Ecobonus su immobili della società concessi in locazione

La detrazione fiscale per riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società, in relazione alle spese sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico (sostituzione infissi) su edifici concessi in locazione a terzi (Corte di Cassazione – Ordinanza13 novembre 2020, n. 25714)

IL CASO

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l’indebita fruizione delle detrazioni fiscali per interveti di riqualificazione energetica, in relazione a lavori di sostituzione di vecchi infissi, presso immobili della stessa società concessi in locazione a terzi, qualificabili come “beni merce”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso, e dichiarato la nullità della cartella di pagamento, ritenendo che le detrazioni per opere di riqualificazione energetica spettino ai soggetti esercenti attività d’impresa anche relativamente ai beni merce e non ai soli beni strumentali.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la normativa fiscale agevolata in materia di riqualificazione energetica debba ritenersi applicabile ad esclusivo vantaggio di coloro che si assumono il peso economico del miglioramento energetico degli immobili, e dunque, la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa possa spettare solo per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale. A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono ritenersi tali gli immobili che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, dovendosi ragionevolmente ritenere che i costi di riqualificazione energetica degli edifici locati siano posti sostanzialmente a carico dei conduttori.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e, quindi, la legittima fruizione del beneficio per gli interventi eseguiti su immobili concessi in locazione a terzi da una società immobiliare.


Confermando l’orientamento espresso in pronunce precedenti, la Corte Suprema ha osservato che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l’intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all’utilizzatore anzichè alla società concedente.


Ebbene, precisa la Suprema Corte, la ratio legis del bonus fiscale in esame, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, nè di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.


A conferma della validità di tale interpretazione, rafforzata dall’univoca intenzione del legislatore, la Corte rileva che, senza che ciò comporti alcuna riduzione della platea dei destinatari del beneficio, una norma speciale stabilisce che, trattandosi di locazione finanziaria, la detrazione (spettante anche in tale ipotesi negoziale, come nella generalità dei casi) non compete alla società concedente, ma all’utilizzatore. Precisato che non esiste un’analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare – anzichè nella locazione finanziaria dei medesimi beni -, è evidente che, in tale ultima ipotesi, negata l’introduzione, da parte dell’interprete, di distinzioni soggettive svincolate da una solida base testuale, il diritto alla detrazione dall’imposta – senz’altro sussistente – spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, semprechè, ovviamente, si tratti di “importi rimasti a carico” del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.
L’inserimento, testualmente non previsto dalla norma, di eccezioni e limitazioni alla fruizione generalizzata, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, del bonus del 55%, configurerebbe un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà del legislatore.


Analoga soluzione, secondo i giudici della Corte di Cassazione, si ottiene anche ragionando secondo un’ottica di quantificazione del reddito imponibile delle imprese, peraltro estranea alla ratio legis del bonus fiscale.
La norma agevolativa non contiene alcuna differenza oggettiva e riconosce il beneficio per gli interventi di risparmio energetico “per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente”.
Il richiamo testuale agli “importi rimasti a carico” potrebbe essere letto, secondo una diversa chiave interpretativa, come un indice rivelatore del fatto che la detrazione d’imposta spetta nella misura in cui il costo “a monte” non sia altrimenti deducibile.
Al riguardo il TUIR prevede che le spese relative agli “immobili patrimonio” non sono ammesse in deduzione. Ciò in quanto, riguardo specificamente ai fabbricati concessi in locazione (non costituenti “beni strumentali” o “beni-merce”), il reddito è di regola determinato ponendo a confronto il canone di locazione, ridotto fino a un massimo del 15% dello stesso, e le spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico (vale a dire non recuperate dagli inquilini).
Tale disposizione, dunque, ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, e sancisce un divieto assoluto di deducibilità per tutti i componenti negativi relativi agli “immobili-patrimonio”. Al riguardo la Corte Suprema ha precisato che, in tema di redditi d’impresa, i beni immobili non strumentali nè riconducibili ai beni-merce vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di immobili concessi in locazione a terzi da società immobiliari, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benchè inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% deve ritenersi spettante, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 344 e seguenti (Finanziaria 2007) e al D.M. Economia e Finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.”


