Prescrizione su sanzioni e interessi per tributi non pagati: termine quinquennale

Con l’Ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi nell’ambito della procedura di riscossione di tributi non pagati sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.

FATTO

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione ha origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente proposto ricorso contestando la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso è stato parzialmente accolto dai giudici tributari che hanno rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, confermando invece la pretesa per i tributi non pagati, ritenuti soggetti al termine di prescrizione decennale.


La pronuncia dei giudici tributari è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che ha contestato l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per gli interessi da ritardato pagamento e per le sanzioni irrogate contestualmente all’accertamento dei tributi, ritenendo applicabile anche per tali somme il termine di prescrizione decennale.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha osservato che in base alla normativa vigente:
– il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997);
– si prescrivono in cinque anni:…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948, co. 1, n. 4, codice civile).
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di cinque anni, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Con riferimento agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dei tributi, invece, la Corte ha affermato che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, per cui il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dal codice civile.

Il macchinario per servizio di telemedicina non rientra nel “bonus dispositivi anti-Covid”


La spesa per l’acquisto del macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizio di telemedicina, non rientra tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio (Agenzia delle entrate – risposta n. 441 del 5 ottobre 2020)

Il Decreto rilancio (art. 125, DL 34/2020), ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
Alla lettera e) del comma 2 sono esplicitati i «dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione» volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus SARS-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza.
Tale conclusione è supportata dalla natura dell’esemplificazione compiuta dal legislatore alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 125 del TUIR (barriere e pannelli protettivi) e dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.
La spesa per l’acquisto del macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizio di telemedicina, non rientra tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio, poiché la stessa non risulta assimilabile alle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo 125.


Costi per operazioni soggettivamente inesistenti: deducibilità e detraibilità

Con Sentenza n. 21111/2020, La Corte di Cassazione ha affermato che i costi riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti, attraverso interposizioni fittizie trilaterali, devono ritenersi deducibili secondo i criteri generali, se è accertata l’effettiva esistenza dello scambio di beni o prestazione di servizi. Per quanto concerne la detrazione dell’Iva pagata dal cessionario, la stessa è altresì condizionata dall’accertamento della consapevolezza di partecipare ad una frode.

FATTO

L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società esercente attività di commercio di veicoli, avviso di accertamento per il recupero di imposte dirette ed IVA, in relazione all’indebita deduzione di costi e detrazione di IVA riferiti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti perché relative ad importazioni di veicoli per il tramite di una società fittiziamente interposta nell’acquisto dall’effettivo cedente (interposizione fittizia trilaterale).
I giudici tributari hanno confermato l’indeducibilità dei costi in quanto riconducibili (secondo gli stessi) a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Ai fini IVA, poi, hanno affermato che è indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell’IVA: da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dell’imposta legittimamente detraibile dall’acquirente e, dall’altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza all’impresa, requisito mancante in relazione all’IVA corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all’attività istituzionale dell’impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza.


Su ricorso della società contribuente la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici di merito sulla base delle seguenti ragioni.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con riferimento alla deducibilità dei costi i giudici della Suprema Corte hanno osservato che in base alla normativa introdotta nel 2012 (art. 8, co. 1, del D.L. n. 16 del 2012) nella determinazione del reddito non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio di estinzione del reato ovvero la sentenza di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato.
Tale disposizione comporta che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati – di regola – non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte dirette, i costi relativi a dette operazioni. Per tali costi, ovviamente, resta ferma la verifica della concreta deducibilità in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Ne consegue che ai soggetti coinvolti nelle “frodi carosello”, oltre che nelle “interposizioni fittizie trilaterali” come quella di specie, non è contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” ma, salva prova contraria, per essere commercializzati e venduti.


La suddetta disposizione, che rappresenta un ius superveniens rispetto alla previgente disciplina applicata dai giudici tributari, trova applicazione anche per fatti, atti o attività posti in essere prima della sua entrata in vigore, ove più favorevole, tenuto conto degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, a meno che i provvedimenti non si siano resi definitivi. La stessa trova applicazione d’ufficio anche in sede di legittimità per i rapporti tributari controversi non ancora esauriti.


Nel caso in esame non è in contestazione l’oggettività delle operazioni commerciali, pertanto risulta del tutto irrilevante l’accertamento della consapevolezza o meno della frode da parte della ditta cessionaria. Di conseguenza i costi devono ritenersi deducibili secondo i criteri ordinari previsti dal TUIR (art. 109), che impongono la verifica della sussistenza dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità dei componenti negativi che possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile.


Per quanto concerne la detrazione dell’IVA, la Corte di Cassazione ha affermato che secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Tracciabilità dei pagamenti per gli oneri detraibili del coniuge


Il contribuente può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 ottobre 2020, n. 431)


 


A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Quanto previsto non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La detraibilità prevista nella misura del 19 per cento degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, è quindi condizionata all’effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Ai fini che qui interessano, si ritiene che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che « garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore alfine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
Per effetto della deroga, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per completezza, si evidenzia che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020.
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.
Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Nella fattispecie, oggetto d’interpello, l’Istante, alla luce della nuova normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni fiscali chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito intestata all’Istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.
In virtù di quanto sopra esposto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.