E-commerce: importazione di beni di valore trascurabile B2C

Con la Circolare n. 40/2020 l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni sulle modalità di iscrizione nell’elenco “E-commerce P4I-B2C”, ai fini dell’autorizzazione alla procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le importazioni di merci non unionali di valore trascurabile destinate a consumatori finali, derivanti da vendite a distanza tramite piattaforma e-commerce.

PROCEDURA DICHIARATIVA SEMPLIFICATA

Fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cd. pacchetto IVA (prevista a Luglio 2021), i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (cd. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato “E-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO “E-COMMERCE P4I-B2C”

Nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, ai fini dell’ammissione alla semplificazione, è necessario presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, attestando la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività:
1. effettuazione di un numero minimo di 50.000 singoli mensili di importazione;
2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
3. utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
4. tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
5. possibilità per l’Agenzia delle Dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
6. organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione – per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
7. predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.


Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, l’Agenzia delle Dogane precisa che al momento della presentazione dell’istanza è necessario essere già in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito, nonché dell’autorizzazione AEO.
Per quanto riguarda il numero minimo delle operazioni, l’Ufficio tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell’istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi. Nel caso in cui le operazioni indicate non siano svolte, ma si intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica è effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione.
Le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione, dopo l’esecuzione dei previsti controlli di sicurezza selezionati, vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati.
Con riferimento alla tracciabilità dei prodotti devono essere descritte e documentate le modalità con le quali ciò viene garantito nella gestione informatizzata dei dati.
In relazione al sistema di controllo interno, viene richiesto di effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al valore di transazione. La frequenza e il numero di operazioni da verificare saranno indicate nel disciplinare di servizio che terrà conto del volume delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce).


Una volta presentata l’istanza di iscrizione nell’elenco E-commerce P4I-B2C, la richiesta è sottoposta ad una fase istruttoria per la valutazione di accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, l’iscrizione nel predetto elenco è disposta entro 10 giorni dal termine dell’istruttoria, con conseguente abilitazione alle relative semplificazioni.

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DICHIARAZIONI

Nella compilazione semplificata della dichiarazione di importazione devono essere osservati i seguenti criteri:
– campo 37.2 “Regime”. Codice C07 (Spedizioni di valore trascurabile);
– campo 2 “Speditore”. Generalità dello speditore con lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema del dichiarante;
– campo 8 “Destinatario”. Generalità del destinatario della spedizione con indirizzo e Codice fiscale se conosciuto;
– Campo 31 “Descrizione delle merci”. Descrizione dettagliata della merce, almeno col lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema dell’operatore;
– campo 33 “Codice delle merci”. Codice convenzionale 9990 9909 00.
Nel campo 8 potrà in deroga essere prevista la compilazione con il codice EORI del soggetto dichiarante solo qualora l’Ufficio delle Dogane riscontri la possibilità dal sistema di gestione interno di associare la dichiarazione alle generalità del destinatario.

La compilazione semplificata in ogni caso non è applicabile:
– per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.);
– per le merci soggette a specifici divieti e restrizioni.


Plusvalenza accertata dalla definizione agevolata dell’acquirente

Con la Sentenza n. 22728 del 2020, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità dell’accertamento con il quale il Fisco determina una plusvalenza tassabile non dichiarata, assumendo quale corrispettivo di vendita ai fini IRPEF del venditore, il valore attribuito a seguito di definizione agevolata effettuata dall’acquirente in relazione al procedimento di rettifica dell’imposta di registro avviato nei suoi confronti.

La controversia ha origine dall’avviso di accertamento, con il quale è stata contestata la mancata indicazione nella dichiarazione del redditi della plusvalenza conseguente alla cessione di un immobile, determinata assumendo quale corrispettivo della cessione l’importo della definizione agevolata relativa all’imposta di registro, effettuata dal solo acquirente, senza contraddittorio con il venditore, in relazione al procedimento di rettifica avviato nei soli confronti dell’acquirente.
I giudici tributari hanno ritenuto corretta, nei confronti del venditore, la ripresa a tassazione IRPEF della plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile, effettuata in base al prezzo di mercato risultante dalla definizione operata dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, affermando che spettasse al venditore dimostrare di avere venduto a un prezzo inferiore.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, decidendo nel merito in favore del contribuente.

Il contribuente ha dedotto una violazione delle norme in materia di rettifica delle dichiarazioni reddituali delle persone fisiche, per aver attribuito rilevanza, nella determinazione del corrispettivo di vendita ai fini IRPEF dell’alienante, alla definizione agevolata relativa all’imposta di registro, effettuata dal solo acquirente, senza contraddittorio con l’altra parte del contratto, e comunque riferita al valore di mercato del bene, e non al prezzo effettivamente conseguito, rilevante per l’imposta di registro ma non ai fini IRPEF.
Riguardo agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni reddituali delle persone fisiche, la Corte di Cassazione ha osservato che secondo la normativa (art. 38, co. 3, DPR n. 600 del 1973), l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, …, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie in possesso dell’amministrazione anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Con specifico riferimento all’accertamento di plusvalenze tassabili, inoltre, è stato disposto espressamente (art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 147 del 2015) che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.
In altri termini, tale previsione esclude la possibilità per l’Amministrazione di procedere all’accertamento in via induttiva della plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito della cessione di immobili o di aziende, solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino tale accertamento. Per di più, detta preclusione deve ritenersi applicabile con effetto retroattivo per tutti i casi non definitivi.
Ciò trova giustificazione, precisa la Corte Suprema, nel fatto che la base imponibile ai fini IRPEF è data – non già dal valore del bene ceduto, come avviene per l’imposta di registro, ma – dalla differenza tra corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e prezzo di cessione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

COVID-19: spostamenti solo motivati anche in Piemonte


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. (MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 23 ottobre 2020)

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

ANC, dubbi sui tempi del decreto “Ristori”


In merito all’emergenza economica e alle nuove misure a sostegno delle attività colpite, è urgente anche dare risposte a quanti attendono da mesi gli aiuti promessi. È quanto annuncia l’Associazione Nazionale Commercialisti, con il comunicato 26 ottobre 2020.

A seguito delle misure contenute nel nuovo DPCM in vigore dal 26 ottobre 2020, il Governo ha annunciato che ci saranno interventi a sostegno dei settori economici a rischio e che le risorse saranno elargite agli interessati in tempi rapidi, già entro la metà del mese di novembre.
Nello specifico, il Ministro dell’Economia ha indicato che il prossimo 11 novembre i ristori potranno iniziare ad arrivare concretamente attraverso bonifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Associazione Nazionale dei Commercialisti, certa che queste nuove restrizioni dovessero essere accompagnate da misure economiche volte a cercare di sostenere le attività e i lavoratori più colpiti e limitare, per quanto possibile, gli effetti della crisi che sta investendo drammaticamente interi settori dell’economia del Paese, con gravissime ricadute sull’occupazione, mostra perplessità invece su quando effettivamente gli aiuti arriveranno, nonostante le rassicurazioni del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo sulla celerità delle procedure.
Ancora oggi, infatti, molte imprese non hanno avuto accesso ai contributi a fondo perduto e sono tanti i lavoratori che da mesi non ricevono la cassa integrazione.
Di fronte ad una situazione come questa, il Governo, al quale l’ANC chiede certamente di essere tempestivo sulle nuove misure economiche di ristoro, non può non intervenire prima di tutto laddove gli aiuti promessi e stanziati con i precedenti provvedimenti non sono mai arrivati.