Dietro front del Fisco: contributi notarili in deduzione dal reddito professionale

Con Risoluzione 12 ottobre 2020, n. 66/E, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in materia di deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, e conferma che gli stessi sono deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.

La disciplina in materia di contribuzione alla cassa professionale stabilisce che il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari degli stessi. La quota è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versata all’archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
Secondo l’ormai superato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione delle loro finalità previdenziali e assistenziali attinenti esclusivamente alla sfera personale del notaio, tali contributi non potevano essere considerati un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, non era riconosciuta la deducibilità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, bensì dal reddito complessivo come contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Ovviamente, sulla base di detto principio, i contributi erano ritenuti esclusi dal calcolo della base imponibile Irap.


Tuttavia, la posizione del Fisco non ha trovato riscontro nell’interpretazione della giurisprudenza, che in diverse pronunce ha affermato il principio opposto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto costi inerenti all’attività professionale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che tali contributi rientrano nella previsione della norma in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dove si fa espresso riferimento alle “spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”, ovvero alle spese che sono inerenti all’attività svolta.
L’interpretazione dei giudici tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.


Aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione e confermato che in sede di controllo sarà riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.
In sede di dichiarazione dei redditi, dunque, l’importo dei contributi deducibili è correttamente indicato nel quadro RE, colonna 4 del rigo RE19.

Acquisto di più immobili contigui: benefici “prima casa” con prova di unificazione

Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute anche nel caso di acquisto di distinte unità immobiliari confinanti, con l’impegno a procedere all’unificazione dei locali per costituire un’unica unità abitativa non di lusso. Ai fini del rispetto di tale condizione è irrilevante l’omessa esecuzione della “fusione catastale”, purché sia provata l’effettiva unificazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21614)

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato la decadenza dei benefici fiscali “prima casa” per mancata “unificazione catastale” dei due immobili confinanti, acquistati usufruendo delle agevolazioni con l’impegno di destinare tali immobili a costituire, nel loro insieme, una unica unità abitativa (non di lusso).
L’atto è stato impugnato dal contribuente con ricorso accolto dai giudici tributari, i quali hanno ritenuto spettanti i benefici in considerazione del fatto che le unità immobiliari erano state effettivamente adibite dagli acquirenti a loro residenza principale e l’immobile cosi “unificato” non aveva le caratteristiche di alloggio di lusso.


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che ha eccepito l’illegittimità della pronuncia per aver riconosciuto il diritto alle agevolazioni per la prima casa, anche in assenza di prova dell’effettivo accorpamento delle unità immobiliari.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che i benefici per l’acquisto della “prima casa”:
– possono riguardare alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Dunque, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione dei benefici, a condizione che l’alloggio complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate nella tipologia degli alloggi “non di lusso”;
– possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni, e cioè l’effettiva destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”.
In altri termini, secondo i giudici, è onere del contribuente provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari e, quindi, di aver effettivamente unificato gli immobili e che l’alloggio così complessivamente realizzato rientra, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili “non di lusso”, restando del tutto irrilevante la mancata unificazione delle due unità abitative ai soli fini catastali.
Con riferimento a tale ultimo adempimento, la Corte di Cassazione ha precisato che, nella fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, deve ritenersi rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione delle unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.
In buona sostanza, il concreto accorpamento delle unità immobiliari funzionale alla realizzazione dell’unica abitazione principale del contribuente costituisce evento che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.


Estratti conto delle carte dipendente esonerate da imposta di bollo


Agli estratti conto della “carta dipendente” risulta applicabile l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri (Agenzia Entrate – risposta 08 ottobre 2020, n. 457).

La carta dipendente è diretta a semplificare i movimenti finanziari tra l’impresa e i suoi dipendenti, mediante la tracciabilità e smaterializzazione degli stessi.
Riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo agli estratti conto, di regola è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamelo o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47. Tuttavia, i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.


Si evince, quindi, che non sono da assoggettare all’imposta di bollo, le note spese che vengono compilate dai dipendenti che, compiendo ad esempio trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo.


Tale principio risponde alla ratio di evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all’interno dell’impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori.


Per il medesimo principio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo, possa estendersi anche agli estratti conto delle carte dipendente, a prescindere dalla circostanza che la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che certifica e documenta i rapporti all’interno dell’impresa.


COVID-19: misure urgenti per chi ha soggiornato o transitato in paesi esteri


Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state previste per chi ha soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna (MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 07 ottobre 2020).


 


Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Le persone sopra indicate, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
La presente ordinanza produce effetti dall’8 ottobre 2020 e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.