Credito d’imposta sugli affitti commerciali del DL Ristori-bis


Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 4, D.L. n. 149/2020).

Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 137/2020, per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:
– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:
– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% dei canoni per affitto d’azienda.

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 viene esteso quanto previsto dal citato art. 8 del primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.


Decreto Ristori-bis: contributi per più attività


Il Decreto Ristori-bis (D.L. 09 novembre 2020, n. 149), pubblicato nella G.U. 09 novembre 2020, n. 279, ha apportato modifiche ai contributi a fondo perduto previsti all’art. 1 del primo Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ed ha introdotto un nuovo contributo in favore degli operatori dei centri commerciali.

A fronte dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19 nel nostro paese, che ha comportato misure restrittive totali e parziali per molteplici attività, il Decreto Ristori-bis ha ampliato la platea degli imprenditori ammessi al contributo a fondo perduto. In particolare, i ristori vengono anche previsti per le seguenti attività:


– attività accessorie a quelle di trasporto di terrestri di passeggeri;


– trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne;


– posto telefonico pubblico ed Internet Point;


– attività di fotoreporter;


– altre attività di riprese fotografiche;


– corsi sportivi e ricreativi;


– corsi di danza;


– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;


– attività delle lavanderie;


– commercio al dettaglio di bomboniere;


– gestione di stazioni per autobus;


– attività delle guide alpine;


– traduzione e interpretariato;


– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;


– attività di biblioteche ed archivi;


– attività di musei;


– gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;


– attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;


– fabbricazione di articoli esplosivi.


Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%.


Il contributo è riconosciuto nell’anno 2021 anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive. Per quelle attività prevalenti svolte all’interno dei centri commerciali e rientranti nel precedente elenco, il contributo è determinato entro il 30% della percentuale prevista. Se l’attività esercitata non dovesse rientrare tra quelle ammesse ai ristori, in tal caso il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.


Il fondo per lo sport dilettantistico del DL Ristori-bis


Incremento del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 29, D.L. 09 ottobre 2020, n. 149).

Ai sensi dell’art. 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

L’art. 29 del D.L. n. 149/2020 ha disposto le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche».


Provvedimento definitivo: condizioni di annullamento in autotutela

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, secondo i quali in presenza di un provvedimento divenuto definitivo, il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria può essere attuato soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento sia pervenuto (Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23249)

Il caso esaminato riguarda il potere di annullamento in autotutela di un provvedimento divenuto definitivo.
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dall’attività commerciale e, di conseguenza, maggiori imposte non versate, oltre sanzioni e interessi.
Sia l’avviso di accertamento, che la successiva cartella di pagamento, non sono stati impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Il contribuente ha proposto istanza di autotutela per ottenere l’annullamento del ruolo (divenuto definitivo), motivando di essere stato truffato dalla propria commercialista, denunciata all’autorità giudiziaria.
A seguito di diniego all’istanza di autotutela, il contribuente ha proposto ricorso, che i giudici d’appello hanno respinto, ritenendo di non poter annullare il ruolo ormai definitivo, ma soltanto rivolgere all’ufficio un invito a rivedere l’istanza di autotutela.


Su ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari affermando che nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio di tale potere.
Il potere di autotutela, precisa la Corte Suprema, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
In particolare, la Corte osserva, che l’interesse a che ciascun cittadino sia soggetto ad una tassazione conforme alla legge e correlata alla propria capacità contributiva è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) laddove invece, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l’interesse derivante dall’intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione; di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all’interesse di cui l’amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).
In conclusione, secondo la Corte Suprema, deve ritenersi legittima la pronuncia dei giudici tributari secondo cui “in presenza di un provvedimento definitivo l’autotutela dell’amministrazione possa essere attuata soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento è pervenuto”.