Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: esclusi i locali extra


13 NOV 202 Il bonus di cui all’art. 120 del Decreto rilancio non trova applicazione per l’esercente che vuole fare diversi lavori fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva (Agenzia Entrate – risposta 12 novembre 2020, n. 545).

L’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.


Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. Nello specifico:


– gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:


a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;


b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).


– gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.


In relazione agli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E ha avuto modo di precisare che:


– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;


– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.


Alla luce di tali affermazioni, emerge che il bonus trova applicazione per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni e pertanto è escluso per l’esercente che vuole fare diversi lavori fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva.


Fondo di garanzia PMI e Nuova Sabatini, chiarimenti ABI


Forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità, sugli stessi costi ammissibili, tra gli aiuti del “Fondo di garanzia” sotto vigenza del Quadro temporaneo e le agevolazioni “Nuova Sabatini” (ABI – Circolare 10 novembre 2020, n. 2301).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di cumulare gli aiuti concessi dalla “Nuova Sabatini” con le garanzie pubbliche del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla legge n. 662 del 1996, concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (c.d. “Temporary Framework”), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.
In particolare, il Ministero conferma la possibilità che sui finanziamenti in discorso si possa acquisire la copertura del Fondo al 90%, secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla legge n. 40 del 2020, purché vengano rispettati i vincoli previsti dalla normativa in termini di importo massimo del finanziamento garantito.
L’ammontare del finanziamento, sommato agli altri finanziamenti garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework, non può dunque superare alternativamente:
1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25 per cento del fatturato totale del soggetto finanziato nel 2019;
3. il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
L’aiuto rappresentato dalla garanzia del Fondo può essere cumulato con quello relativo alla “Nuova Sabatini” concesso a valere sugli stessi costi, entro il limite delle intensità massime stabilite, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, dall’art. 17 “Aiuti per gli investimenti delle PMI” del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del cumulo, per quanto riguarda la garanzia del Fondo, occorre considerare esclusivamente l’aiuto registrato nella Sezione 3.1 del Temporary Framework rappresentato dallo sconto del premio di garanzia; si ricorda infatti che secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) del richiamato articolo 13 del DL Liquidità, l’accesso alle richiamate garanzie è gratuito.
L’aiuto – in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) – è indicato dal Gestore del Fondo nelle lettere di ammissione alla garanzia pubblica e può essere inserito dalla banca convenzionata nella piattaforma informatica del Ministero, dedicata alla “Nuova Sabatini”.
Al riguardo, l’ABI fa presente che l’ammontare dell’aiuto riportato in alcune delle lettere di ammissione alla garanzia del Fondo non è corretto in quanto si è verificata un’anomalia nel calcolo dello stesso.
Le banche possono comunque inserire tale ammontare nel portale del Ministero, in attesa di modificarlo una volta ricevuta dal Gestore del Fondo la comunicazione di rettifica dell’aiuto.
Il Ministero precisa, infine, che sui finanziamenti ex “Nuova Sabatini” non è invece possibile acquisire la copertura del Fondo al 100%, secondo quanto previsto dalla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, in quanto, per tali finanziamenti, sulla base di quanto stabilito dal Temporary framework, l’aiuto associato è rappresentato dall’importo della garanzia concessa e, dunque, per effetto della integrale copertura, dall’importo totale del medesimo finanziamento; circostanza, questa, che preclude ogni possibilità di cumulo con altri aiuti.


Misure di contenimento per gli spostamenti più stringenti per molte regioni


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dall’11 novembre 2020 le misure di contenimento per gli spostamenti della zona arancione si applicano anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e quelle della zona rossa anche alla provincia autonoma di Bolzano (Ministero Salute – ordinanza 10 novembre 2020).


Area gialla

Dall’11 novembre 2020, le misure restrittive per gli spostamenti dell’area gialla, di seguito elencate, sono previste per la Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Province di Trento, Sardegna, Veneto.

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Area Arancione

Dall’11 novembre 2020, insieme alla regione Puglia e Sicilia, le misure restrittive per gli spostamenti dell’area arancione,  di cui all’art. 2, D.P.C.M. 03 novembre 2020, si applicano anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Pertanto, dalla suddetta data, anche quest’ultime regione sono soggette alle disposizioni di seguito elencate.


 


È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Area rossa

Dall’11 novembre 2020, insieme alla regione Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, le misure restrittive per gli spostamenti dell’area rossa, di cui all’art. 3, D.P.C.M. 03 novembre 2020, sono previste anche per la provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, dalla suddetta data, anche la provincia autonoma di Bolzano e soggetta alle disposizioni di seguito elencate.


 


È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;


L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Decreto ‘Affrancazioni’: rimozione vincoli di prezzo max per gli alloggi in edilizia agevolata


Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione relativo agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata. (MEF – Decreto 28 settembre 2020, n. 151, Comunicato 11 novembre 2020, n. 254).


 


L’attuale normativa prevede che il vincolo del prezzo massimo di cessione contenuto in una convenzione P.E.E.P. (Piani di Edilizia Economica Popolare) possa essere rimosso a richiesta del soggetto interessato, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, mediante un’apposita convenzione onerosa stipulata con il Comune e soggetta a trascrizione.
Il cosiddetto Decreto ‘Affrancazioni’ intende chiarire diverse incertezze applicative generate dalle disposizioni vigenti sulla materia, che coinvolge circa 3.660 Comuni italiani, risolvendo annose controversie legali, al fine di favorire la circolazione di questi beni e tutelare gli interessi dei privati interessati, fra i quali anche i terzi acquirenti.
Il regolamento punta ad una maggiore uniformità su tutto il territorio nazionale delle modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo dovuto al Comune ai fini della rimozione dei vincoli di prezzo e di canone massimo relativi agli immobili in questione.
Allo stesso tempo, il decreto prevede la possibilità per il Comune di concedere ai privati una dilazione di pagamento del corrispettivo tramite rateizzazione, previa presentazione di una garanzia fideiussoria. In caso di concessione della dilazione, la stipula e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.
Inoltre, il decreto dispone che i Comuni garantiscano la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento e che, per accelerare e semplificare le procedure, i Comuni stessi adottino schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.
Viene infine prevista la cessazione del vincolo alla scadenza della concessione tra le parti e l’eventualità per gli uffici comunali competenti di tener conto anche del valore OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) per definire i criteri di stima del valore delle aree.