Bonus servizi digitali per l’editoria: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali, previsto dal “Decreto Rilancio” (Risoluzione 23 dicembre 2020, n. 81/E)

DISCIPLINA DEL BONUS

Il “Decreto Rilancio” (art. 190 del D.L. n. 34/2020) riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta (Dpcm 4 agosto 2020) hanno previsto che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CODICE TRIBUTO PER F24

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6919” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

MONITORAGGIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo del credito utilizzato confrontando l’elenco trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria dei beneficiari e del credito spettante a ciascuno. In caso di utilizzo in misura maggiore di quella riconosciuta ovvero di revoca del credito, il modello F24 è scartato e il versamento si considera non effettuato.


Nel DL Cura Italia rientrano anche l’erogazioni a favore della DAD


22DIC 2020 L’erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto Cura Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 80/E)

L’articolo 66 del decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.
La finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.
Tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate anche per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possano essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66 del decreto Cura Italia.
Infine, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa è prevista una detrazione pari al 19 per cento dell’erogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, è prevista, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del TUIR, la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Resta ferma la non cumulabilità delle predette agevolazioni relativamente alla medesima spesa, in conformità ai principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.


Chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici


Forniti chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta applicabile a talune categorie di integratori alimentari e dispositivi medici (Agenzia Entrate – risposta 18 dicembre 2020, n. 607).

Nel caso di specie, l’istante, una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, chiede all’Agenzia chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici.
Il n. 114) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
La circolare 10 aprile 2019, n. 8/E ha chiarito che la norma d’interpretazione autentica di cui sopra intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019. In proposito, si fa presente che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che alle cessioni dei prodotti per i quali l’istante ha ottenuto i pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle dogane e Monopoli, sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, configurandosi come dispositivi medici e classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Diversamente, in mancanza dello specifico parere tecnico rilasciato dall’ADM, non è possibile determinare se l’istante possa fruire dell’aliquota IVA ridotta di cui al menzionato n. 114).


Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva


Nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tal caso, la P.A potrà recuperare i maggiori versamenti Iva presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (Agenzia Entrate – risoluzione 21 dicembre 2020, n.79).

Il meccanismo dello split payment prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.


Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:


– nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite”, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;


– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, può computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione, non è possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.


In tale ipotesi, la P.A. può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso, provando che:


– l’Iva versata a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;


– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione.