Bonus mobilità: dal 03 novembre le richieste


Domani, 03 novembre 2020, termina il conto alla rovescia per la richiesta del bonus mobilità; dalle ore 9:00 è possibile registrarsi sul portale web del Ministero dell’Ambiente e procedere con la richiesta di rimborso (D.M. 14 agosto 2020).

Dal 04 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per:


– l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;


– l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;


– l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.


Possono beneficiare del bonus, i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i suddetti beni.


Dal 03 novembre 2020, è possibile richiedere il bonus sul portale web del Ministero dell’Ambiente. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono preventivamente richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.


In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.


Il bonus è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni entro 30 giorni dall’emissione.


Invece, per gli acquisti dei beni effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 02 novembre 2020 è previsto il rimborso pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.


Al fine di ottenere il rimborso, anche in tal caso, i beneficiari devono presentare istanza dal 03 novembre 2020 registrandosi sull’applicazione web.


Per ciascun bene acquistato è previsto il rimborso mediante accredito del 60% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) devono essere fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.


Infrazioni plurime di emissione scontrini: accertamento unico e sospensione attività

Con l’Ordinanza n. 23700 del 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento della mancata emissione degli scontrini non deve essere effettuata necessariamente in flagranza, ma può essere rilevata anche dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie, riscontrate in sede di verifica. In tal caso è legittima la contestazione con un unico atto di infrazioni plurime, e la conseguente irrogazione della sanzione di sospensione dell’attività.

La controversia trae origine dal provvedimento di sospensione dell’attività di commercio al dettaglio, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza con il quale è stata contestata la mancata emissione di scontrini fiscali in diversi giorni e in diverse annualità. Le plurime infrazioni di emissione degli scontrini venivano rilevate, in sede di verifica, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché da segnalazioni bancarie.
I giudici tributari hanno annullato il provvedimento sanzionatorio di sospensione dell’attività, rilevando la carenza del presupposto della “definitività degli accertamenti in tempi diversi”, trattandosi di un unico atto di contestazione delle varie infrazioni.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, decidendo nel merito la controversia e dichiarando la legittimità del provvedimento sanzionatorio.


Secondo la disciplina sanzionatoria (art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997), qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.


In proposito la Corte Suprema osserva che la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria di sospensione dell’attività, la definitività dell’accertamento dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
Inoltre, per quanto concernente l’asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti, la relativa deduzione deve ritenersi infondata atteso che, oltre a contrastare con la lettera della norma sanzionatoria (che non prescrive una tale modalità), non ne coglie la ratio legis.
La disposizione, infatti, ha lo scopo di sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata.
In altri termini, l’illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della quarta infrazione nel corso di cinque anni.


A tal fine, l’accertamento di ciascuna infrazione non deve necessariamente essere effettuato in flagranza, ma è deducibile anche a posteriori dalla verifica della documentazione contabile e, in particolare, dalla discordanza tra somme incassate e scontrini emessi.
Di conseguenza deve ritenersi legittimo il provvedimento unico, che contesti le plurime infrazioni nel periodo di osservazione (cinque anni) e irroghi la sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale.

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò


Il Dpcm 24 ottobre 2020 ha disposto misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda il gioco pubblico ha previsto la sospensione, a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 26 ottobre 2020, n. 41).

Devono, pertanto, ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse), oltre naturalmente ai casinò.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi c.d. “generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) non sono previste disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni.
Nello specifico, il DPCM prevede che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori;
detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida.
Nulla, in particolare, invece, dispone il DPCM sulle attività delle rivendite di tabacchi, da ritenersi, pertanto, comprese nella generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd), secondo cui le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Fine locazione commerciale: regime fiscale dell’indennità risarcitoria

L’indennità di risarcimento disposta in favore della conduttrice nell’ambito di accordo transattivo per finita locazione commerciale, per cui la stessa conduttrice abbia rinunciato all’indennità di avviamento spettante, è soggetta a ritenuta d’acconto, ma resta esclusa dall’ambito IVA. L’esclusione IVA riconduce gli obblighi di pagamento scaturenti dalla transazione nell’alveo dell’imposta di registro. (Corte di Cassazione – Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23515).