Progetti di R&S economia circolare: proroga dei termini per la presentazione delle domande


Prorogati al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 14 novembre 2020)

Con decreto direttoriale 6 novembre 2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, fissato con decreto direttoriale 5 agosto 2020.


Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di agevolazioni è posticipato al 10 dicembre 2020. La procedura di compilazione guidata delle domande sarà resa disponibile a partire dalle ore 12.00 del 30 novembre 2020.


 


Rientra nel bonus facciate l'”altana veneziana”


Gli interventi effettuati sull’altana veneziana, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al c.d. “bonus facciate” (Agenzia delle Entrate – Risposta 12 novembre 2020, n. 543).

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio») ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).
L’articolo 121 del medesimo Decreto rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 7.2, ha chiarito che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, ai sensi del citato articolo 121, sono gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
b) efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “ecobonus”), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al “superbonus”;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli che danno diritto al “superbonus”;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il c.d. “bonus facciate” introdotto dall’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Nel caso di specie, l’istante afferma di voler effettuare spese per interventi rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) summenzionate e chiede se è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dal citato articolo 121, pur essendo l’istante medesimo un contribuente in regime forfetario.
L’Agenzia ritiene che l’istante, contribuente c.d. “forfetario”, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in parola e l’effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio.
Con riferimento all’ammissibilità al c.d. “bonus facciate” delle spese per interventi sull’elemento architettonico denominato “altana veneziana”, l’Agenzia osserva che la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – c.d. “bonus facciate” – è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, al paragrafo 2, ha precisato che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali […].
In particolare, la detrazione spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia, considerata la particolarità dell’elemento architettonico denominato “altana veneziana” e tenuto conto che si tratterebbe di un elemento “assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto […] chiaramente percepibile dal suolo pubblico” che, dunque, “contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio”, ritiene che gli interventi effettuati sull’altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al c.d. “bonus facciate”.


Automezzi speciali amessi al “bonus investimenti 4.0”

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili al modello “Industria 4.0” in relazione all’acquisto di mezzi di trasporto speciali caratterizzati da funzioni automatizzate, quali autocompattatori, autospazzatrici, autobetoniere e betonpompa (Risposte 12 novembre 2020, nn. 542 e 544)

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160 del 2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, da utilizzare esclusivamente in compensazione (cd. “bonus investimenti 4.0”).
Il “bonus investimenti 4.0” ha sostituito i precedenti benefici costituiti dal “super ammortamento” e dall’ “iper ammortamento” in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi con le caratteristiche del modello “Industria 4.0”, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


Sotto il profilo oggettivo, i beni per i quali è possibile fruire del beneficio sono specificamente individuati in relazione alle caratteristiche funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0».


Con due distinte istanze di interpello è stato chiesto se rientrino tra i beni agevolabili, in particolare:
– autobetoniera e betonpompa, acquistati da impresa operante nel settore edile con esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada;
– autocompattatori e autospazzatrici acquistati da impresa operante nel settore dei rifiuti urbani.
Per tutti i mezzi indicati viene dedotta la riconducibilità alla fattispecie “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
Con particolare riferimento agli autocompattatori e alle autospazzatrici, viene precisato che saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo che consente di avere dati su consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.


La riconducibilità dei beni tra quelli agevolabili non può prescindere dall’accertamento di natura tecnica di sussistenza delle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma 4.0, formalizzato attraverso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Tenuto conto delle caratteristiche tecniche, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus investimenti 4.0” deve ritenersi applicabile ai suddetti beni limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. “Direttiva Macchine”. In particolare:
– per quanto riguarda l’autobetoniera e la betonpompa, al costo riferibile all’insieme delle componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo;
– per quanto riguarda gli autocompattatori, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti;
– per quanto riguarda le autospazzatrici, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio/spazzatura delle strade.
A tal fine, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo”, in quanto tale escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.


L’Agenzia ha precisato, altresì, che ai fini del riconoscimento del beneficio l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.