
Con l’Ordinanza n. 20955 del 1° ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi nell’ambito della procedura di riscossione di tributi non pagati sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.
FATTO
La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione ha origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente proposto ricorso contestando la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso è stato parzialmente accolto dai giudici tributari che hanno rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, confermando invece la pretesa per i tributi non pagati, ritenuti soggetti al termine di prescrizione decennale.
La pronuncia dei giudici tributari è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossioni che ha contestato l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per gli interessi da ritardato pagamento e per le sanzioni irrogate contestualmente all’accertamento dei tributi, ritenendo applicabile anche per tali somme il termine di prescrizione decennale.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha osservato che in base alla normativa vigente:
– il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997);
– si prescrivono in cinque anni:…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948, co. 1, n. 4, codice civile).
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di cinque anni, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Con riferimento agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dei tributi, invece, la Corte ha affermato che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, per cui il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dal codice civile.


