
Con la Legge di conversione del cd. Decreto Ristori vengono riunite le disposizioni adottate con le edizioni successive: “bis”, “ter” e “quater”. Per quanto concerne le misure riguardanti la proroga del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap vengono sostanzialmente confermate le disposizioni adottate con i vari decreti legge ristori.
Proroga acconti imposte sui redditi e Irap
Confermate le disposizioni sullo slittamento del termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, è confermata la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per i soggetti che non possiedono i requisiti per beneficiare della proroga al 30 aprile 2021.
La misura più favorevole, che fa slittare la scadenza al 30 aprile 2021, riguarda:
– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano attività d’impresa, arte o professione e che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell’Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa alla data del 26 novembre 2020;
– i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione alla data del 26 novembre 2020.
I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga acconti di imposta soggetti ISA
Si ricorda che il cd. “Decreto Agosto” ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
La proroga è limitata a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il “Decreto Ristori convertito” stabilisce che per alcune attività economiche e professionali, soggette agli ISA, esercitate nelle cd. aree “zona rossa” o “zona arancione”, la proroga si applica a prescindere dal calo di fatturato. In particolare, i beneficiari della norma sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:
– operanti nei settori economici individuati specificamente nell’Allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell’Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa;
– che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione.
I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga versamento per errata applicazione del taglio Irap
Si ricorda che il cd. “Decreto Agosto”, con riferimento alla sospensione del versamento dell’IRAP disposta dal cd. “Decreto Rilancio”, ha disciplinato il recupero dell’Irap non versata in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, disponendo che il versamento fosse effettuato entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Il “Decreto Ristori convertito” proroga il suddetto termine al 30 aprile 2021.