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’imponibilità, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, dell’indennità risarcitoria riconosciuta alla conduttrice nell’ambito dell’accordo transattivo a conclusione della lite giudiziaria, in relazione alla finita locazione dell’immobile condotto per l’esercizio dell’attività di ristorazione.
Secondo i termini dell’accordo a fronte della rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento, che le sarebbe spettata in misura doppia, vista la locazione dell’immobile ad un terzo entro un anno dalla cessazione del contratto, correlata alla rinuncia della locatrice a ottenere opere di ripristino spettanti alla conduttrice, a quest’ultima veniva riconosciuta un’indennità a titolo risarcitorio omnicomprensivo.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria ritenendo che la somma risarcitoria si riferisse anche alla rinuncia all’indennità di avviamento, in quanto tale rappresentativa di corrispettivo di una prestazione di servizi, e quindi soggetta ad IVA.


Su ricorso della contribuente, la Corte di Cassazione ha riformato parzialmente la decisione dei giudici tributari, confermando l’imponibilità ai fini IRPEF, con esclusione però dell’imponibilità ai fini IVA.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

In merito all’imponibilità ai fini IRPEF, la Corte di Cassazione ha osservato che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.
In particolare, l’indennità spettante alla conduttrice per la perdita dell’avviamento commerciale, che nel caso in esame secondo la prospettazione dei giudici tributari è stata surrogata dal risarcimento, costituisce un reddito soggetto a ritenuta di acconto (art. 34, L. n. 392 del 1978).


Per quanto riguarda l’imponibilità IVA, la Corte Suprema ha affermato che l’indennità di avviamento non rientra nel perimetro di applicazione dell’imposta (art. 3, co. 1, e art. 15, co. 1, del DPR n. 633 del 1972).
In proposito, la Corte osserva che il trattamento tributario della transazioni, in generale, è disciplinato dalle norme in materia di imposta di registro (art. 29 del DPR n. 131 del 1986), secondo cui per quelle che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione, né di quelli estinti per effetto della transazione. Se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.
Sicché, ai fini della individuazione dell’imposta da applicare assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione.
La rilevanza degli obblighi di pagamento deve tener conto, tuttavia, anche del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, di modo che qualora sia ravvisabile nella transazione una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva, sarà questa imposta a dover essere applicata.
Nel caso in esame, i giudici tributari hanno ritenuto che la somma corrisposta alla conduttrice sia stata volta – anche – a ristorarla della perdita dell’indennità di avviamento, ravvisando in quest’ultima il corrispettivo di una prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA.
Secondo, la Corte Suprema, l’indennità di avviamento non fronteggia alcuna prestazione di servizi, proprio perché è un’indennità, chiamata a ristorare una perdita, correlata alla cessazione del contratto di locazione.
In particolare, la Corte ha precisato che l’indennità per la perdita d’avviamento dovuta al conduttore dell’immobile commerciale, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di locazione, non sconta l’IVA, in considerazione della duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell’avviamento, conseguente alla indisponibilità dei locali, e, dall’altro, di distribuire equitativamente l’incremento del valore locativo indotto dall’esercizio dell’attività commerciale nei locali dell’impresa a chi ha concorso all’incremento.
L’indennità, allora, non costituisce elemento costitutivo del contratto, nel senso che l’esistenza del rapporto giuridico che unisce le parti non dipende dal versamento di essa. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza unionale, rappresentano requisiti necessari affinché una somma qualificata come indennizzo possa ritenersi remunerativa di una prestazione di servizi.


Nel caso in esame, non vi è legame tra prestazioni (la prestazione indennitaria del locatore e l’obbligazione di rilascio dell’immobile del conduttore) scaturente dal sinallagma contrattuale, poiché la prestazione indennitaria sorge in un momento in cui il rapporto contrattuale è già cessato.
Il pagamento dell’indennità non riguarda, quindi, la regolare esecuzione del contratto, ma la fase successiva dell’esecuzione per rilascio in danno del conduttore, integrando una condizione dell’azione esecutiva.
Né l’importo spettante a quel titolo corrisponde al recupero di una parte dei costi associati alla prestazione dei servizi forniti, ossia a una parte del prezzo del servizio che il locatore si è impegnato a fornire al conduttore.
Ne consegue, in considerazione delle finalità dell’indennizzo, l’esclusione dall’imponibilità ai fini dell’Iva e la riconducibilità degli obblighi di pagamento scaturenti dalla transazione nell’alveo dell’imposta di registro.