Covid-19: ultimi chiarimenti dal Fisco per l’accesso al contributo a fondo perduto


L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento in merito all’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020 e sulla determinazione dei requisiti di accesso di una società di distributori di carburante ed in ipotesi di più attività svolte (Agenzia Entrate – risposte 16 ottobre 2020, nn. 476, 477 e 478).

Nell’ambito di una liquidazione societaria possono fruire del contributo a fondo perduto Covid previsto dal Decreto Rilancio i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.
Infatti, se la fase per la realizzazione degli asset è stata avviata prima del 31 gennaio 2020, l’erogazione a fondo perduto non spetta in quanto l’attività ordinaria non è stata interrotta dall’epidemia.


Riguardo invece all’accesso al contributo da parte di un consorzio di distributori di carburante, l’Agenzia ha chiarito che il consorzio può determinare la soglia massima dei ricavi assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.


Infine, sempre riguardo ai requisiti di accesso, l’Agenzia ha chiarito che in caso di esercizio di più attività, si deve comunque tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso.


Fondo di garanzia per le PMI: sezione speciale


A partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario – Dati bilancio” del Portale del Fondo. (ABI – Circolare 16 ottobre 2020, n. 2119)


 


Lo scorso 5 ottobre il Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ha comunicato l’avvio dell’operatività della richiamata Sezione speciale costituita in seno al Fondo dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)e quindi la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare le relative richieste di copertura tramite il Portale dello stesso Fondo.
Con particolare riferimento alla richiesta di garanzia, il Gestore — con una successiva comunicazione — ha specificato che la circostanza che le imprese beneficiarie non versino nella condizione di “impresa in difficoltà” è accertata tramite l’insussistenza di esposizioni deteriorate, come previsto dalla norma di legge.
Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario — Dati bilancio” del Portale del Fondo.
Si ricorda che le richieste di garanzia vanno trasmesse al Gestore entro il 18 dicembre 2020 e che le proposte di ammissione, ovvero di non ammissione, sono deliberate dal Consiglio di Gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e comunque entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe da notificarsi alla Commissione europea a seguito dell’allungamento della validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” fino al 30 giugno 2021.


Nuova disciplina degli incarichi sindaci/revisori e risposta positiva del MEF sulla prima nomina


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione nazionali dei commercialisti, hanno pubblicato il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”. Inoltre, il Consiglio ha diffuso la risposta positiva all’interrogazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla prima nomina dei revisori (CNDCEC – Comunicati 15 ottobre 2020).

L’art. 51-bis introdotto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), prevede espressamente che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite da «bilanci relativi all’esercizio 2021”.
La nuova formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi consente alle società di provvedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Si è aperto, dunque, un interessante dibattito in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi.
Il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, dopo aver esaminato la disciplina della cessazione anticipata degli incarichi in corso, si sofferma sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, di cui all’art. 4 del D.M. n. 261/2012.
Lo studio è articolato in quattro capitoli. Nel primo si approfondisce la modifica apportata con l’art.51-bis del decreto rilancio, a cui segue un’analisi delle disposizioni all’art.379 del Codice della crisi. Spazio poi all’esame dell’art.2477 c.c. e ai tipi societari interessati dalla modifica dell’art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.
Nelle conclusioni, infine, si riflette sull’opportunità delle scelte effettuate dall’ultimo legislatore, auspicando una revisione che privilegi la dimensione dell’impresa e non la forma societaria in concreto adottata, eliminando, in tal modo, possibili disparità di trattamento quando si tratti di s.r.l. di rilevanti dimensioni e di fatturati in nulla differenti da quelle delle s.p.a. e favorendo la nomina del revisore legale o dell’organo monocratico, anche incaricato della revisione legale, nelle realtà più semplici.

Sullo stesso argomento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, ha fornito risposta all’interrogazione parlamentare circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.
Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.
La risposta del Mef chiarisce che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51 – bis.


