Estensione del credito d’imposta sugli affitti dal decreto “Ristori”


Ai sensi dell’art. 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:
– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:
– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% dei canoni per affitto d’azienda.


Cancellazione della seconda rata IMU per le attività sospese


Abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Art. 11, Bozza Decreto “Ristori”)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.
L’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato art. 78 che restano ferme per espressa dizione normativa.
Per cui, le fattispecie già contemplate dall’art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.
La norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di un’imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 96,4 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sostegno allo sport dilettantistico dal Decreto Ristori


Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport (art. 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.


Nel Decreto Ristori misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura


Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, all’art. 5 ha previsto ulteriori misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura a causa dell’impatto dell’emergenza da Covid-19 sull’economia del settore e sull’occupazione.

Il comparto turistico è stato tra quelli più duramente colpito dalle rigorose misure di confinamento e di restrizione dei viaggi imposte dalla pandemia da coronavirus. Uno degli effetti immediati della crisi è stato, infatti, il blocco dei flussi turistici. Le perdite subite dal settore sono destinate a perdurare nel tempo, oltre che per le misure restrittive ancora in atto, anche per i timori di contagio che, verosimilmente, limitano i viaggi a scopo turistico anche in un prossimo futuro con una prospettiva di ripresa più lenta rispetto ad altri settori. Tale constatazione ha fatto ritenere necessarie ulteriori azioni di sostegno per non aggravare i pesanti impatti sull’economia del settore, sull’occupazione diretta e sull’indotto.


Di fatto, l’art. 5 del DL Ristori, ha incrementato di 100 milioni il fondo di parte corrente di cui all’art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020.


Il fondo di cui all’art. 182, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020.


Il fondo di cui all’art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.


Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all’articolo 88, co. 1 e 2, D.L. n. 18/2020, conv. con modif. In L. n. 27/2020 si applicano fino al 31 gennaio 2021.


Inoltre, il bonus vacanze viene riconosciuto anche per il 2021 per coloro che non ne hanno usufruito nel 2020.