
I contributi finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato non concorrono a formare il reddito (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 ottobre 2020, n. 64/E)
Le quote di contribuzione versate dalla “Regione” a favore dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a carattere differito – determinato con il metodo di calcolo contributivo pari a 2,75 volte la quota a carico del soggetto – debbano godere del regime di esenzione di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il reddito del Consigliere e Assessore.
Appare dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della “Regione” non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente .

