
La detrazione fiscale per riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società, in relazione alle spese sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico (sostituzione infissi) su edifici concessi in locazione a terzi (Corte di Cassazione – Ordinanza13 novembre 2020, n. 25714)
IL CASO
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l’indebita fruizione delle detrazioni fiscali per interveti di riqualificazione energetica, in relazione a lavori di sostituzione di vecchi infissi, presso immobili della stessa società concessi in locazione a terzi, qualificabili come “beni merce”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso, e dichiarato la nullità della cartella di pagamento, ritenendo che le detrazioni per opere di riqualificazione energetica spettino ai soggetti esercenti attività d’impresa anche relativamente ai beni merce e non ai soli beni strumentali.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la normativa fiscale agevolata in materia di riqualificazione energetica debba ritenersi applicabile ad esclusivo vantaggio di coloro che si assumono il peso economico del miglioramento energetico degli immobili, e dunque, la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa possa spettare solo per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale. A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono ritenersi tali gli immobili che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, dovendosi ragionevolmente ritenere che i costi di riqualificazione energetica degli edifici locati siano posti sostanzialmente a carico dei conduttori.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e, quindi, la legittima fruizione del beneficio per gli interventi eseguiti su immobili concessi in locazione a terzi da una società immobiliare.
Confermando l’orientamento espresso in pronunce precedenti, la Corte Suprema ha osservato che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l’intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all’utilizzatore anzichè alla società concedente.
Ebbene, precisa la Suprema Corte, la ratio legis del bonus fiscale in esame, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, nè di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
A conferma della validità di tale interpretazione, rafforzata dall’univoca intenzione del legislatore, la Corte rileva che, senza che ciò comporti alcuna riduzione della platea dei destinatari del beneficio, una norma speciale stabilisce che, trattandosi di locazione finanziaria, la detrazione (spettante anche in tale ipotesi negoziale, come nella generalità dei casi) non compete alla società concedente, ma all’utilizzatore. Precisato che non esiste un’analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare – anzichè nella locazione finanziaria dei medesimi beni -, è evidente che, in tale ultima ipotesi, negata l’introduzione, da parte dell’interprete, di distinzioni soggettive svincolate da una solida base testuale, il diritto alla detrazione dall’imposta – senz’altro sussistente – spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, semprechè, ovviamente, si tratti di “importi rimasti a carico” del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.
L’inserimento, testualmente non previsto dalla norma, di eccezioni e limitazioni alla fruizione generalizzata, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, del bonus del 55%, configurerebbe un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà del legislatore.
Analoga soluzione, secondo i giudici della Corte di Cassazione, si ottiene anche ragionando secondo un’ottica di quantificazione del reddito imponibile delle imprese, peraltro estranea alla ratio legis del bonus fiscale.
La norma agevolativa non contiene alcuna differenza oggettiva e riconosce il beneficio per gli interventi di risparmio energetico “per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente”.
Il richiamo testuale agli “importi rimasti a carico” potrebbe essere letto, secondo una diversa chiave interpretativa, come un indice rivelatore del fatto che la detrazione d’imposta spetta nella misura in cui il costo “a monte” non sia altrimenti deducibile.
Al riguardo il TUIR prevede che le spese relative agli “immobili patrimonio” non sono ammesse in deduzione. Ciò in quanto, riguardo specificamente ai fabbricati concessi in locazione (non costituenti “beni strumentali” o “beni-merce”), il reddito è di regola determinato ponendo a confronto il canone di locazione, ridotto fino a un massimo del 15% dello stesso, e le spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico (vale a dire non recuperate dagli inquilini).
Tale disposizione, dunque, ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, e sancisce un divieto assoluto di deducibilità per tutti i componenti negativi relativi agli “immobili-patrimonio”. Al riguardo la Corte Suprema ha precisato che, in tema di redditi d’impresa, i beni immobili non strumentali nè riconducibili ai beni-merce vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di immobili concessi in locazione a terzi da società immobiliari, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benchè inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% deve ritenersi spettante, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 344 e seguenti (Finanziaria 2007) e al D.M. Economia e Finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.”


