Piano welfare aziendale: il Fisco risponde sui benefit offerti a categorie di dipendenti


29 SETT 2020 Si riconosce il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E)

Nella fattispecie, oggetto d’interpello, la Società istante ha intenzione di adottare un piano welfare a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti. Il predetto piano è rivolto ai lavoratori appartenenti a due aree aziendale diverse. Il Piano welfare è attivato con due distinti regolamenti aziendali che, al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l’annualità 2019, riconosce ai citati dipendenti un credito welfare per l’anno 2020 da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web che consentirebbe ai destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate.
In particolare, l’importo del credito welfare riconosciuto ai dipendenti è graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito.
Inoltre i regolamenti fissano l’arco temporale, 15 gennaio/30 novembre 2020, quale periodo per l’utilizzo del credito welfare, prevedendo che quanto non utilizzato nel predetto periodo, sarà versato alla posizione individuale di previdenza complementare o azzerato.
Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Società Istante chiede se ai benefit compresi nel Piano welfare di entrambi i regolamenti sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente (cioè l’arti. 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir), nonché se sia interamente deducibile, ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir, il costo sostenuto dalla stessa per l’anno d’imposta 2019, senza incorrere nella limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico.
L’Amministrazione finanziaria rileva che l’erogazione delle utilità dettagliatamente specificate nei Regolamenti aziendali di welfare sembra assumere carattere premiale, in linea quindi con la ratio dei commi 2 e 3 del citato articolo 51 del Tuir, dal momento che il credito welfare, che consente l’accesso alla fruizione di beni e servizi, è riconosciuto qualora l’azienda raggiunga, nel 2019, un obiettivo minimo di fatturato da essa fissato.
Il Piano welfare è rivolto ai lavoratori appartenenti a due individuate aree aziendali con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda alla data del 31/12/2018 e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore.
In ragione di tali circostanze e nel presupposto che queste ultime condizioni non circoscrivano i destinatari dell’offerta ad alcuni e ben individuati lavoratori, si è dell’avviso che il Piano welfare rispetti il presupposto richiesto dal comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, dal momento che esso è rivolto a due “categorie di dipendenti”.
Per quanto concerne invece la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla Società per l’attuazione di un Piano welfare, nessuna criticità si rileva all’applicazione dell’articolo 95 del Tuir laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.
Al riguardo, infatti, è stato precisato, tra l’altro, che relativamente alle fattispecie di cui alle lettere f), f-bis), fter) ed f-quater) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico”.
Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, l’atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario con la limitazione della percentuale di deducibilità stabilita dall’articolo 100 del Tuir.
Nella fattispecie in esame, si rileva che i regolamenti precisano che “In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori”.
In ragione di tale statuizione e nel presupposto che la società non possa esimersi dall’erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare in esame, si ritiene applicabile l’articolo 95 del Tuir ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dalla Società Istante.

Bonus facciate: gli interventi devono essere visibili dalla strada pubblica


Il Bonus facciate è fruibile a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada (Agenzia Entrate – risposta 28 settembre 2020, n. 415).

Il bonus facciate prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.


Ai fini del bonus facciate gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.


L’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.


Pertanto, ai fini del bonus è necessario che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica.

I codici tributo per i contributi forfettari relativi all’emersione del lavoro irregolare


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 58/E).

I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività.nello specifico:
– 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
– 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Inoltre, il medesimo decreto interministeriale prevede che il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
Le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari di cui trattasi sono riversate (art. 1, co. 4, D.M. 7 luglio 2020):
– per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
– per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
– per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Al fine di consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
   * nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
   * nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
   * nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.

Sconto riconosciuto ai dipendenti per acquisto diretto di beni: trattamento fiscale


28 SETT 2020 Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, in virtù di apposita convenzione stipulata con il fornitore, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest’ultimo, a un prezzo scontato, non si genera materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 57/E)

Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del Tuir si individua nel “valore normale”, così come definito dall’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio di valorizzazione dei beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.


Al riguardo, infatti, il comma 3 citato prevede, tra l’altro, che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”.
La locuzione “il diritto di ottenerli da terzi” è da porre in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (cd. principio di onnicomprensività) in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.
Relativamente alla nozione di “valore normale”, così come enunciato dal comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, si intende, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 con riferimento alle azioni, obbligazioni e altri titoli, “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.”
In base alla lettera della disposizione riportata che fa espresso riferimento agli ” sconti d’uso”, è stato, tra l’altro, precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.
Successivamente, in relazione al regime fiscale applicabile ai premi di risultato e al welfare aziendale, è stato precisato, tra l’altro, che il valore indicato nel documento di legittimazione, ovvero nel voucher, di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR.
Al riguardo, il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.
In virtù di quanto sopra esposto, il Fisco ritiene che anche nella fattispecie in esame possano trovare applicazione i chiarimenti forniti, considerato che la società istante, datore di lavoro, in virtù di apposita convenzione stipulata con il fornitore, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest’ultimo, a un prezzo scontato.


Pertanto, si è dell’avviso che nella fattispecie rappresentata non si generi materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale, così come illustrato, dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.