MEF: chiarimenti sulla dichiarazioni IMU sugli immobili merce


Forniti chiarimenti in materia di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Risoluzione 06 novembre 2020, n. 7/DF).

La riforma della disciplina dell’IMU, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è intervenuta anche in materia di beni-merce, i quali sono esenti dall’IMU a decorrere dall’anno 2022 a norma del comma 751 dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019. Detta disposizione prevede, altresì, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo 0,1 per cento.
Prima della citata riforma, i beni-merce in oggetto erano stati esentati dall’IMU per effetto della disposizione di cui all’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, richiamata nello stesso quesito, ma al contempo su tali beni poteva applicarsi, a decorrere dal 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), come disposto dal comma 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Quest’ultimo comma 678 della legge n. 147 del 2013 è stato oggetto di due modifiche normative, ad opera:
– dell’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevedeva per tale fattispecie l’aliquota ridotta allo 0,1 per cento e la possibilità per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;
– dall’art. 7-bis del D. L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale aveva stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione anche dalla TASI per i suddetti i fabbricati, tributo eliminato a seguito della riforma recata dalla legge di bilancio 2020.
Per poter fruire dell’agevolazione in commento, il comma 5-bis del citato D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l’obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 del citato D.M. prevede che “la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata”.
Successivamente, il comma 720 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che i soggetti passivi IMU, ad eccezione di quelli che rivestono la qualifica di enti non commerciali, possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, riconoscendo quindi pure alle persone fisiche e agli enti commerciali la possibilità di presentare la dichiarazione IMU anche in modalità telematica, ampliando così per il contribuente, in un’ottica di semplificazione, il ventaglio degli strumenti operativi allo stesso riconosciuti per adempiere ai propri oneri tributari.
A decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”.
Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Il quadro delle disposizioni sopra delineato deve essere completato con il riferimento all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, il quale disciplina l’obbligo dichiarativo IMU, prevedendo che i soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Nella medesima disposizione è previsto, inoltre, che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili e che nelle more dell’entrata in vigore del decreto sopra menzionato, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
È, infine, stabilito che, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 751, terzo periodo, concernente appunto i beni-merce, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Il Decreto Ristori fa il Bis con l’erogazione dei “contributi a fondo perduto”


Alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, disposte a tutela della salute per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori Bis che introduce un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche interessate. (Consiglio dei Ministri – comunicato n. 72 del 7 novembre 2020, MEF – Comunicato n. 249 del 6 novembre 2020)

Dopo nove giorni dall’emanazione del primo Decreto Ristori, l’Agenzia delle Entrate ha emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre.
L’amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico, così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa. Con il nuovo decreto legge si garantiscono con altrettanta rapidità gli ulteriori ristori agli esercizi commerciali e agli operatori economici interessati dalle nuove misure introdotte su base regionale e nazionale.


Di seguito le principali misure introdotte a favore delle imprese dal Decreto Ristori Bis:


Contributi a fondo perduto


È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.


È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.


Istituzione di un fondo per nuovi contributi


Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.


Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari


È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.


Credito d’imposta sugli affitti commerciali


Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.


Sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali


Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.


Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.


Cancellazione della seconda rata dell’IMU


È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.


Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa


Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.


Sostegno al terzo settore


Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.


Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura


È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.


 


Residenza all’estero per studi post lauream: requisito minimo per lavoratori impatriati

Con la Risposta a Interpello n. 533 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tema di agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”, il periodo di due anni accademici vissuto all’estero per la frequenza di un corso di studi post lauream, senza iscrizione all’AIRE e senza aver maturato un biennio di residenza fiscale all’estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, non consente di accedere al regime agevolato.

Il quesito riguarda il caso di un cittadino italiano che:
– tra il 2016 e il 2017 ha vissuto all’estero al fine di frequentare un corso di studi post lauream – Master in Business Administration (MBA) – della durata di due anni accademici, completato con il conseguito del relativo diploma nel luglio 2017.
– durante il periodo all’estero, non si è iscritto all’AIRE e non ha maturato un biennio di residenza fiscale all’estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
– a settembre 2017 è rientrato in Italia per lavorare alle dipendenze di un società italiana.
– intende beneficiare del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati sui redditi conseguiti dopo il rientro in Italia.

Occorre preliminarmente osservare che il “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto nel 2015 (art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015), è stato oggetto di modifiche significative che hanno determinato una differente applicazione in relazione alla data di rientro in Italia.
Con riferimento all’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 (come nel caso in esame), è previsto che al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
In particolare, sono destinatari dell’agevolazione fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) hanno svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


Relativamente all’attività di studio, il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.


Ulteriore requisito è costituito dalla circostanza di non essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio, che la norma non definisce espressamente, ma è stato tuttavia dalla stessa norma ricavato in un minimo di due anni.
Considerato, infatti, che la norma prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è stato ritenuto che per tali soggetti la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Sempre con riferimento al requisito della residenza estera è stata introdotta una disposizione che consente ai cittadini non iscritti all’AIRE di accedere al regime agevolato purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo richiesto dalla norma (cd. “Sanatoria AIRE”).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione non ha inteso modificare il periodo di possesso del requisito della residenza all’estero (che deve essere almeno pari a due periodi di imposta), bensì consentire di dimostrarne il possesso ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all’AIRE.
Nel caso in esame, il lavoratore non risulta in possesso del requisito della residenza all’estero ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, ma soltanto per due anni “accademici”. In tali ipotesi, non può ritenersi integrato il requisito della residenza all’estero e, pertanto, è precluso l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati.

Contributo a fondo perduto per la ristorazione: ecco le modalità di erogazione


Pubblicato nella G.U. n. 277 del 06 novembre 2020, n. 277, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito dall’art. 58 del decreto Agosto.

Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.


Per l’anno 2020 le risorse del Fondo ammontano a 600 milioni di euro e sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo.


Il contributo è riconosciuto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura), inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.


Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l’acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta, oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.


Inoltre, sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco.


La finalità di evitare gli sprechi alimentari è assolta con l’acquisto dei seguenti prodotti:


– latte 100% italiano;


– prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;


– salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;


– salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;


– formaggi DOP o da latte 100% italiano;


– olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;


– carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;


– carne bovina, suina, ovi-caprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;


– zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;


– minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;


– pasta secca con grano 100% italiano;


– riso da risotto con riso 100% italiano;


– preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;


– passata di pomodoro 100% italiana;


– polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;


– sughi pronti da materia prima italiana;


– verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;


– verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;


– legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;


– macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;


– succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;


– crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;


– vini DOP e IGP;


– aceti balsamici DOP e IGP.


Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.


Il contributo non può mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti che non può essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa IVA né superiore a 10.000 euro esclusa IVA.

Procedura di richiesta del contributo

La domanda deve essere presentata entro la data fissata con provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento.


L’accettazione della domanda è subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita IVA-codice Ateco così come indicati dal soggetto beneficiario.


Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente:


– gli aiuti complessivamente percepiti in regime de minimis o de minimis agricolo nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;


– il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;


– l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice Ateco incluso nel contributo;


– l’insussistenza di condizioni ostative;


– la mancata presentazione della domanda di contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;


– ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.


Il soggetto beneficiario deve poi altresì inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.