo articolo 43 CTS che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.
A tale proposito si chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
– se la tempistica dei tre anni per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale sia da intendersi obbligatoria/perentoria per cui trascorsi i tre anni dall’entrata in vigore del CTS le società di mutuo soccorso non possono più trasformarsi;
– se le società di mutuo soccorso che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione sociale rimangano comunque in vita come Società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio oppure se, qualora la trasformazione sia da intendersi come obbligatoria, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del CTS, le società di mutuo soccorso che non si sono trasformate debbano devolvere comunque il patrimonio.
Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero precisa che il termine previsto dall’art. 43 CTS deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini dell’applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall’art. 8 comma 3 della l. 3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l’ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso.
A conferma di tale assunto si consideri quanto disposto dal successivo art. 22 del dm in materia di migrazione in altra sezione del Runts: posto il regime generale per cui la suddetta migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9 esclude che tale regime si applichi “alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all’articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 3 del presente decreto”.
In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vita un peculiare regime vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato, anziché optare per un definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli enti del Terzo settore. Coerentemente con tale presupposto, la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio. Ciò nemmeno in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata comunque la possibilità per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda i restanti quesiti, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dovesse intendersi come obbligatoria ma rappresentasse una facoltà che nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore avrebbe beneficiato di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue evidentemente che le SOMS che non se ne siano avvalse continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.
In merito all’applicabilità nel periodo transitorio della disciplina regionale in materia di associazioni di promozione sociale adottata in attuazione della legge 383/2000 e in particolare il requisito della operatività da almeno un anno ai fini della iscrizione al registro regionale (art. 5, comma 1 della l.r. 9 del 28/04/2004), requisito non più previsto dalla riforma del Terzo settore e dalla normativa in materia di RUNTS, il Ministero ritiene che, in linea con quanto previsto dall’art. 101 comma 2, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., secondo cui “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti”, i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuino ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria; tuttavia, nel periodo transitorio entro il quale gli enti sono chiamati ad un complesso percorso di individuazione degli assetti organizzativi più opportuni per conformarsi al nuovo regime istituito dalla riforma, è auspicabile che le Regioni intendano ragionevolmente adottare una prassi interpretativa volta ad agevolare gli enti impegnati nel percorso di adeguamento qualora una eccessiva rigidità nell’applicazione della normativa di riferimento possa comportare conseguenze contrarie a quelle previste dal legislatore.
Considerata la particolarità della situazione, tale indirizzo che tiene conto delle peculiarità del soggetto che richiede l’iscrizione potrebbe essere applicabile anche al caso sopra evidenziato di una società di mutuo soccorso che nel rispetto della suddetta previsione abbia proceduto a trasformarsi in associazione di promozione sociale secondo la tempistica di legge richiedendo senza indugio l’iscrizione al Registro, considerato che il trascorrere di un anno in questo caso potrebbe comportare l’obbligo di devoluzione o nel migliore dei casi far venire meno la competenza dell’amministrazione incaricata della vigilanza sulle SOMS senza sottoporre contestualmente l’ente ad alcuna forma di controllo.


Contributo a fondo perduto per i centri storici: da oggi via libera all’istanza


La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021. Il riconoscimento del contributo a fondo perduto è previsto per coloro che esercitano attività economiche e commerciali nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471).

Il Decreto Agosto (art. 59, co. 1, decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020) ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta agli esercizi se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del 15%, 10% e 5% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro e superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (art. 25, commi da 7 a 14, decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Il contributo non è cumulabile con quello previsto per le imprese della ristorazione (articolo 58 del decreto agosto), le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Con il provvedimento in oggetto sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario.


Modalità e termini di presentazione dell’istanza


La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il sopra indicato termine. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
In aggiunta, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi, realizzati nelle zone A dei comuni, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le rispettive sanzioni.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima.
In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Agevolazione fiscale persa in caso di vendita di terreni nei primi 5 anni dall’acquisito


L’imprenditore agricolo professionale (IAP) che a causa delle difficoltà del mercato agroalimentare si vede costretto a vendere dei terreni agricoli acquistati fruendo del pagamento dell’imposta di registro con aliquota dell’1%, decade dall’agevolazione di cui all’art. 2, co. 4-bis, D.L. n. 194/2009 se la suddetta vendita avviene prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto. In tal caso l’imposta di registro è del 9% (Agenzia Entrate – risposta 18 novembre 2020, n. 551).

È prevista l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


È prevista la decadenza dall’agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli imprenditori agricoli vendono volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. In tal caso, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.


A contrario, il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9%.


L’aliquota del 9% trova quindi applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni in commento, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi, di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto.


In effetti, la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.