Regime fiscale dei contributi versati dai Consiglieri e dalla Regione


I contributi finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato non concorrono a formare il reddito (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 ottobre 2020, n. 64/E)


 


Le quote di contribuzione versate dalla “Regione” a favore dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a carattere differito – determinato con il metodo di calcolo contributivo pari a 2,75 volte la quota a carico del soggetto – debbano godere del regime di esenzione di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il reddito del Consigliere e Assessore.
Appare dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della “Regione” non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente .

FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali


Forniti chiarimenti sul credito di imposta per i servizi digitali, di cui all’art. 190 del DL Rilancio. Nello specifico il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le FAQ del 6 ottobre 2020, ha fornito risposte sulle modalità di presentazione delle domande, sui requisiti di accesso, sui servizi ammissibili e sulla documentazione.

Compilazione telematica della domanda:
– il Dipartimento per l’informazione e l’editoria sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. Le domande dovranno essere presentate, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020. Non appena sarà disponibile la procedura per l’accesso al credito d’imposta in oggetto, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il Manuale utente della procedura;
– non sarà prevista la possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

Iscrizione al registro degli operatori di comunicazione:
– uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione. Essendo la testata iscritta soltanto come testata “a stampa”, è necessario che l’impresa editrice provveda ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato “elettronico” mediante l’apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC” del sito dell’AgCom. Pertanto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, si suggerisce di rivolgersi direttamente all’Autorità. Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale;
– l’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.

Attribuzione codice ATECO:
– l’art. 190 del decreto-legge n. 34/2020 fa espresso riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici quali soggetti che possono accedere al credito d’imposta per i servizi digitali; pertanto le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020;
– l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche: – 58.13 (edizione di quotidiani); – 58.14 (edizione di riviste e periodici).
Il credito d’imposta in questione si inserisce infatti nell’ambito delle “Misure per l’editoria” previste dal Capo II del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, dunque, destinatarie della misura sono le imprese editrici di quotidiani e periodici, a cui fa espresso riferimento l’art. 190 del decreto-legge n. 34 nell’individuare l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari.
L’attribuzione del solo codice generico 58.1 – che include anche attività diverse da quella editoriale – potrebbe integrare il requisito richiesto solo ove venga documentato che l’impresa svolge attività di edizione di una testata, quotidiana o periodica, e che i costi per l’acquisto dei servizi per i quali si chiede l’accesso all’agevolazione fiscale siano riferiti all’edizione in formato digitale della testata;
– il codice ATECO 58.19 “Altre attività editoriali” include tipologie di attività diverse da quella dell’edizione di una testata, quali: l’edizione, anche on-line di cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni. Pertanto l’attribuzione di tale codice non consente l’accesso al credito d’imposta in questione, riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
– poiché il codice ATECO 58.14 è uno dei codici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, non sembra vi siano motivi di preclusione alla presentazione della domanda per accedere all’agevolazione fiscale. In ogni caso, per una corretta valutazione in fase di istruttoria, dovranno essere indicati nella domanda entrambi i codici ATECO posseduti dall’azienda.

Servizi ammissibili:
– i costi per l’adattamento di contenuti della rivista sui siti web sono da considerarsi ammissibili se ricadono nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate edite in formato digitale. Non sono invece ammissibili i costi relativi alla pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web o sui social network, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata – come più in generale i costi per servizi promozionali – non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
– nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.
– la misura è volta all’incentivazione dell’editoria digitale, pertanto sia l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva che l’acquisizione dei servizi di server e di hosting devono essere riferiti all’edizione della testata in formato digitale. Nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”.

Documentazione:
– l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 – nel disporre che le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione – si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile. Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si fa presente che la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.


Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse solo con fine assistenziale


In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 443)


 


