Acquisti soggettivamente inesistenti: Iva detraibile con prova di inconsapevolezza

Ai fini della detrazione dell’IVA su acquisti che l’Ufficio contesti soggettivamente inesistenti, e collegati alla partecipazione ad una frode fiscale, è necessario fornire la prova di buona fede e l’inconsapevolezza della falsità delle fatture. Tale onere di prova non è deducibile dalle risultanze del procedimento penale che escludano il dolo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 11 novembre 2020, n. 25426).

La controversia oggetto d’esame riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha contestato l’utilizzo di fatture fittizie per operazioni inesistenti (soggettivamente false), e di conseguenza il recupero a tassazione dei relativi costi, nonché l’indetribilità dell’IVA.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società osservando che la stessa avesse operato con soggetti realmente esistenti, i quali avevano avviato a loro volta rapporti con soggetti privi di organizzazione aziendale (cartiere); la prova di consapevolezza della società di partecipare ad una frode fiscale doveva ritenersi vinta dalle risultanze in sede penale di esclusione del dolo.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari affermando che, a fronte della prova da parte dell’Ufficio di una partecipazione alla frode, il contribuente ha l’onere di provare non solo la propria estraneità, ma anche l’inconsapevolezza della falsità delle fatture, essendo posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza specifico sia nella scelta del fornitore, sia in relazione ai requisiti del cedente.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte Suprema ha affermato che in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode. Spetta, pertanto, al destinatario della fattura emessa per un’operazione inesistente, ai fini della detrazione dell’imposta, la prova della propria buona fede nel caso in cui dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti a un operatore del settore e di essere stato nell’oggettiva impossibilità di conoscere l’eventuale frode.
Dunque, precisa la Suprema Corte, non può ritenersi conforme ai principi normativi la soluzione che ancori la prova contraria del contribuente alla mera inconsapevolezza soggettiva, ricavata dal giudizio penale di esclusione del dolo, anziché all’accertamento dell’esistenza di oggettivi parametri cui fare riferimento per desumere l’onere di diligenza di un accorto operatore commerciale.

Emergenza Covid-19: si amplia la zona arancione e rossa


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dall’11 novembre 2020 rientrano nella zona arancione le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e nella zona rossa la provincia autonoma di Bolzano (Ministero Salute – ordinanza 10 novembre 2020).

Zona Arancione

Dall’11 novembre 2020, insieme alla regione Puglia e Sicilia, sono soggette alle misure restrittive previste per la zona arancione, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, D.P.C.M. 03 novembre 2020, le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Partanto, dalla suddetta data, anche quest’ultime regione sono soggette alle disposizioni di seguito elencate.


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona rossa

Dall’11 novembre 2020, insiema alla regione Calabria, Lombarida, Piemonte e Valle d’Aosta, è soggetta alle misure restrittive previste per la zona rossa, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, D.P.C.M. 03 novembre 2020, la provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, dalla suddetta data, anche la provincia autonoma di Bolzano e soggetta alle disposizioni di seguito elencate.


 


Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);


– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;


– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;


– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;


– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;


– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;


– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;


– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di biancheria personale;


– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;


– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;


– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);


– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;


– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;


– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;


– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;


– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;


– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;


– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le suddette attività sono consentite sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.

Restano aperte le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

Sono chiuse anche le università. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Chiusi i centri estetici.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.

Escluse le sanzioni all’amministratore per omessa dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di una società, il legale rappresentante cessato dall’incarico prima della scadenza del termine non può ritenersi solidalmente responsabile per le sanzioni. (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25135).

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una controversia originata dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di una società a responsabilità limitata, irrogando al contribuente le relative sanzioni in qualità di legale rappresentante nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione omessa.
Il provvedimento è stato impugnato dal contribuente sostenendo di aver cessato dall’incarico di amministratore prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
L’impugnazione, respinta dai giudici tributari, ha trovato accoglimento da parte della Corte di Cassazione.


I giudici della Suprema Corte hanno osservato che in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione (art. 2, co. 2, D.Lgs. n.472 del 1997), secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione.
Ad esso si affianca, altresì, il principio di responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione (art. 11, D.Lgs. n. 472 del 1997), secondo il quale nei casi in cui la violazione sia commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidamente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.
Tuttavia, in deroga ai suddetti principi, è stato introdotto un principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (art. 7, co. 1, D.L. n. 269 del 2003).


La Corte Suprema ha precisato che l’applicazione di tale ultima disposizione presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.
Viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma, diretta a sanzionare la sola società, con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito).
Nella controversia esaminata, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha errato nel ritenere senz’altro sussistente la responsabilità solidale dell’amministratore della società per le sanzioni irrogate, solo in considerazione della carica rivestita, senza avere prima proceduto all’accertamento, se il primo avesse utilizzato la seconda quale mero schermo per sottrarsi alle sue responsabilità.

Prolungamento iscrizione start-up innovativa, chiarimenti dal MISE


Forniti chiarimenti sul Prolungamento iscrizione start-up innovativa ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020 (Ministero dello Sviluppo Economico – Parere 10 novembre 2020, n. 257267).

La società SRL, a seguito della cancellazione dalla sezione speciale start-up con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale start-up, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.
Tanto premesso, viene chiesto al MISE:
1) se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14/10/2020;
2) in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione ai fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale.
Ai sensi dell’art. 38, co. 5, D.L. n. 34/2020, il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea che la disposizione richiamata in oggetto ha, a causa della sua estrema sinteticità, determinato notevoli incertezze interpretative, oggetto di approfondimento nella circolare n. 3724/C del 19/06/2020.
Ivi era, tra l’altro, indicato che “le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi”.
La società in questione, cancellata d’ufficio dalla sezione speciale, sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla re-iscrizione nella sezione speciale in parola, in presenza, ovviamente, dei requisiti di legge.
Per il MISE, la re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.
A tale situazione non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C.
Tale interpretazione appare improntata, tra l’altro, ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative; alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, comma 5, del DL 34/2020.
Pertanto, a seguito della cancellazione d’ufficio, la società in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.