Aree di parcheggio urbane: la tassa rifiuti è dovuta

La Corte di Cassazione ha affermato che le aree di sosta dei veicoli, essendo frequentate da persone, si considerano produttive di rifiuti in via presuntiva. Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, pertanto, relativamente alle aree urbane adibite a sosta di veicoli, è tenuto a pagare la tassa rifiuti (Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 29020)

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’ente Comune ha emesso avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti, relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli, nei confronti della società di gestione del servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società contribuente, escludendo l’applicazione della tassa rifiuti sulle aree di sosta, sul rilievo che:
– le aree di sosta non possono ritenersi produttive di rifiuti;
– la società di gestione non occupa e non detiene le aree in maniera esclusiva.


La decisione è stata impugnata dal Comune, e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

La Corte Suprema ha affermato che in tema di tassa rifiuti, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti.
Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
In particolare, la Cassazione ha precisato che il presupposto impositivo ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate dalla norma, le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Presupposto della tassa rifiuti è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte.
L’affermazione dei giudici tributari, secondo cui le aree di parcheggio “non generano rifiuti”, dunque, contrasta con l’orientamento della Suprema Corte senza una logica spiegazione.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. È obbligato al pagamento della tassa rifiuti il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli.

E-fatture: nuove regole per l’imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2021 cambiano le regole per assolvere all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Il Ministero ha individuato, inoltre, le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 4 dicembre 2020)

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse:
– nel primo (Gennaio-Marzo), nel terzo (Luglio-Settembre) e nel quarto (Ottobre-Dicembre) trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre;
– nel secondo (Aprile-Giugno) trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura del trimestre.


Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo (Gennaio-Marzo) trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.


Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due (Gennaio-Marzo e Aprile-Giugno) trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, per ciascun trimestre, l’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La comunicazione è effettuata in modalità telematica entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Se si ritiene che per le fatture integrate l’imposta non sia dovuta, è necessario effettuare la variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI nel secondo trimestre solare dell’anno, tale la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

IMPORTO DELL’IMPOSTA DA PAGARE

L’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre è reso noto dall’Agenzia delle Entrate al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, in modalità telematica. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per l’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta può essere effettuato con le seguenti modalità:
– con addebito su conto corrente bancario o postale, attraverso l’apposito servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata;
– tramite modello F24, con modalità telematiche.

RECUPERO DELL’IMPOSTA NON VERSATA

L’Agenzia delle Entrate comunica eventuali ritardati, omessi o insufficienti versamento rilevati attraverso le procedure automatizzate, indicando l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa in misura ordinaria e degli interessi.

Nomina dei revisori nella fase transitoria degli ETS: lo studio dei Commercialisti


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il comunicato del 18 dicembre 2020, ha reso nota la pubblicazione del documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (CNDCEC – Comunicato del 18 dicembre 2020).

La nota ministeriale assume particolare rilevanza per la categoria, in ragione dell’interessamento degli iscritti all’albo nello svolgimento degli incarichi di controllo di legalità e di revisione legale dei conti.
Per tale motivo, il contributo esamina il contenuto del pronunciamento ministeriale, inquadrando lo stesso nel contesto normativo e tecnico di riferimento e giungendo alla conclusione che “gli ETS temporanei tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale possano effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota n.11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea possa coincidere, nella maggior parte dei casi, con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020”.
Il documento fornisce ulteriori considerazioni in merito alla posizione delle Onlus, al tema più specifico della revisione contabile dei bilanci dell’esercizio 2020 e al biennio da tenere in considerazione per considerare sorto l’obbligo  di nomina.


Fondo solidarietà mutui acquisto prima casa: nuovo modulo di domanda


Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Fondo Gasparrini) -Comunicazione del gestore Consap SpA. Nuovo modulo di domanda(ABI – lettera circolare n. 2650 del 18 dicembre 2020)

Il gestore del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), Consap SpA, ricorda il venir meno delle deroghe alla ordinaria disciplina del medesimo Fondo, previste per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020.


In particolare, a partire dal 18 dicembre 2020 non potranno più accedere ai benefici del Fondo i mutui:


(i) ai “lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile” e “cooperative edilizie a proprietà indivisa”;


(ii) ai mutuatari che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro annui;


(iii) di importo superiore a 250.000 euro;


(iv) i garantiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Fondo di garanzia per la prima casa;


(v) i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.


A tal proposito il modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è stato modificato alla luce dei sopra citati aggiornamenti.