Verso il decreto “Ristoro”


Sono 300 mila, forse 350 mila, le aziende e gli esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020, lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg1.

Il Ministro assicura che per tutti costoro ci saranno degli indennizzi che sono solo una parte delle misure previste dal nuovo decreto. Si avrà per tre mesi il credito di imposta sugli affitti, l’eliminazione della rata Imu e la cassa integrazione per i lavoratori e l’indennità di 1000 euro per i collaboratori.


Sarà dato un indennizzo superiore questa volta di quello ricevuto la volta scorsa. Ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il fondo perduto. Tutti quelli che hanno fatto domanda per questi contributi lo riceveranno in automatico, già entro la metà di novembre, afferma Gualtieri.


Tra gli altri ristori la proroga del reddito d’emergenza per il mese di novembre, misure di sostegno alla filiera agroalimentare, indennità per gli stagionali del turismo, dello spettacolo e dei centri sportivi.


Bonus librerie, domande prorogate al 30 ottobre 2020


Prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di scadenza per presentare la domanda per accedere al bonus librerie introdotto dall’art. 1, co. da 319 a 321 della Legge di Bilancio 2018. (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – comunicato 23 ottobre 2020).

Il bonus è diretto agli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
– sede legale nello Spazio economico europeo;
– residenza fiscale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio, riconducibile all’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
– classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
– avere avuto nell’esercizio finanziario precedente (2018) ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.


Per l’anno 2019, la richiesta del bonus può essere fatta fino al nuovo termine di scadenza del 30 ottobre 2020 alle ore 12:00, originariamente il termine era previsto per il  24 settembre 2020.


Le domande possono essere presentate mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.


Fisco e contribuenti: attuazione del regime collaborativo


Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime di adempimento collaborativo per gli anni 2020 e 2021, sono attribuite in via esclusiva all’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti. Le modalità di applicazione del regime sono estese agli anni 2020 e 2021. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 ottobre 2020, n. 335238)

Nell’ordinamento giuridico è stato introdotto un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. (art. 3, dlgs 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6, legge 11 marzo 2014, n. 23).
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata «ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate» al termine della quale è prevista l’apertura di una ulteriore fase in cui «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese».
Inoltre, l’articolo 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che «entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime».
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.
Ciò premesso, con il Provvedimento in oggetto si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato Provvedimento ed estendendo le stesse anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione.
A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto.
La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance. In tale ottica la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l’anno 2021


Pubblicato il Decreto Direttoriale del MEF 21 ottobre 2020, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti. Il decreto, inoltre, fa salve, sulla base della legislazione vigente, le modalità di pagamento diverse da quelle disciplinate dal decreto in oggetto.

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della TARI-tributo, della TARI-corrispettiva, del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, rispettano le “Specifiche funzionali TARI-TEFA”.
Gli “Avvisi di pagamento pagoPA” emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate.
I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.
I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvedono all’accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.
I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane.
I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard pagoPA contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.
Gli stessi flussi informativi devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.
Il TEFA è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella regione Valle d’Aosta, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
Restano ferme per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell’economia e delle finanze.