Modificato il modello relativo al Superbonus e approvate le specifiche tecniche


Apportate modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047).

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 283847/2020, ha approvato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, è stato approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020.
Con il provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047, l’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per l’invio del modello di comunicazione. Sono, inoltre, apportate alcune lievi modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


Agevolazione prima casa: nessun rimborso per la maggiore imposta versata


Un soggetto residente all’estero che, in occasione dell’acquisto di un appartamento in Italia tramite mutuo bancario, ha erroneamente versato sul finanziamento l’imposta sostitutiva del 2%, aliquota prevista per l’acquisto di una seconda casa, non può chiedere il rimborso di quanto pagato in più. L’unico modo per recuperare quanto versato in più è ritoccare il mutuo originario (Agenzia Entrate – risposta 13 ottobre 2020, n. 462).

Al riguardo, il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la banca erogatrice del mutuo che a seguito di specifica opzione, applica l’imposta sostitutiva in luogo dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative in relazione a determinate operazioni di finanziamento.


Pertanto, il soggetto residente all’estero, a fronte della maggiore imposta pagata, non può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell’applicazione dell’aliquota dello 0,25 per cento, in quanto il mutuo è finalizzato all’acquisto di un’abitazione c.d. prima casa, può rendere le relative dichiarazioni con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario.


Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19: istanze di autotutela


Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto esito negativo o un contributo inferiore a quello spettante, anche mediante l’intermediario delegato, può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65/E)

Con il decreto Rilancio (art. 25, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77) è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In merito l’Agenzia ha fornito le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo in argomento e i chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni in argomento.
Le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto): pertanto, il 13 agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) ha rappresentato il termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
Il sistema di accoglienza dell’Agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto (24 agosto per le istanze degli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo ai predetti termini.
Nel corso del periodo sopra citato sono pervenute segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante.
Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Tanto premesso, al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo.
Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.
Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Esempio: istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente.
Al riguardo, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate – prese in carico le istanze di autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Ove dal predetto esame sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto (25 giugno – 24 agosto per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.


Contestazione sanzioni: escluso l’accertamento per adesione e la sospensione dei termini

L’atto di contestazione sanzioni deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, anche se è stata proposta istanza di adesione al separato avviso di accertamento, emesso contestualmente, relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono. Per l’atto di contestazione sanzioni, infatti, non vale la sospensione di novanta giorni del termine d’impugnazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20864)

La controversia trae origine dall’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate per la contestazione di sanzioni per violazioni relative all’utilizzo di fatture riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti ed oggetto di separato avviso di accertamento.
In considerazione della proposizione dell’istanza di definizione dell’avviso di accertamento, i giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che:
– i termini di impugnazione dell’atto di contestazione sanzioni fossero stati prorogati in ragione dell’istanza di accertamento con adesione;
– le sanzioni contestate costituissero una duplicazione di quelle, sensibilmente inferiori, già contestate con l’avviso di accertamento notificato;
– l’Ufficio non potesse modificare in riduzione le sanzioni comminate in quanto ciò avrebbe comportato la modifica, in sede contenziosa, della motivazione dell’originario provvedimento impositivo.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza dei giudici tributari sulla base delle seguenti considerazioni.
La procedura di irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell’atto di contestazione, da parte dell’ufficio o dell’ente competente, laddove la sanzione non sia irrogata contestualmente all’avviso di accertamento.
Entro il termine di proposizione del ricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono decidere:
– di addivenire alla definizione agevolata della controversia, pagando un importo pari ad un terzo della misura indicata, con conseguente esclusione anche delle sanzioni accessorie;
– di presentare deduzioni difensive all’atto di contestazione delle sanzioni, al fine di provocare un provvedimento dell’ufficio o dell’ente competente, che può accogliere le deduzioni o irrogare le sanzioni con atto motivato anche in merito al mancato accoglimento delle deduzioni medesime (atto impugnabile davanti alla competente commissione tributaria);
– di impugnare senz’altro, davanti alla competente commissione tributaria, l’atto di contestazione sanzioni, il quale si trasforma ex lege in provvedimento d’irrogazione delle stesse.


La Corte Suprema ha osservato che il procedimento per irrogazione delle sanzioni ed il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi, tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo, e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile.
In particolare, per il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni non trova applicazione il diverso istituto dell’accertamento con adesione, che la normativa di riferimento prevede unicamente per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica.
In considerazione dell’autonomia dei due procedimenti, precisano i giudici della Cassazione, non può ritenersi che l’istanza di accertamento per adesione proposta nei confronti dell’avviso di accertamento produca i suoi effetti anche con riferimento all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni; in particolare, non si applica a quest’ultimo la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione, che deve essere in ogni caso proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.


Nel caso esaminato, ritenendo, erroneamente, applicabile la sospensione sia all’avviso di accertamento (oggetto di istanza di adesione), sia al separato atto di contestazione sanzioni, il contribuente ha impugnato anche quest’ultimo oltre il sessantesimo giorno, con la conseguenza che il ricorso risulta proposto in ritardo e, pertanto, inammissibile sin dal primo grado.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente gli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l’istituto dell’accertamento per adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicché l’eventuale proposizione dell’istanza non sospende il termine per la sua impugnazione”.