Nella fattispecie, oggetto d’interpello, la Banca istante, ha istituito, di concerto con le parti sindacali a valere sul contratto integrativo aziendale, un premio variabile di risultato per l’esercizio 2019, così come previsto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208), come successivamente modificata (legge di Stabilità 2016).
I dipendenti avranno la possibilità di beneficiare del Premio, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria, mediante l’accesso ad un sistema di c.d. welfare aziendale, volto a consentire ai dipendenti beneficiari la fruizione di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura (in seguito, i Servizi Welfare), finalizzati al benessere personale e al supporto della vita familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria, disciplinati dall’articolo 51, commi 2, 3 e 4, del Tuir.
A ciascun Beneficiario che scelga di accedere al Piano Welfare, in luogo della corresponsione del Premio in forma monetaria, sarà attribuito un budget figurativo di spesa (Credito Welfare) che potrà essere successivamente utilizzato dallo stesso per la fruizione di uno o più Servizi Welfare mediante l’allocazione del Credito Welfare alla prestazione e/o al servizio prescelti.
Fra i Servizi Welfare è disponibile un nuovo servizio di assistenza sanitaria erogato da una “Cassa” costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, avente esclusivamente fine assistenziale, che opera negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto del Ministro della Salute (in seguito, anche la Cassa Sanitaria).
L’inclusione della copertura sanitaria nel paniere dei Servizi Welfare che la Banca intende offrire ai propri dipendenti, potrà avvenire solo nel presupposto che la contribuzione alla Cassa Sanitaria possa beneficiare dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
Nel dettaglio, le prestazioni di assistenza sanitaria che la “Cassa” è in grado di includere nel Pacchetto Sanitario rientrano nelle tre seguenti categorie:
1. rimborso delle spese mediche, elencate nello specifico Nomenclatore, sostenute dal dipendente iscritto e/o dai suoi familiari (in seguito, i rimborsi per spese mediche);
2. copertura del rischio di non autosufficienza, c.d. “Long Term Care” (in seguito, anche copertura LTC), garantendo a tutti gli iscritti l’erogazione di una rendita vitalizia al verificarsi di eventi che ne determinano la non autosufficienza;
3. copertura per spese odontoiatriche, mediante polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Sanitaria a beneficio di tutti gli iscritti fino a un determinato massimale (in seguito, Copertura Odontoiatrica), tramite l’accesso diretto alle strutture convenzionate con la compagnia assicurativa di riferimento della Cassa Sanitaria. Il rimborso monetario delle prestazioni erogate verrà effettuato direttamente da parte della compagnia assicurativa alla struttura sanitaria convenzionata.
Ciò posto, l’Istante chiede se la contribuzione versata dalla Banca alla Cassa Sanitaria per l’attivazione del Pacchetto Sanitario sia esclusa dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei Beneficiari ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
In particolare, viene chiesto se le caratteristiche del Pacchetto Sanitario messo a disposizione dalla Cassa siano idonee a garantire il rispetto del principio di mutualità, al fine di consentire l’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, ai contributi che la Banca dovrà versare alla Cassa Sanitaria in relazione a ciascun dipendente che abbia richiesto di beneficiare di tale Servizio Welfare nell’ambito del Piano Welfare.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa alla Cassa Sanitaria corrisposta, unitamente alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, l’Istante ha precisato che per la sua determinazione, occorre far riferimento unicamente al comma 7 dell’articolo 2 bis del Regolamento di attuazione della “Cassa”, che ne determina l’ammontare in funzione di specifiche fasce di numerosità dei dipendenti in forza all’azienda al momento dell’adesione.
In particolare, l’Istante fa presente che, ai sensi del predetto comma 7, la quota associativa è composta da due voci:
– un importo fisso (compreso da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 600) a carico del datore di lavoro, che viene versato alla Cassa Sanitaria all’atto dell’adesione, quale costo una tantum di associazione; e
– un importo annuale (compreso da un minimo di euro 12 a un massimo di euro 20) a carico di ciascun dipendente, il cui ammontare è determinato in funzione della fascia di numerosità summenzionata.
Al riguardo, l’Istante precisa che la quota associativa a carico di ciascun dipendente andrà a ridurre il Credito Welfare disponibile per il dipendente in quanto essa si aggiunge, formando parte integrante della relativa contribuzione annuale complessivamente versata alla Cassa Sanitaria. Stante il fine mutualistico di quest’ultima, le predette quote associative sono dovute a prescindere dall’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie.
Infine, è rappresentato che per i “Soci” e i “Soggetti collegati” – che aderiscono alla Cassa Sanitaria mediante l’utilizzo di un “credito welfare” aziendale – non sono previsti né la “quota iscritti” né la “quota prestazione” di cui agli altri commi del predetto articolo 2 bis del Regolamento, né ulteriori costi di adesione.
In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest’ultima possa essere applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria.
Nella fattispecie in esame, l’iscrizione alla “Cassa”, per quanto necessaria ai fini del godimento delle relative prestazioni sanitarie, non è direttamente finalizzata al finanziamento delle medesime prestazioni. Non è quindi possibile estendere la qualificazione di contributo, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, alla quota associativa a carico del dipendente, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alla Cassa sanitaria.
Ne consegue che la quota associativa a carico del lavoratore, non potendo godere del regime di esclusione dal reddito prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, non potrà essere oggetto di conversione del Premio di Risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità 2016.
In relazione, invece, alla quota di iscrizione alla Cassa Sanitaria a carico del datore di lavoro, si rileva che essa è quantificata forfetariamente in ragione del numero dei lavoratori aderenti.
Conseguentemente, non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla Cassa, non è possibile riconoscere in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti del lavoratore.

Iva sui lavori di demolizione per la realizzazione di nuove caserme


Ai lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, è applicabile l’aliquota IVA del 10%, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali (Agenzia Entrate – risposta 06 ottobre 2010, n. 446).

Il decreto Iva prevede l’agevolazione in termini di aliquota IVA del 10% per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.


Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche etipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.


L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.


In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria alfine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.


Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’aliquota agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.).