Il Fisco dice “No” alla numerazione parziale giornaliera delle fatture


La numerazione esadecimale strutturata sulla progressione della data di emissione delle fatture, volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse è inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale, potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data” (Agenzia Entrate – risposta 29 ottobre 2020, n. 505).

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Pertanto, non è più necessario che la numerazione sia progressiva per anno solare, ripartendo ogni anno dal numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura in modo univoco ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.


Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.


Riguardo alla possibilità di inserire all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale, l’Agenzia delle Entrate ha avanzato delle criticità per tale numerazione delle fatture, posto che tale data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura.


Di fatto, con le istruzioni fornite con la circolare del 2019, secondo cui in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.


Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.


Ciò premesso, l’ipotizzata numerazione esadecimale strutturata sulla progressione della data di emissione, volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse, sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, è inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale, potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.


Misure per lo svolgimento del processo tributario da remoto

Il “Decreto Ristori” ha stabilito, tra l’altro, le modalità di svolgimento del processo tributario da “remoto” durante il periodo di emergenza da Covid-19, attualmente individuato fino al 31 gennaio 2021, nelle zone dove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione conseguenti al predetto stato di emergenza. Il MEF successivamente ha approvato le regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale e per lo svolgimento dell’udienza da remoto.

L’articolo 27 del “Decreto Ristori” (approvato con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubbl. in G.U. n. 269/2020), stabilisce che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Salvo quanto previsto in precedenza, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DIGITALI

Con il Decreto del 6 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato le regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari. Il decreto definisce in particolare le regole per:
a) la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
b) la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
c) la redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
d) la trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
Le regole sono applicabili presso la CTP di Roma e la CTR Lazio a decorrere dal 1° dicembre 2020, mentre per le altre Commissioni tributarie dal 1° giugno 2021, fatta eccezione per la trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice che si applica dal 1° dicembre 2020 per tutte le Commissioni Tributarie.

Al giudice è assegnata un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, cd. “scrivania”. L’accesso alla scrivania è effettuata via web con credenziali personali, che saranno potenziate con un secondo fattore di autenticazione a decorrere dal 1° marzo 2021.
All’interno della scrivania è disponibile un’applicativo denominato “provvedimento giurisdizionale digitale (PGD)”, che realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali.
Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell’accesso, l’installazione e l’aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.

I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.


Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l’applicativo PGD consente:
a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) di disporre l’oscuramento dei dati personali;
c) di trasmettere all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali digitali.

I provvedimenti in formato digitale sono depositati nel fascicolo processuale informatico e quindi pubblicati a cura del segretario di sezione tramite il S.I.Gi.T.. A seguito dell’apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
Il segretario accede al S.I.Gi.T. con credenziali personali, e redige il processo verbale di udienza utilizzando le specifiche funzionalità. Quindi, produce il processo verbale di udienza in formato PDF/A, lo sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma digitale ai fini dell’inserimento nel fascicolo processuale informatico.

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori deve essere effettuata tramite S.I.Gi.T. previa registrazione.
La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l’accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo.

REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER UDIENZA DA REMOTO TRAMITE SKYPE FOR BUSINESS

Con il Decreto dell’11 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza nell’ambito del processo tributario.
A tal fine è previsto l’utilizzo del programma informatico Skype for Business.
I collegamenti potranno essere effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC.
Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo PEC contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza.
Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti tramite PEC.

Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.
Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Tali procedure per le udienze da remoto, tuttavia, entrano in vigore solo in seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.


DL Ristori: contributo a fondo perduto per il nuovo lockdown



Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, agli artt. 1 e 7 ha previsto un contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici e per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessati dal nuovo lockdown.


Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici


L’art. 1 del Decreto Ristori ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.


Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.


Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti di fatturato ai soggetti riportati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.


Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020 (Decreto Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In tal caso, il contributo è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio.


Per i soggetti che invece non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al cit. art. 25 del Decreto Rilancio, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Per tali soggetti il contributo viene determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando una percentuale del 10% alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.


Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nella tabella seguente insieme ai codici Ateco delle attività ammesse al contributo.


































































































































































Codice Ateco

%

493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift eseggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%


Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio e che hanno attiviato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali indicate agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00 e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.


Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura


Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

DL RISTORI: rinvio scadenza 770/2020

Dopo l’annuncio del Vice Ministro Misiani, intervenuto al Festival del Lavoro del 23 ottobre 2020, la proroga della scadenza del Modello 770/2020 trova posto nel “Decreto Ristori”.

Il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato al 31 ottobre.
Quest’anno, siccome il 31 ottobre cade di sabato, la scadenza per l’invio del Modello 770/2020 relativo ai redditi 2019 è slittata automaticamente al 2 novembre 2020 (primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011.
Tuttavia, la coincidenza del termine previsto per l’invio del modello 770/2020 con quella per la trasmissione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA (31 ottobre 2020) ha costretto i Consulenti del Lavoro a chiedere una proroga della scadenza di presentazione del modello 770/2020.
Dopo l’annuncio del Vice Ministro Misiani, intervenuto al Festival del Lavoro del 23 ottobre 2020, circa la volontà di accogliere la richiesta di proroga e la necessità di trovare uno strumento normativo adeguato, visti i tempi ridotti, la proroga trova spazio nel “Decreto Ristori” (in fase di pubblicazione).
Secondo il testo (in bozza) del “Decreto Ristori”, la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), relativa all’anno di imposta 2019 sarà consentita fino al 10 dicembre 2020, senza l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.