DL AGOSTO: proroga versamenti da dichiarazione per soggetti ISA

Con la Legge di conversione del DL Agosto viene confermata la proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98-bis)

La proroga riconosciuta ai soggetti ISA consente di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti a saldo o in acconto dovuti in base alle dichiarazioni, scaduti il 20 agosto 2020, per effetto della proroga già disposta con il dpcm del 27 giugno 2020.
La proroga interessa, in particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dello stralcio dei versamenti IRAP disposto dall’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020).


La proroga è riconosciuta anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, nonché quelli che applicano il “regime forfetario”, ed ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i suddetti requisiti di riconducibilità ai “soggetti ISA”.


Ai fini dell’accesso alla proroga i soggetti interessati devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


La reglarizzazione è riconsciuta effettuando i versamenti omessi, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.

Per il professore residente in Olanda l’esenzione biennale non è ripetibile


È inapplicabile la non imponibilità degli emolumenti spettanti, per l’anno accademico 2019-2020, a un docente a contratto, residente in Olanda, che ha già fruito dell’esenzione per le attività prestate negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 (Agenzia Entrate – risposta 14 ottobre 2020, n. 472).

Secondo l’ordinamento tributario domestico le somme e i valori percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I suddetti redditi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalità dei redditi di lavoro dipendente e, ove corrisposti da un sostituto d’imposta, sono soggetti all’applicazione delle ritenute alla fonte.


La normativa domestica deve, tuttavia, coordinarsi con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.


Nel caso in esame, occorre far riferimento al Trattato tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni il cui art. 20 (Professori e ricercatori) prevede, al paragrafo 1, che “le remunerazioni che un professore (…) che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell’altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi (. ), riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”.


In sostanza, l’articolo 20 del Trattato stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, quindi, rinuncia al suo potere di tassazione, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni.


Esaminando il significato letterale della disposizione normativa convenzionale si rileva come la stessa, recando la locuzione “non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”, stabilisca che la non imponibilità delle remunerazioni percepite da un professore, nel medesimo Stato di soggiorno, sia limitata ad un solo periodo non superiore a due anni consecutivi dall’inizio di tale soggiorno.


Riguardo all’applicazione del limite temporale al caso di specie, ossia al professore che ha soggiornato in Italia negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, e non vi ha soggiornato per l’anno accademico 2018/2019 ed è tornato nel 2019/2020, non è possibile esentare da imposta i redditi corrisposti all’insegnante residente nei Paesi Bassi a partire dall’anno accademico 2019/2020.


Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus


Ok all’esenzione per termometri e termoscanner. L’Agenzia delle entrate con la circolare 15 ottobre 2020, 26/E fornisce le risposte ai quesiti degli operatori.

Il regime di favore introdotto dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio) che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di “ricaricabili”.


Anche le “piantane” contenenti dispenser per disinfettantirientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.


Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.


Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare in oggetto, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.


Conversione DL “Agosto”: le misure a sostegno alle imprese


Si riportano di seguito le misure a sostegno alle imprese a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, della la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Nello specifico:
– è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali (art. 29-bis);
– il potenziamanto e l’estensione dell’ambito di operatività del credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020. La misura viene esteso anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020 (art. 77, co. 1);
– la proroga, sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico (ivi incluse quelle termali), della moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (art. 77, co. 2);
– la garanzia del Fondo di garanzia PMI al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”. Attualmente l’accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari (art. 64, co. 1-bis);
– le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fin al 31 dicembre 2020 dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 sono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (art. 64, co. 3-bis);
– si interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cd. “mid cap”). L’articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019 (art. 64-bis);


Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (art. 64, co.1-ter).
– si prevede altresì l’adozione, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico  amministrative per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis).