Noleggio imbarcazioni da diporto: chiarimenti sul regime Iva

L’attuale regime Iva per il noleggio di imbarcazioni da diporto, basato sulle percentuali indicative del presumibile utilizzo delle stesse al di fuori delle acque territoriali dell’UE, continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine conclusi prima del 1° novembre 2020 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 62/E del 2020).

In merito al trattamento fiscale ai fini IVA della nautica da diporto, le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa.
In altri termini, la rilevanza territoriale, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, delle predette prestazioni è legata all’utilizzo dei mezzi di trasporto in discorso in acque territoriali comunitarie.
In base al regime attuale, tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti delle imbarcazioni da diporto, l’Amministrazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, ha stabilito percentuali presuntive di tassazione dei corrispettivi per le operazioni di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili, applicabili ove non sia possibile avere un riscontro dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie.
Il locatore (identificato ai fini IVA in Italia) è tenuto a valutare la permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie sulla base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in suo possesso da cui risulti l’effettivo utilizzo del natante. Qualora risulti difficoltoso ricorrere a tali mezzi di prova, è possibile determinare forfetariamente il tempo di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi alle seguenti percentuali forfetarie del corrispettivo da assoggettare ad IVA, distinte secondo la categoria di appartenenza e le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione da diporto e, in particolare, dell’attitudine di questa a uscire dalle acque territoriali comunitarie:


– Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri:                                                                                      30%


– Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri:        40%


– Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri:             50%


– Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri:                        60%


– Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri:                                                                                                           90%


– Unità appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo per acque protette):                                100%

A decorrere dal 1° novembre 2020 è prevista l’entrata in vigore di una nuova disciplina, applicabile ai fini IVA, che definisce criteri differenti per la determinazione del luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto.
In particolare, per tali operazioni viene stabilito che il luogo della prestazione si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.
A tal fine, per “mezzo di prova” s’intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. La documentazione che prova l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto è la seguente:
– la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano);
– il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
– la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
– la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo fuori dall’Unione europea dell’imbarcazione da diporto;
– il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.


Proprio con riferimento all’applicabilità dei nuovi criteri per stabilire l’effettivo utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto concessa in locazione, noleggio o simili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le percentuali forfetarie, previste dal regime attuale, come delineate nelle Circolari n. 47/E del 2002, n. 38/E del 2009 e n. 43/E del 2011, possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.

Per la compensazione dei crediti d’imposta sui canoni di locazione va utilizzato l’F24 ordinario


I crediti d’imposta di cui agli art. 65 del Decreto Cura Italia e art. 28 del Decreto Rilancio, istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l’utilizzo del modello F24 EP. Pertanto, in caso di crediti spettanti ad un ente pubblico, che di regola per i pagamenti utilizza il modello F24 enti pubblici, quest’ultimo può compensare i crediti di imposta spettanti sui canoni di locazione utilizzando il modello F24 “ordinario”. Solo il pagamento dei debiti che residuano può essere effettuato con modello F24 EP (Agenzia Entrate – risposta 30 settembre 2020, n. 420).

Il Decreto Cura Italia attribuisce, per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa che nel mese di marzo hanno dovuto chiudere per l’emergenza Covid-19, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.


Il Decreto Rilancio dispone a sua volta che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24″ sono stati istituiti “i seguenti codici tributo:


– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;


– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.


Va precisato che i suddetti crediti possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 “ordinario”, soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l’utilizzo del modello F24 EP, istituito per eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL da parte degli enti pubblici

Credito IVA di società estinta: diritto del socio al rimborso per intero

In caso di società, di persone o di capitali, estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, l’eventuale credito IVA spettante può essere chiesto a rimborso da ciascun ex socio per l’intero importo e non solo pro-quota (Corte di Cassazione – Sentenza n. 19641/2020)

L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso IVA presentata dal socio e liquidatore della società in data successiva alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Il socio ha impugnato il provvedimento di diniego, con pronuncia parzialmente favorevole dei giudici di tributari.
Secondo i giudici di merito, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese aveva determinato il subentro dei soci nei rapporti facenti capo alla stessa, sia nel lato attivo che passivo; tuttavia, avendo il socio agito in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.
In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto all’azione di rimborso per l’intero credito e non solo pro quota, accogliendo il ricorso proposto in qualità di ex socio e respingendo quello proposto in qualità di liquidatore.


I giudici della Suprema Corte hanno precisato che l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l’eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicché deve ritenersi non legittima l’azione di rimborso proposta in qualità di ex liquidatore una volta che sia intervenuta l’estinzione della società.


Diversamente, con riferimento alla posizione di socio, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, qualora all’estinzione della società (di persone o di capitali), conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.


In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, vanno distinte le ipotesi in cui l’ex socio agisca per debito o per un credito della società. Nel caso di un credito, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa. Di conseguenza, anche la relativa gestione segue il regime proprio di tale istituto, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.


Dunque, si afferma il principio secondo il quale il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito spettante.

Per il 2020 non c’è l’obbligo dei 20 crediti formativi per i Commercialisti


Viene meno per il 2020 l’obbligo per gli iscritti agli albi dei commercialisti di conseguire almeno 20 crediti formativi. Novità anche per gli over 65. Nei giorni scorsi era arrivato l’invito a privilegiare la formazione a distanza fino al 31 dicembre 2020 (CNDCEC – Nota Informativa 28 settembre 2020, n. 110).

Per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022; per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.
Sempre in materia di formazione, nei giorni scorsi il Consiglio nazionale aveva invitato gli Ordini territoriali a continuare a privilegiare quella a distanza almeno fino al 31 dicembre 2020, anche se lo stato di emergenza epidemiologica dovesse cessare il prossimo 15 ottobre.