Definizione agevolata avviso bonario: non ripetibili le sanzioni pagate

Non è ammessa la ripetizione delle sanzioni ridotte pagate ai fini della definizione agevolata dell’avviso di irregolarità emesso per tardivo versamento d’imposta, anche se quest’ultima sia stata dichiarata non dovuta (Corte di Cassazione – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25767)

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni per la definizione agevolata della comunicazione di irregolarità riferita al ritardato pagamento dell’acconto IRAP.
Quest’ultimo era stato determinato dall’incertezza circa la deducibilità o meno delle perdite su crediti riprese a tassazione. Alla conferma della deducibilità seguiva la pronuncia di inesistenza dell’obbligo di pagamento dell’acconto e dunque del ritardato pagamento, da cui la richiesta di rimborso delle sanzioni indebitamente pagate.
I giudici tributari hanno riconosciuto il diritto al rimborso in considerazione del fatto che, trattandosi della riscossione di somme a seguito di controllo automatizzato e dell’invio della comunicazione d’irregolarità, non può ritenersi operante la preclusione normativa che postula un formale accertamento, il quale diviene definitivo se non impugnato.
In altri termini, il versamento spontaneo della sanzione in conseguenza della ricezione dell’avviso bonario, diversamente dalla successiva cartella, non precluderebbe la contestazione dell’addebito.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sostenendo che la scelta del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, al fine della definizione agevolata della comunicazione d’irregolarità (cd. “avviso bonario”), preclude la facoltà di ripetere quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, escludendo il diritto al rimborso.
Secondo i giudici della Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, con la definizione agevolata, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato.
D’altronde, sottolinea la Corte, in tema di condono fiscale, il contribuente che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, nonché all’esito della cd. “comunicazione di irregolarità” a seguito di controllo delle dichiarazioni, non può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.

Accertamento: presunzione di utili in nero distribuiti ai soci

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25501/2020, ha affermato che deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società di costi non deducibili

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate ha imputato al contribuente, in ragione della quota di partecipazione al capitale, i maggiori redditi accertati nei confronti della società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in seguito alla rettifica per costi ritenuti indeducibili.
I giudici tributari hanno confermato la validità dell’atto, ritenendo onere del contribuente provare che i maggiori redditi accertati nei confronti della società non fossero stati da lui percepiti nella misura della sua partecipazione al capitale sociale.


Il contribuente ha impugnato la decisione.
Secondo la tesi difensiva, la disciplina presuntiva di distribuzione di utili ai soci in una società a ristretta base azionaria deve ritenersi applicabile esclusivamente in presenza di maggiori ricavi in nero, in relazione ai quali è ipotizzabile l’incasso da parte della società di maggiori somme di denaro, con conseguente ragionevole presunzione di distribuzione di somme ai soci.
La stessa presunzione non può ritenersi applicabile nel caso di rettifica derivante dal mancato riconoscimento della deducibilità di costi effettivamente sostenuti, da cui non può essere dedotto l’incasso di maggiori somme di denaro da parte della società. In tal caso, ritiene il contribuente, sono ipotizzabili conclusione diverse, quali la creazione di riserve occulte da parte della società, ovvero l’appropriazione indebita di utili da parte di soci disonesti; pertanto, incombe sull’Ufficio provare l’effettivo trasferimento diretto od indiretto di utili ai soci.


DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici tributari.
Secondo la Suprema Corte nel caso di società a ristretta base partecipativa è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì:
– dalla ristrettezza della base sociale,
– dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci,
– dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi,
– dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro.
In tal ipotesi, pertanto, non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti.
Inoltre, in ambito tributario i principi civilistici elaborati in materia di predisposizione dei bilanci possono essere legittimamente superati, non essendo l’utile civilistico equiparabile al reddito imponibile e potendo il fisco pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economiche.
Le disposizioni in materia di accertamento consentono all’ufficio, non solo di valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti, ma altresì di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio, salva la facoltà di prova contraria riconosciuta alla società.
D’altra parte, precisa la Corte Suprema, i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute.


In conclusione, deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società per costi non deducibili.

Chiarimenti sulla detassazione dei premi di risultato


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 17 novembre 2020, n. 550, ha fornito chiarimenti in merito al regime di favore della detassazione dei premi di risultato di cui alla Legge di Stabilità 2016, circa il raggiungimento dell’obiettivo di redditività misurabile con il parametro indivuato nel contratto.

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.


Al termine del periodo previsto dal contratto (cd. “periodo congruo”), ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.


Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.


Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.


In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, il regime fiscale di favore trova applicazione sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.


Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’azienda, sotto lapropria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.


In relazione alla fattispecie in esame, la società/datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività variabile non ha applicato il regime fiscale di favore non ritenendo incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativoaziendale, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.


Tale circostanza è invece disattesa dalla contribuente istante secondo la quale, invece, al momento della sottoscrizione del contratto integrativo aziendale l’unico dato a conoscenza della società erano i dati relativi al primo semestre 2019 e, conseguentemente, non era certo il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.


Invero, seppure dette valutazioni hanno comunque natura predittiva, influenzabili da fattori esterni o interni, nella fattispecie in esame le valutazioni del sostituto d’imposta, circa l’incertezza dell’obiettivo incrementale, giungono dopo nove mesi di attività delle società del Gruppo, che l’Agenzia delle Entrate ritiene attentamente stimata.


Approvato il DDL BILANCIO 2021


Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 16 novembre 2020, a Palazzo Chigi, per l’approvazione definitiva del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa del 16 Novembre 2020 n. 76).

Il provvedimento, il cui impianto complessivo sotto il profilo finanziario è rimasto invariato, interviene in profondità, nell’attuale contesto economico, con misure trasversali per la crescita. Tra l’altro, il testo introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico.