COVID-19: Sport da contatto nel rispetto dei protocolli



Individuate le discipline sportive da contatto in attuazione di quanto indicato nel DPCM del 13 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 13 ottobre 2020).


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e ? a livello sia agonistico che di base ? delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale; questi divieti decorrono dal giorno 13 ottobre 2020.
Ai fini dell’applicazione del dpcm del 13 ottobre 2020 si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate nella seguente tabella:























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N.

SPORT

DISCIPLINA

NOTE

1. Aikido Aikido
2. Arti Marziali Capoeira
3. S’istrumpa
4. Attività subacquee Hockey subacqueo
5. Rugby subacqueo
6. Automobilismo Rally
7. Bandy Bandy
  Baseball –
8. Softball Baseball – Softball
9. Baseball per ciechi
10. Bob Bob Pista Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
11. Calcio Calcio (a 11)
  Futsal (calcio da
12. sala – calcio a 5)
13. Calcio (a 7)
14. Calcio (a 8)
15. Beach Soccer
16. Canottaggio Canottaggio Lo svolgimento della disciplina è consentito solo in forma individuale
17. Coastal rowing Lo svolgimento della disciplina è consentito solo in forma individuale
18. Indoor rowing Lo svolgimento della disciplina è consentito solo in forma individuale
19. Para-rowing consentito solo in forma individuale
20. Canottaggio Sedile Fisso Canottaggio Sedile Fisso consentito solo in forma individuale
21. Voga in Piedi consentito solo in forma individuale
22. Cheerleading Cheerleading
23. Cricket Cricket (palla tradizionale)
24. Soft Cricket (palla morbida)
25. Danza Sportiva Danza Sportiva paralimpica Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
26. DANZE ACCADEMICHE

Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
27. DANZE ACCADEMICHE

Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
28. DANZE COREOGRAFICHE

Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
29. DANZE COREOGRAFICHE

Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
30. DANZE INTERNAZIONALI

Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
31. DANZE INTERNAZIONALI

Danze Jazz: Rock’n RolI, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
32. DANZE INTERNAZIONALI

Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
33. DANZE NAZIONALI

Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
34. DANZE REGIONALI

Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
35. STREET DANCE

Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati

Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
36. Fistball Fistball
37. Fliying Disc Fliying Disc
38. Floorball Floorball
39. Football Americano Beach
40. Beach Flag
41. Flag
42. Tackle
43. Ginnastica Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
44. Ginnastica Acrobatica Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
45. Ginnastica Aerobica Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
46. Ginnastica Artistica Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
47. Ginnastica per Tutti Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
48. Ginnastica Ritmica Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
49. Giochi e sport tradizionali Calcio Storico Fiorentino
50. Hockey Hockey
51. Hockey Indoor
52. Hockey paralimpico
53. Judo Judo
54. Ju-Jitsu Ju-Jitsu
55. Karate Karate
56. Kendo Kendo
57. Kickboxing Aerokickboxing
58. Full Contact
59. K-1 Rules
60. Kick Light
61. Light Contact
62. Low Kick
63. Musical Forms
64. Point Fighting
65. Korfball Korfball
66. Lacrosse Lacrosse
67. Lotta Lotta greco-romana
68. Lotta libera
69. Grappling
70. Pancrazio Athlima
71. Muay Thai Muay Thai
72. Netball Netball
73. Palla Tamburelllo Indoor
74. Muro
75. Outdoor
76. Tambeach
77. Pallacanestro Beach Basket
78. Pallacanestro
79. Pallacanestro 3 contro 3
80. Pallamano Beach Handball
81. Pallamano
82. Pallapugno Fronton – One Wall
83. Gioco Internazionale
84. Llargues
85. Palla Eh!
86. Palla Elastica
87. Pallapugno
88. Pallapugno leggera
89. Pallone col Bracciale
90. Pantalera
91. Pallavolo Pallavolo
92. Pugilato Pugilato AOB/APB
93. Pugilato PRO
94. Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe)
95. Pugilato Giovanile
96. Rafting Rafting Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
97. Rugby Rugby a 15
98. Rugby a 7
99. Touch Rugby
100. Tag Rugby
101. Beach Rugby
102. Snow rugby
103. Sambo Sambo
104. Savate Savate assalto
105. Savate combat
106. Sepaktakraw Sepaktakraw
107. Shoot Boxe Shoot Boxe
108. Slittino Slittino pista artificiale Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
109. Slittino pista naturale Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
110. Sport a Rotelle Hockey inline
111. Hockey pista
112. Pattinaggio artistico Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
113. Roller Derby
114. Sport acquatici Pallanuoto
115. Nuoto Sincronizzato
116. Sport su ghiaccio Hockey su ghiaccio
117. Para Ice Hockey
118. Pattinaggio di Figura Artistico Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
119. Pattinaggio di Figura Danza Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
120. Pattinaggio di Figura Sincronizzato Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale
121. Squash Squash
122. Sumo Sumo
123. Taekwondo Taekwondo
124. Tiro alla Fune Tiro alla Fune
125. Monta da Lavoro (Tradizionale, Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)
126. Wushu Kung Fu Moderno Kali Filippino
127. Kung Fu Vietnamita
128. Pencak Silat
129. Taolu; Sanshou
130. Wushu Kung Fu Tradizionale Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao

Conversione del DL”Agosto”: le misure fiscali


Pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Di seguito le misure fiscali.

Con riguardo alle misure fiscali, si segnalano i seguenti interventi:
– l’incremento delle risorse del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter – 4-quinquies);
– il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, co. 1);
– la possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi (art. 42-bis, co. 4-bis);
– la riduzione all’1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento (art. 51, co. 1-ter-1-septies);
– modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall’esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni (art. 51, co. 3-quater e 3-quinquies);
– l’applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis);
– la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell’esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co. 7-bis-7-quinquies);
– l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 60, co 7-sexies);
– la modifica alla disciplina del gruppo IVA per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da consorzi non partecipanti al gruppo (art. 72-bis);
– le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata (art. 78);
– norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole attraverso l’estensione di alcune agevolazioni IMU (art. 78 bis);
– l’istituzione di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore di leghe,
– società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81);
– la possibilità di destinare nel 2021 il 2 per mille IRPEF a favore di associazioni culturali (art. 97-bis);
– la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale,
– in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 (art. 98);
– la possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (art. 98-bis)
– la proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell’esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l’esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all’utilizzo di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali (art. 109);
– la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (art. 110);


Bonus locazione per l’attività prevalente sospesa


Qualora in un esercizio commerciale siano svolte due attività, una delle quali sospesa in base alle norme attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il titolare può usufruire del credito d’imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020, se l’attività sospesa è quella prevalente (Agenzia Entrate – risposta 13 ottobre 2020, n. 468).

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60% delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.


Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
– avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.


Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).


Soddisfatti tali requisiti, in caso di esercizio di più attività, è possibile usufruire del bonus locazione se l’attività sospesa è quella prevalente.


Fusione di società: condizioni di accesso al “contributo a fondo perduto Covid-19”

Con la Risposta a interpello n. 467 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fusione di società per incorporazione, perfezionata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al “contributo a fondo perduto Covid-19”, per le operazioni di calcolo della soglia massima dei ricavi o compensi, e della riduzione del fatturato, occorre tener conto dei dati aggregati sia dell’incorporante che dell’incorporata.

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto, tra l’altro, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 (cd. “contributo a fondo perduto Covid-19”).
Ai fini dell’accesso al contributo devono sussistere le seguenti condizioni:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con riferimento ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Nell’ipotesi specifica della fusione per incorporazione si verifica il subentro in regime di continuità, da parte della società incorporante, nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate.
Perciò, nell’ipotesi di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione realizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile2019. Inoltre, ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di disposizioni normative che prevedano espressamente la necessità di operare delle rettifiche alle modalità di calcolo dei requisiti d’accesso a seguito di operazione di riorganizzazione, anche nell’ipotesi di rapporti commerciali tra le società coinvolte nella fusione, precedenti ad essa, che ricadenti nel periodo di osservazione, l‘incorporante deve verificare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda incorporata. Allo stesso modo, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda incorporata per i periodi di riferimento.