Proroga termini moratoria Covid-19 dei finanziamenti agevolati


Chiarimenti sulla proroga termini della moratoria dei finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA Innovazione previsti per le PMI, dei finanziamenti agevolati “Nuova Marcora”, delle agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e dei finanziamenti agevolati a vittime di mancati pagamenti (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 22 settembre 2020, n. 240338 e Comunicati 29 settembre 2020).

Pertanto, per le imprese ammesse, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), alle misure di sostegno previste dalla Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, la proroga della moratoria già ammessa fino al 30/09/2020, opera automaticamente fino al 31/01/2021 senza alcuna formalita` e senza oneri aggiuntivi, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto gestore/finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che alla data del 15 agosto 2020, presentano esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta alcuna moratoria, possono essere ammesse, nel rispetto dei requisiti, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza. Nello specifico:
per progetti presentati in ambito FCS: l’impresa che per la rata con scadenza al 30/06/2020 aveva usufruito della sospensione del pagamento fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di rinuncia. Se invece l’impresa, alla data del 15 agosto 2020, presenta una rata (30/06/2020) per la quale non sia stata precedentemente richiesta nessuna moratoria, può presentare richiesta di moratoria senza nessun aggravio o costi aggiuntivi. Allo stesso modo, l’impresa può presentare la richiesta di moratoria anche per la rata in scadenza il 31/12/2020, che potrà pertanto essere pagata entro il 31/01/2021 senza oneri aggiuntivi. Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale;
per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione: l’impresa che ha gia` usufruito della sospensione del pagamento di una rata fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di rinuncia. L’impresa, invece, che alla data del 15 agosto 2020, presenta esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta alcuna moratoria, può essere ammessa, nel rispetto dei requisiti, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza. Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale.
La richiesta di rinuncia alla nuova moratoria o la nuova richiesta di accesso alla moratoria fino al 31/01/2021 dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al Soggetto gestore e dovrà, altresì, come già previsto dal comma 3 dell’ ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 al 31/01/2021, contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, “di aver subito in via temporanea carenze di liquidita` quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere:
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata;
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi alle vittime di mancati pagamenti;
– il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi relativi alla “Nuova Marcora”.
Pertanto, tutte le rate successive al 30 novembre 2020 saranno conseguentemente dilazionate (dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e così via). Detta istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 30 settembre 2020 di tutte le rate di rimborso dei finanziamenti scadenti antecedentemente a tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 31 gennaio 2021. Di conseguenza, tutte le rate successive al 30 settembre 2020 saranno dilazionate (dal 30 marzo 2021 al 31 luglio 2021 e così via). L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.


Affitto d’azienda: requisiti di accesso al contributo a fondo perduto covid-19

Nell’ipotesi di affitto d’azienda, ai fini della verifica dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto covid-19 previsto in favore di imprese e professionisti, è necessario tener conto dei valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento, sia per la determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per il calcolo della riduzione di fatturato (Agenzia delle Entrate – Risposta 2 ottobre 2020, n. 426)

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la seguente ipotesi:
La società Alfa (dante causa) ha concesso in affitto l’intera azienda alla società Beta (avente causa) con effetto dal 1° gennaio 2020.
Entrambe le società intendono fruire del “contributo a fondo perduto covid-19”.
Considerando che:
– la società Alfa era operativa nel 2019 e presenta per tale annualità ricavi complessivi superiori a euro 400.000 e non superiori a euro 1.000.000, e rileva una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 superiore ai due terzi;
– la società Beta risulti costituita nel 2019 ma sia operativa dal 1° gennaio 2020; per il 2019, quindi, presenta ricavi complessivi inferiori a euro 400.000, e un incremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.


Quali sono le modalità di determinazione della soglia di accesso al contributo e di calcolo della riduzione del fatturato per il riconoscimento del contributo a fondo perduto covid-19?

DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO

Con il “Decreto Rilancio” (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020) è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.


Ai fini dell’accesso al contributo devono sussistere le seguenti condizioni:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro (ammontare ricavi o compensi);
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (riduzione di fatturato).


La misura del contributo spettante è differenziata in relazione all’ammontare dei ricavi o compensi ed è calcolata in percentuale sulla riduzione di fatturato:
– 20 % per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400 mila euro;
– 15% per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400 mila euro e non superiore a 1 milione di euro;
– 10% per cento per i soggetti che presentano un ammontare di ricavi o compensi superiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro.

CHIARIMENTI DEL FISCO

Ai fini del contributo, l’operazione di affitto dell’intera azienda perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, produce effetti sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato (al pari di operazioni di riorganizzazione aziendale).
In particolare, sia l’ammontare dei ricavi o compensi, sia la riduzione del fatturato, vanno determinati per entrambi i soggetti coinvolti nel contratto di affitto, avendo riguardo anche all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all’azienda oggetto del contratto d’affitto. Pertanto, nel caso esaminato:


– la società Beta (avente causa del contratto d’affitto), determina la soglia di accesso al contributo (ammontare dei ricavi del 2019), includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda trasferita per i periodi di riferimento;


– la società Alfa (dante causa del contratto d’affitto), determina la soglia di accesso al contributo, (ammontare dei ricavi del 2019), elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all’azienda data in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019) depurando il proprio fatturato degli importi relativi all’azienda trasferita.

Ecobonus: cessione della detrazione in presenza di più fornitori


In caso di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione maturata per interventi di efficienza energetica (cd. “ecobonus”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito. (Agenzia Entrate – risposta 01 ottobre 2020, n. 425).

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.


Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche


Con precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:


– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;


– altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);


– banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.


Con successivo provvedimento è stato invece chiarito che in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.


Con quanto appena rappresentato, è stato disciplinata l’ipotesi in cui la cessione venga disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.


Pertanto, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito.


Sismabonus per gli acquirenti delle unità immobiliari


I benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – sono estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari (AGENZIA DELLE ENTRARE – Risposta 01 ottobre 2020, n. 423).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio tecnico centrale- ha chiarito che il comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 “tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, nel caso in esame, l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Nella fattispecie,oggetto d’interpello, la società istante si occupa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, opera nel territorio di un comune classificato a rischio sismico 3. La società dichiara di essere proprietaria, nel medesimo comune di un immobile assoggettato a intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.
I lavori garantiscono la messa in sicurezza sismica dell’edificio e comportano la realizzazione di più unità immobiliari a uso civile abitazione.
Con riferimento a tale intervento, la società ha richiesto, il permesso di costruire, che è stato rilasciato dal Comune, la società ha presentato la comunicazione di inizio lavori, depositando contestualmente la relazione tecnica per l’ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici, con in allegato l’asseverazione prevista dal D.M. 58/2017, dalla quale risulta una riduzione di oltre due classi di rischio sismico.
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione del prezzo di acquisto prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013. Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che l’agevolazione in esame inizialmente si applicava ai soli immobili situati in zona sismica 1, mentre dal 1° maggio 2019 è stata estesa anche a quelli situati nelle zone sismiche 2 e 3.
Con riferimento al quesito posto dalla società, il Fisco ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire della detrazione di cui all’articolo 16-septies del decreto legge n. 63 del 2013, considerato che, secondo quanto dichiarato dall’istante, le “procedure autorizzatorie”per l’intervento di demolizione e ricostruzione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (la domanda per l’ottenimento del permesso a costruire è stata presentata in data … dicembre 2017, il comune di … ha rilasciato il permesso a costruire in data … dicembre 2018, il … 2019 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori e la relazione tecnica per l’ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici).