Permessi sindacali nel contributo lockdown


Il contributo economico riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio (Agenzia Entrate – risposta 03 novembre 2020, n. 519/2020).

Il decreto Cura Italia riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.


Obiettivo della disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.


Pertanto, non possono essere destinatari del contributo i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”).


Riguardo al caso di specie, i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni; analoga disposizione è prevista in tema di permessi sindacali in quanto equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.


In base alle suddette disposizioni che non prevedono l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale, quest’ultima configuri una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento del contributo lockdown.


Precisazioni sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo


Forniti chiarimenti sul credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, ai sensi degli artt. 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle Entrate – Risposta 02 novembre 2020, n. 509).

Ciò premesso, l’Agenzia rileva che nel caso di specie l’istante, titolare di una ditta individuale, ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, tuttavia non ha mai iniziato l’attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Ritiene che l’istante rientra tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, quindi, tra coloro che «hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019» e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente del medesimo comma 5 (i.e. riduzione del fatturato); tuttavia, nel caso di specie, non risulta integrato l’ulteriore requisito riguardante la destinazione all’uso “commerciale” dell’immobile locato.
Pertanto, la fruizione del credito – nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa – è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020. Tuttavia, in ogni caso, l’istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento).
Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell’articolo 28, comma 8 del d.l. 34 del 2020 il credito d’imposta previsto dal decreto crescita per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto-legge n.18 del 2020.


Superbonus 110%: ok per la cessione del professionista forfetario


Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al superbonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione (Agenzia Entrate – risposta 02 novembre 2020, n. 514).

Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).


Il medesimo Decreto ha introdotto anche la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


Con i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.


È il caso dei professionisti che aderiscono al regime forfetario, in quanto il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.


I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Evasione fiscale causata da dipendenti infedeli: il datore di lavoro paga

Con l’Ordinanza n. 24046 del 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di accertamento di evasione fiscale, determinata dal comportamento illecito di dipendenti infedeli che ne hanno tratto beneficio, la responsabilità tributaria resta in capo all’azienda/datore di lavoro che, secondo principio generale, risponde dell’operato degli ausiliari in considerazione delle prerogative proprie dell’attività di vigilanza.

La controversia trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza con la quale è stata contestata l’annotazione per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, della vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, da cui la determinazione di un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette.
La pretesa tributaria è stata impugnata dalla società, sostenendo che l’alterazione della contabilità e la conseguente evasione fossero ascrivibili alla condotta di due dipendenti infedeli, che l’azienda aveva provveduto a denunciare.
I giudici tributari hanno confermato l’atto di accertamento, sulla base della “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti.


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, rigettando l’impugnazione della contribuente.
La società ha eccepito la violazione del principio di capacità contributiva, rilevando che i giudici tributari non avrebbero tenuto conto dello svolgimento dei fatti, e pertanto neppure delle denunce sporte nei confronti dei dipendenti infedeli, che soli avrebbero potuto avvantaggiarsi delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza, mentre gli effetti dell’evasione si pretendeva dovessero ricadere sull’esercente del distributore di carburanti, il quale però nessuna somma aveva percepito oltre il dichiarato. Pertanto, secondo la società, la richiesta di pagamento dei tributi in relazione ad un reddito che la stessa non avesse in realtà conseguito, doveva ritenersi illegittima.
La Corte di Cassazione osserva che viene ascritta alla società di avere annotato per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, l’avvenuta vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, discendendone un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette. La società non ha contestato la circostanza di aver annotato corrispettivi inferiori a quelli percepiti, limitandosi a sostenere che i corrispettivi incassati e non registrati fossero stati trattenuti dai dipendenti infedeli.
La Corte Suprema ha invece affermato che, per regola generale, il datore di lavoro risponde dell’operato degli ausiliari, laddove non dimostri peraltro un impedimento nello svolgimento della doverosa attività di vigilanza.
In conclusione, anche se dovuta al comportamento illecito di dipendenti infedeli, la responsabilità tributaria per l’evasione resta in capo all’azienda, in ragione del principio di “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti o, più in generale, dei propri ausiliari.