Le modalità operative delle controversie fiscali nell’UE


Pubblicate le modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, in vigore dal 25 giugno 2020 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381180).

Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
L’istanza, se redatta in lingua italiana, è presentata in carta libera al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in modo conforme al facsimile e deve contenere, oltre alla richiesta di attivazione di procedura amichevole relativa a una questione controversa, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 9, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 10, del Decreto.
Nel caso in cui l’istanza è redatta in una lingua diversa da quella italiana, tale istanza deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
L’istanza può essere alternativamente:
a) inviata per posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
b) inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale;
c) consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.
Nei casi sub b) e c) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche su supporto elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.
I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 12 del Decreto (persona fisica o un’impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, entrambe residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato), possono presentare l’istanza soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una delle modalità alternative di cui sopra.


E’ facoltà del soggetto interessato indicare nell’istanza un domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale inoltrare le comunicazioni attinenti alla stessa.

L’istanza deve:
a) recare in allegato la seguente documentazione:
i. copia dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall’Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri ove pertinente;
ii. eventuali sentenze emesse dalle commissioni tributarie adite relative alla questione controversa ovvero copia di qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle informazioni contenute nell’istanza;
iii. traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi o di qualunque altro atto emessi dall’amministrazione fiscale estera dai quali scaturisce la questione controversa ovvero di eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati relative alla questione controversa ovvero di qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle informazioni contenute nell’istanza;
iv. ove sia sottoscritta dal soggetto interessato, copia di un documento valido d’identità ovvero della documentazione attestante il possesso dei poteri di rappresentanza;
v. ove sia sottoscritta da persona diversa dal soggetto interessato, copia della procura conferita ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile;
b) se inviata per posta elettronica certificata, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) se inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata o consegnata direttamente all’Ufficio, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza mediante firma originale in calce.

L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.
L’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta, tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza. Il soggetto interessato risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Le persone fisiche o le imprese che non grande e non rientranti nella categoria di un grande gruppo, entrambe residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, rispondono soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Qualora l’Autorità competente italiana, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza di apertura di procedura amichevole o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni supplementari, adotti una decisione che consenta la risoluzione unilaterale della questione controversa, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale.
Prima della presentazione dell’istanza è data facoltà ai soggetti interessati di richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio al fine di ottenere, anche per il tramite di propri procuratori, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura amichevole. L’incontro può essere svolto anche mediante servizi di videoconferenza che garantiscano adeguati livelli di sicurezza informatica.
L’Ufficio notifica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale la decisione dell’Autorità competente italiana in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto.

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale.
Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel corso della procedura amichevole e qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, informazioni supplementari tramite una o più richieste. In tal caso, i soggetti interessati rispondono entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta secondo una delle modalità alternative.

In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
L’Ufficio provvede a informare, anche mediante invio per conoscenza della comunicazione di cui sopra, la Direzione regionale ovvero la Direzione provinciale ovvero il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate che, in base alle vigenti disposizioni, è competente per ciascun anno d’imposta a dare esecuzione della decisione adottata.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali relativi all’accordo raggiunto, tra cui:
a) i periodi d’imposta oggetto di accordo;
b) gli imponibili su cui calcolare, a cura della Direzione regionale ovvero della Direzione provinciale ovvero del Centro Operativo di Pescara:
i. le imposte da versare a carico del soggetto interessato, oltre interessi, nonché sanzioni e oneri di riscossione, ove applicabili;
ii. le imposte da rimborsare al soggetto interessato, oltre interessi;
c) gli eventuali ulteriori soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato interessati dalla questione controversa.
Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti secondo una delle modalità alternative. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette comunicazioni sono inviate all’Ufficio nonché alla Direzione regionale ovvero alla Direzione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate competente per ciascuno periodo d’imposta.


4.5 In caso di mancato accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.

Il soggetto interessato può presentare all’Ufficio e alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva.
Qualora l’Autorità competente italiana rifiuti l’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
L’Ufficio, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale le informazioni previste dall’articolo 14, comma 4, del Decreto.
Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, l’Ufficio, qualora l’Autorità competente italiana abbia concordato con l’Autorità competente degli altri Stati membri di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa della controversia in luogo della Commissione consultiva, ne dà comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale.
Nel caso in cui la Commissione consultiva adotti una decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza e l’Autorità competente italiana a seguito di tale decisione abbia avviato la procedura amichevole, l’Ufficio ne dà comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
La decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie è comunicata dall’Ufficio al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
Ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 15, comma 3, del Decreto, e salvo diverso accordo delle Autorità competenti interessate, l’Ufficio provvede, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, a informare il soggetto interessato ovvero il domiciliatario nazionale delle spese sostenute dagli Stati membri a seguito dell’istituzione della Commissione consultiva.

Qualora il soggetto interessato decida di ritirare l’istanza deve darne comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una delle modalità alternative, nonché alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati.
I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 12 del Decreto, possono presentare la comunicazione del ritiro dell’istanza con le medesime modalità soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.


Superbonus per installazione di scaldabagno e termostufa a pellet

Con la Risposta n. 600 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientra tra gli interventi agevolati ammessi al cd. “Superbonus”, la sostituzione di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria in un edificio unifamiliare, con due diversi impianti: uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

A tal fine, per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Per “accesso autonomo dall’esterno”, si intende che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali fa riferimento la disciplina agevolativa, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e “dell’accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi a beneficiare del Superbonus, rientra tra quelli “trainanti”, espressamente indicati dalla norma (art. 119, co. 1, lett. c) del D.L. n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (…) e relativi sistemi di accumulo.
Ai fini dell’individuazione degli interventi “trainati” agevolati, invece, il Superbonus trova applicazione anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (cd. “ecobonus”), purché eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (“trainanti”) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi “trainati ” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E del 2020) che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò premesso, nel caso di interventi di sostituzione, in un edificio residenziale unifamiliare, di una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione” e “alla produzione di acqua calda sanitaria” con uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, è possibile beneficiare del Superbonus in quanto:
– lo “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ” rientra tra gli interventi trainanti;
– la “termostufa a pellet”, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato”.

Bonus sanificazione: la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta


Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183)

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 47,1617 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui sopra, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 302831 dell’11 settembre 2020 è stata resa nota la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, detta percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423 per cento.
Al riguardo, l’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.


Si alla deduzione degli assegni versati all’ex coniuge residente all’estero


Il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i versamenti effettuati a favore dell’ex coniuge residente all’estero in ottemperanza alla sentenza di divorzio (Agenzia Entrate – risposta 17 dicembre 2020, n. 598).

Il Tuir dispone che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.


Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero.


Pertanto, riguardo al caso di specie, il contribuente può dedurre gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca.


In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente, oltre all’importo dell’onere, deve indicare anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore della somma. In mancanza di tale codice fiscale il contribuente può richiederne l’attribuzione sulla base di una istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.


Invece, il percettore dei richiamati assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiarare in Italia ai fini IRPEF l’importo degli assegni di mantenimento percepiti, quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.