Il fondo per lo sport dilettantistico del DL Ristori convertito


Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020).

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 142 milioni di euro per l’anno 2020 (Fondo già incrementato dall’art. 10 del D.L. n. 157/2020, decreto poi abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020), che costituisce limite di spesa ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.
Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione, del citato art. 3, riproduce il contenuto dell’art. 29 del D.L. n. 149/2020. Pertanto, dispone che le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui sopra.


Chiarimenti e risposte delle Entrate sul Superbonus


In materia di Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Inoltre, spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Circolare 23 dicembre 2020, n. 30/E).

In relazione alle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020, l’Agenzia riepiloga le recenti modifiche al Superbonus per semplificarlo e renderlo più fruibile. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.
Inoltre, chiarisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
Nella circolare n. 30/E del 2020 l’Agenzia, poi, chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
In merito agli interventi trainanti, viene chiarito che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Infine, in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, l’Agenzia spiega che le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.


Tabelle ACI 2020


Pronte le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI – Articolo 3, comma 1, decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 dicembre 2020)

Di seguito l’elenco delle tabelle contenute nel provvedimento in oggetto pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2020, n. 317 – Suppl. Ordinario n. 42.

FRINGE BENEFIT 2021


AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN FUORI PRODUZIONE


MOTOVEICOLI

Omessa dichiarazione IVA: conferma del credito da parte del giudice

Il diritto di detrazione dell’IVA è riconosciuto nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, il contribuente dimostri in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Corte di Cassazione – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962)

Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda il recupero del credito IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non spettante in considerazione della tardiva presentazione della dichiarazione, quindi omessa.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria, rilevando che la mancata (tardiva) presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di maturazione del credito non consentisse di ritenere sussistente il credito.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della società.

La Corte Suprema ha affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, nonché il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Pertanto, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Nel caso esaminato, i giudici tributari non hanno fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l’insussistenza del credito IVA vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta. Invece, avrebbero dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il diritto alla detrazione, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto stesso.