Chiarimenti sulle restrizioni adottate per l’emergenza Covid-19


Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il Ministero dell’Interno ha precisato che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.
Sulle possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, previste dall’ordinanza del ministero della Salute, l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch’essa interdetta e passibile di sanzioni (Ministero Interno – circolare 10 ottobre 2020, n. 62445).

Il D.L. n. 125/2020 ha introdotto misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale.


Il provvedimento, nel prorogare al 31 gennaio 2021 le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.


Tale misura di profilassi non trova applicazione nei confronti:
– dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
– dei bambini di età inferiore a sei anni;
– dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


Va detto che sono esentati dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano incorso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.


Sulle possibili condotte elusive di quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute, in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività del ballo, nei locali, il Ministero ha chiarito che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.


Il credito d’imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza da Covid-19


Il Consiglio e la Fondazione dei dottori commercialisti hanno esaminato in un documento la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. (CDCEC E FNC – comunicato 8 ottobre 2020)

Il documento in oggetto esamina la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.
Il citato articolo 28 prevede – a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti – il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’elaborato, dopo avere brevemente analizzato la normativa prevista per il riconoscimento del citato credito, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dall’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali a causa di precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.
Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui i contribuenti già versavano al momento dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica, a causa di calamità verificatesi in passato.


Commercialisti-Dogane: protocollo per l’internazionalizzazione


Siglato dal presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli il protocollo per avviare un’azione sinergica finalizzata alla realizzazione di eventi e progetti a supporto dell’internazionalizzazione del tessuto economico e produttivo del Paese. L’accordo tende anche a promuovere analisi e approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale per consentire il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC – Comunicato 09 ottobre 2020).

L’Agenzia Dogane e Monopoli, infatti, in qualità di Autorità doganale nazionale ha la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell’Unione riguardanti il commercio e la sicurezza dell’intera catena logistica, favorendo il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali del sistema delle imprese.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, invece, cura e coordina le attività di formazione continua e obbligatoria degli iscritti per consentire loro di svolgere la propria attività di assistenza alle imprese, supportandone l’internazionalizzazione e contribuendo allo sviluppo della competitività del tessuto economico e produttivo nazionale.
In quanto soggetti istituzionali impegnati nel sostegno dell’internazionalizzazione, l’Agenzia e il CNDCEC hanno interesse a pianificare azioni, eventi e focustematici che rendano agevole l’accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa doganale per contribuire allo sviluppo economico italiano, condividendo conoscenze, informazioni e analisi dei cluster produttivi del Paese – per i quali il Consiglio Nazionale ha realizzato un progetto ad hoc – per individuare tematiche e istanze specifiche e orientare la programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte.


Commercialisti: controlli sul domicilio professionale per l’iscrizione all’albo


Forniti chiarimenti sui controlli sul domicilio professionale in base al quale è stata disposta l’iscrizione all’albo (CNDCEC – Nota 8 ottobre 2020, n. 114)

Stante il periodo di emergenza epidemiologica, il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa n. 20 del 10 marzo 2020, di aver sospeso i controlli sull’operato degli Ordini in relazione alla revisione dell’albo e dell’elenco speciale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 139/2005, e che l’attività di vigilanza sarebbe ripresa a partire dal mese di luglio.
La revisione dell’albo e dell’elenco assume ancor più rilevanza per le imminenti scadenze elettorali. Il Consiglio Nazionale, quindi, nella seduta del 1° ottobre 2020 ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione degli Ordini sulle indicazioni già fornite con l’Informativa n. 22 del 15 marzo 2019, nella quale oltre a fornire chiarimenti in merito alla nozione di domicilio professionale, veniva sottolineata l’importanza di svolgere controlli sull’effettivo mantenimento nel tempo del requisito, dato che esso costituisce, in alternativa alla residenza, il necessario criterio di collegamento tra il professionista e l’albo di riferimento.
È quindi fondamentale che l’Ordine proceda alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale inteso come sede dell’esercizio stabile, continuativo e prevalente dell’attività professionale. Dal punto di vista operativo, non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l’Ordine potrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell’attività professionale, sia quelli (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere “in modo inequivocabile’ che l’iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.
In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo, essa può avvenire anche attraverso la richiesta all’Iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere iscritti nell’Albo. In tema di verifiche sulle dichiarazioni rese, il CNDCEC rammenta che l’articolo 71 del citato DPR 445/2000 prescrive idonei controlli eseguiti anche a campione, ed in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
Per valutare la veridicità di quanto dichiarato dall’Iscritto, a titolo meramente esemplificativo, l’Ordine potrebbe apprezzare il valore della comunicazione formale del domicilio all’Agenzia delle Entrate, di un contratto di affitto o di un’utenza intestati al professionista, delle inserzioni pubblicitarie relative allo studio professionale, ecc….
Alla luce di quanto sopra esposto, bisogna effettuare tempestivamente le necessarie verifiche per il mantenimento dei requisiti di iscrizione e di procedere se necessario alla cancellazione d’ufficio dall’albo, previa comunicazione dell’avvio della procedura ai professionisti interessati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990.