
Con la Risposta a interpello n. 528 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di noleggio di apparecchiature biomedicali rientranti tra i beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19 effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 beneficiano del regime di esenzione, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 sono soggette ad aliquota Iva del 5%. Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è determinata dal pagamento del corrispettivo, ovvero se antecedente dall’emissione della fattura, mentre è irrilevante la data di conclusione del contratto.
Il “Decreto Rilancio” ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124).
In particolare, a decorrere dal 19/05/2020 sono stati inseriti tra i beni soggetti ad aliquota IVA del 5% i seguenti beni:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; Monitor multiparametrico anche da trasporto; Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; Tubi endotracheali; Caschi per ventilazione a pressione positiva continua; Maschere per la ventilazione non invasiva; Sistemi di aspirazione; Umidificatori; Laringoscopi; Strumentazione per accesso vascolare; Aspiratore elettrico; Centrale di monitoraggio per terapia intensiva; Ecotomografo portatile; Elettrocardiografo; Tomografo computerizzato; Mascherine chirurgiche; Mascherine Ffp2 e Ffp3; Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; Termometri; Detergenti disinfettanti per mani; Dispenser a muro per disinfettanti; Soluzione idroalcolica in litri; Perossido al 3 per cento in litri; Carrelli per emergenza; Estrattori RNA; Strumentazione per diagnostica per COVID-19; Tamponi per analisi cliniche; Provette sterili; Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Per favorire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato stabilito un regime transitorio fino al 31/12/2020, in base al quale le cessioni riferite ai suddetti beni sono esenti da IVA, senza pregiudizio per il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.
Sono stati sottoposti all’Agenzia delle Entrate quesiti riguardanti l’individuazione dell’aliquota IVA da applicare alle prestazioni di noleggio di apparecchi biomedicali rientranti tra i beni suindicati (tra cui, a titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, ecotomografo portatile, elettrocardiografo e tomografo computerizzato) effettuate nel periodo intercorrente tra il 19/05/2020 ed il 31/12/2020 e a quelle effettuate dopo il 1° gennaio 2021, nonché l’individuazione del momento a decorrere dal quale si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione ai beni indicati, la disciplina IVA agevolata deve ritenersi applicabile sia alle cessioni onerose e a quelle gratuite, sia alle prestazioni di servizi (quali noleggio o locazione finanziaria).
Secondo le disposizioni generali in materia di IVA, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni, a quelli prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili (art. 16, co. 3 del DPR n. 633 del 1972).
Pertanto, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria è imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre deve ritenersi esente se effettuata entro il 31 dicembre2020, in virtù dell’autorizzazione della Commissione UE che consente agli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, di applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.
Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, l’Agenzia delle Entrate precisa che questo coincide con il momento di effettuazione dell’operazione, a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.
In particolare, per le prestazioni di servizi (quali la prestazione di servizi di noleggio) intercorse tra soggetti passivi stabiliti in Italia, la disciplina IVA stabilisce, in generale, che le prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero alla data della fattura se emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo.
Tenendo presente i suddetti principi, alle operazioni di noleggio di apparecchiature biomedicali rientranti tra i beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19:
– è applicabile il regime di esenzione dall’IVA, se effettuate dal 19 maggio 2020 al 31dicembre 2020;
– è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5%, se effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.