Public utilities: riduzione del cuneo fiscale Irap

Con l’Ordinanza n. 22156 del 15 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle imprese operanti nel settore dei pubblici servizi (cd. public utilities), la riduzione del cd. “cuneo fiscale” non è applicabile se l’impresa svolge l’attività in forza di concessione a tariffa remunerativa. Viceversa il beneficio va riconosciuto alle imprese che applicano una tariffa non remunerativa.

IL CASO

La controversia trae origine dal silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per IRAP presentata dalla società, esercente attività di trasporto pubblico di passeggeri.
La società riteneva di aver diritto a fruire della deduzione IRAP forfetaria per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso della società contribuente, ritenendo sussistenti le condizioni di esclusione del beneficio previste dalla norma per le imprese operanti in concessione ed a tariffa nel settore dei trasporti.


La decisione è stata impugnata dalla società, per non aver i giudici:
– considerato che l’agevolazione dovesse ritenersi esclusa limitatamente alle public utilities operanti in regime di concessione traslativa e di tariffa remuneratoria;
– valutato correttamente il rapporto con l’ente concedente, riconducibile ad un appalto di servizi e non già ad una concessione traslativa;
– valutato la reale natura della tariffa applicata, che non costituiva una tariffa remuneratoria.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo la disposizione normativa, nella determinazione della base imponibile IRAP, le imprese possono portare in deduzione un importo forfetario (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Sono esclusi dal beneficio le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (cd. “riduzione del cuneo fiscale”).
Nel caso delle “public utilities” (quali le aziende di trasporto pubblico di passeggeri), l’esclusione della “riduzione del cuneo fiscale” è determinata dalla doppia condizione che l’impresa operi:
– in “rapporto di concessione traslativa”, caratterizzata dal trasferimento al concessionario di poteri propri ed originari della pubblica amministrazione da esercitare in nome e per conto dell’amministrazione concedente;
– in regime di “tariffa remunerativa”, da intendersi il prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.


La Corte di Cassazione osserva che, nel caso in esame, i giudici tributari, nell’escludere l’applicazione del vantaggio fiscale, hanno valorizzato la circostanza che la società percepisse parte della remunerazione per il tramite della tariffa applicata all’utenza, ricavando l’esistenza di un rapporto di concessione, senza però valutare le specifiche clausole negoziali che invece erano riconducibili allo schema legale tipico del contratto d’appalto di pubblici servizi.
In tali ipotesi, precisa la Corte Suprema, diventa onere dell’Ufficio dimostrare la diversa natura del rapporto contrattuale effettivamente posto tra le parti, a prescindere dal nomen juris. In particolare, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto deve essere valutata l’incidenza, in misura almeno significativa, del rischio sull’impresa concessionaria affinché possa configurarsi una concessione piuttosto che un appalto di servizi.


Con riferimento alla tariffa remunerativa, che si pone come condizione cumulativa, in uno alla natura di concessione traslativa del rapporto, la Corte Suprema osserva che l’esclusione del beneficio fiscale, è stata prevista dalla norma con lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura, dato che il livello delle tariffe per i pubblici servizi in concessione risultava determinato tenendo conto dell’onere IRAP prima dell’introduzione di tali deduzioni dalla base imponibile IRAP.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che la necessità d’intendere il criterio normativo della “tariffa” come “tariffa remunerativa”, cioè capace di generare un profitto, risulta coerente con la ratio giustificatrice del cd. “cuneo fiscale”. Infatti, consentire indiscriminatamente a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni IRAP darebbe luogo a un utile insperato, generando quella sovracompensazione capace di frustrare l’obiettivo perseguito dall’autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato.


La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio in base al quale “il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni per l’impiego di personale dipendente a tempo indeterminato (cd. riduzione del cuneo fiscale), non si applica alle imprese che svolgono attività “regolamentata” (cosiddette public utilities), in forza di una “concessione traslativa” e a “tariffa”, intendendosi per “tariffa” una “tariffa remunerativa”, capace di generare un profitto”.