I test sierologici sui lavoratori non rientrano nel “Bonus Sanificazione e DPI”


Le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 novembre 2020, n. 510)

L’articolo 125 del Decreto rilancio (D.L. n. 34 del 2020) ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». La disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto rilancio.


Bonus facciate: gli immobili patrimonio rientrano tra quelli agevolabili

Con la Risposta ad interpello n. 517 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del “bonus facciate” anche per gli interventi effettuati su immobili “patrimonio” posseduti da un’impresa.

Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare del “bonus facciate” in relazione agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei due appartamenti (di cat. A/2 e A/3), posseduti da una società che svolge attività (principale) di produzione e commercio sia all’ingrosso che al dettaglio dei propri prodotti, ma è anche abilitata (secondo l’oggetto sociale) alla gestione di immobili.

La norma agevolativa (art. 1, co. 219-224, della Legge n. 160 del 2019) prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”).
Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, nonché i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Inoltre, relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il “bonus facciate”, è stato precisato che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.
Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione agevolativa, che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, il “bonus facciate” deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.
Ciò in quanto, l’agevolazione ha lo scopo di incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.

L’impugnazione dell’atto rende inefficace la rinuncia all’eredità

Con l’Ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accettazione dell’eredità è condizione imprescindibile affinché l’obbligazione per i debiti tributari del de cuius si trasferisca agli eredi. Pertanto, non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, anche tardivamente. Tuttavia, l’eventuale impugnazione dell’atto ricevuto in qualità di erede, rende inefficace la successiva rinuncia, configurandosi nell’azione di ricorso un’implicita accettazione dell’eredità (Corte di Cassazione – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23989).

La controversia trae origine dall’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio ha contestato l’omessa contabilizzazione di corrispettivi.
A seguito del decesso del contribuente titolare della posizione tributaria, sono stati notificati distinti avvisi di accertamento agli eredi, i quali hanno impugnato nel merito la pretesa tributaria. Successivamente gli stessi eredi hanno interposto espressa rinuncia all’eredità redatta con atto notarile.
I giudici tributari hanno ritenuto che la rinuncia all’eredità, in ragione del suo carattere retroattivo, avesse l’effetto di impedire, sin dalla chiamata all’eredità, la trasmissione agli eredi dell’obbligazione tributaria insorta nella sfera del de cuius, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli eredi.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari rilevando l’inefficacia della rinuncia all’eredità prodotta successivamente all’impugnazione dell’atto.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che costituisce principio consolidato quello secondo cui l’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
Nell’ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne; non può, quindi, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità.
Considerato che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un’accettazione implicita dell’eredità, della cui prova è onerata l’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, l’Ufficio ha dedotto l’irrilevanza della rinuncia all’eredità, in quanto intervenuta in momento successivo alla proposizione dell’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria, costituendo l’impugnazione comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare e, comunque, di attività che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dare luogo ad accettazione tacita dell’eredità, secondo l’accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza, nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell’ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti posti a compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, o a compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, non provocano la mutazione dello status da chiamato a erede.
Ne consegue che, qualora i chiamati all’eredità abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius o si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non siano configurabili ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettarla.
Qualora, invece, i chiamati all’eredità, come nel caso di specie, abbiano impugnato un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che essi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, atteso che tale comportamento esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario.

In tale ultima ipotesi, precisano i giudici della Suprema Corte, è irrilevante la tesi difensiva basata sull’atto di rinuncia all’eredità formalizzato con atto pubblico dinanzi al notaio.
È vero, infatti, che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall’apertura della successione – l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario.
Va, tuttavia, considerato che, nel caso di specie, l’atto di rinuncia all’eredità, essendo intervenuto successivamente all’impugnazione degli avvisi di accertamento, è, in realtà, privo di effetti, per essere i chiamati all’eredità decaduti dal relativo diritto in quanto già accettanti in dipendenza del comportamento dagli stessi tenuto, posto che la mancata contestazione della loro qualità di eredi configura accettazione tacita dell’eredità.

COVID-19: importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva


Forniti chiarimenti sull’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’iva concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di covid-19 nel corso del 2020 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare 29 ottobre 2020, n. 43).

In applicazione del vigente ordinamento unionale, che permette di supportare situazioni di emergenza come la perdurante crisi epidemiologica in corso, la Commissione europea ha adottato la Decisione n.491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n.1101/2020, chiarendo l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.
Con la determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato puntualmente descritto con la Circolare n. 19/2020 del 9 luglio scorso.
A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, in considerazione dell’evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell’esenzione introdotta con la Decisione UE n.491/2020.
Inoltre, la Decisione UE n. 1573/2020, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della citata Decisione n. 491/2020, ha inteso estenderne l’efficacia temporale, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.
Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall’Unione Europea.
Nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell’esenzione.
Con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione UE, anch’esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021.
Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.