Stop alle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020


Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020, n. 260, il D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, recante la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020. La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 1° gennaio 2021, fatte salve ulteriori proroghe.

Con la nuova proroga sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non è previsto il rimborso di quanto già versato.


Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza della rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.


Durante il periodo di sospensione, disposto anche nei confronti delle persone fisiche e non che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono prorogati di dodici mesi:
– il termine relativo alla perdita del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo per la mancata notificazione imputabile al concessionario;
– i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.


Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.


Sospesa la formazione in aula dei Commercialisti


Sospensione delle attività formative in aula e prosecuzione delle attività webinar fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali in seguito alle previsioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre 2020 che, ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus prevede la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (CNDCEC – Nota 20 ottobre 2020, n. 119).

Lo stesso decreto, inoltre, prevede che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, si legge ancora nel DPCM, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Per questo motivo, gli Ordini locali e i soggetti autorizzati non potranno realizzare le attività formative in aula e dovranno annullare tutti gli eventi già programmati. Gli Ordini e soggetti autorizzati potranno comunque rendere disponibili le attività formative in videoconferenza con webinar di formazione o su piattaforme e-learning autorizzate.
Infine, il Consiglio nazionale, facendo riferimento anche al DPCM emanato lo scorso 7 ottobre – che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza -, informa gli Ordini locali e i Soggetti autorizzati che potranno offrire e chiedere l’accreditamento di webinar di formazione al CNDCEC fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica, di volta in volta determinato con apposite disposizioni di legge.


Fisco: ulteriori chiarimenti su taglio IRAP e versamento acconti



Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di ulteriori chiarimenti in merito al taglio dei versamenti IRAP disposto dal “Decreto Rilancio” ed all’applicazione del metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno prevista dal “Decreto Liquidità”


In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha adottato due misure riguardanti, dapprima il versamento degli acconti per l’anno 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (art. 20, del D.L. n. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”), e successivamente i versamenti dell’IRAP a saldo 2019 e in acconto per il 2020 (art. 24, del D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”).
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito, ad integrazione delle risposte fornite con la Circolare n. 25/E del 2020.


Versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020


In tema di versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020, il “Decreto Liquidità” ha previsto la disapplicazione di sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, e dell’IRAP nell’ipotesi di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi applicabile, oltre che all’IRPEF, all’IRES ed all’IRAP espressamente richiamate dalla norma, anche alle seguenti imposte:
– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
– alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
– all’addizionale comunale all’IRPEF.
Resta esclusa, ovviamente, l’addizionale regionale all’IRPEF per la quale non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno.


Taglio versamenti IRAP


Con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’IRAP, invece, il “Decreto Rilancio” ha previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
– del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
– della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per i soggetti ISA), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito a:
a) calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
b) possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.


CALCOLO IRAP A SALDO


Per quanto riguarda il quesito sub a), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto.


Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto.


In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).


ESEMPI (IRAP 2019 PARI A 1.000 EURO)


1) Contribuenti che non applicano gli ISA






































































































CASI

METODO

I ACCONTO FIGURATIVO

II ACCONTO VERSATO

IRAP 2020

I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE

II ACCONTO DA SOTTRARRE

SALDO

1 a STORICO 400 600 800 320 600 (120)
1. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 320 480 800 320 480 0
           
2. a STORICO 400 600 1.200 400 600 200
2. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 320 480 1.200 400 480 320
           
3. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) 640 960 800 320 960 (480)
           
4. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 480 720 1.200 400 720 80
           
5. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 480 720 1.400 400 720 280


2) Contribuenti che applicano gli ISA






































































































CASI

METODO

I ACCONTO FIGURATIVO

II ACCONTO VERSATO

IRAP 2020

IACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE

II ACCONTO DA SOTTRARRE

SALDO

1. a STORICO 500 500 800 400 500 (100)
1. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 400 400 800 400 400 0
           
2. a STORICO 500 500 1.200 500 500 200
2. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 400 400 1.200 500 400 300
           
3. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) 800 800 800 400 800 (400)
           
4. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 600 600 1.200 500 600 100
           
5. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 600 600 1.400 500 600 300


SALDO IRAP INFERIORE ALLA PRIMA RATA DI ACCONTO


Con riferimento al quesito sub b), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020:
– il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA);
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50%, per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020:
– un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.


ESEMPIO 1 (Metodo storico, soggetto che non applica gli ISA)


IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000 euro;
IRAP effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ _ _ 200 euro;
IRAP versata a titolo di II° acconto per il periodo d’imposta 2020 _ _ _  600 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _80 euro (40% di 200).
Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].


ESEMPIO 2 (Metodo previsionale, soggetto che non applica gli ISA)


IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1.000 euro;
IRAP che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ 800 euro;
IRAP versata a titolo di secondo acconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 480 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _ _ _ _ 80 euro;


Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].

Sostegno al sistema sportivo: in arrivo il codice tributo e credito d’imposta per sublocazione


Istituito il codice tributo “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 67/E). Sempre nell’ambito sportivo, è possibile concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E).


 


Il DL rilancio (art. 217, co. 1, decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
Sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
A riguardo è stato istituito il seguente codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle suddette somme:
– “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, nessun valore.


Sempre nell’ambito sportivo, l’Agenzia delle entrate,con la risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha previsto la possibilità di concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante, ha dichiarato di aver “preso in sublocazione da settembre 2019”, un ufficio di categoria A/10 per la propria sede sociale, corrispondendo la somma di euro X di canone al mese e chiede se il credito di imposta previsto dal DL rilancio, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività descritte nel citato articolo, trovi applicazione anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione.
Per l’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che l’Istante risulta iscritto al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche presso il CONI, considerata anche la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, si ritiene che l’ASD potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, con riferimento al contratto di sublocazione di cui alla legge n. 392 del 1978 e sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Da ultimo, si rammenta che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio qui in esame.
Al riguardo, resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.