Ente Bilaterale di categoria: regime fiscale dei contributi versati e delle prestazioni erogate

Con la Risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente, nel caso di contribuzione esclusiva da parte del datore di lavoro.

IL CASO

L’Ente Bilaterale Nazionale, costituito sulla base del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria, programma e promuove specifiche attività in favore dei dipendenti:
– iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per “premorienza” e “long term care” (LTC), integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità, premialità scolastiche, ecc.;
– interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di incentivazione all’esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorire percorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei;
– formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove non finanziabile da fondi interprofessionali;
– formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
– formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro;
– ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del CCNL o deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Ente.
Le aziende e i dipendenti non hanno alcun ruolo nel governo e nella gestione dell’Ente, essendo soltanto potenziali beneficiari delle attività e delle prestazioni, e i lavoratori non risultano né aderenti o iscritti, né portatori di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi.
La contribuzione all’Ente è ad esclusivo carico delle aziende che applicano il CCNL di categoria, ed è determinata con cadenza trimestrale in base alla “forza media” di ciascun trimestre. Non esiste alcun collegamento certo tra “teste” dei lavori presenti in azienda nel trimestre di contribuzione e “teste” dei lavoratori suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni attivate dall’Ente. Il sistema di accesso alle potenziali prestazioni è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori.


Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta disciplina fiscale applicabile ai contributi che l’azienda versa all’Ente bilaterale in relazione a eventuali obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

PARERE DEL FISCO

Gli “Enti Bilaterali” sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
– la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
– la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
– la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
– lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.


In merito al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi è stato chiarito che in generale, i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano tra le ipotesi di esclusione dal reddito previste dal TUIR.
La normativa, infatti, stabilisce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Ciò non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.


Tuttavia, qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa, il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro risponde ad un interesse esclusivo dello stesso e, pertanto, non genera materia imponibile per i lavoratori.
Inoltre, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.


Sulla base di tali considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria, ad esclusivo carico dell’azienda, determinati in modo cumulativo e indifferenziato, convenzionalmente sulla base della “forza lavoro media”, senza alcun collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore, non si considerano una componente reddituale nei confronti dei dipendenti.
Nell’esecuzione degli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, pertanto, detti contributi non devono essere computati nella determinazione del reddito imponibile dei dipendenti.


Con riferimento, invece, al trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente in relazione a tale contribuzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In tal caso, non assume rilevanza la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente.

Contributo a fondo perduto COVID-19: le risposte del Fisco


25 SETT 2020 Di fronte ad altre tre istanze di interpello il Fisco risponde sulla determinazione della soglia di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 introdotto dall’articolo 25 del decreto Rilancio e dei requisiti di accesso in ipotesi di scissione e di società con sede in Comune colpito da evento calamitoso (Agenzia delle Entrate – risposte 24 settembre 2020, nn. 401, 403 e 405).

Determinazione soglia di accesso al contributo a fondo perduto


L’istante intende beneficiare del contributo a fondo perduto (art. 25, decreto legge n. 34/2020), chiede di sapere se i corrispettivi percepiti nell’esercizio 01/0X/20XX – 31/0X/20XX, a titolo di rimborso di spese di trasferta, per costi di viaggio, vitto ed alloggio, contrattualmente pattuiti, non ricompresi nei corrispettivi per le prestazioni di servizi ma separatamente esposti in fattura, classificati nella voce A5 del conto economico siano da ricomprendere nell’articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR e come tali debbano concorrere alla formazione del limite massimo di Euro 5.000.000 posto quale requisito per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.
Per l’Amministrazione finanziaria, le somme di cui si tratta rappresentano «il riaddebito dei costi di trasferta e/o comunque dei costi vivi sostenuti» (con le modalità descritte nell’istanza) e la loro attribuzione non persegue le ordinarie finalità di un contributo in conto esercizio, incluso tra i ricavi di cui alla lettera g) dell’articolo 85 del Tuir. Per la società istante, le predette somme, come emerge anche dalle previsioni contrattuali, rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita; ciò a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Ciò premesso, nel caso in esame, le somme che rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società istante delle spese di trasferta, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.


Ipotesi di scissione


La società istante dichiara di essere stata costituita a seguito di scissione parziale proporzionale e di esercitare una attività di servizi, chiede un parere circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
Per il Fisco la determinazione del contributo a fondo perduto COVID-19 deve essere operata, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, identificando l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).


Società con sede in Comune colpito da evento calamitoso


L’istante fa presente che il contributo de quo è riconosciuto anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. L’istante ritiene che la propria sede societaria, sita nel Comune di XXX (XX) debba considerarsi collocata in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020 alla luce delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 di estensione degli effetti dello stato di emergenza per i territori interessati da eccezionali eventi metereologici. Alla luce di quanto premesso, l’istante chiede di conoscere se sia possibile presentare l’istanza, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di accedere al contributo al fondo perduto nella misura minima di Euro 2.000,00.
Per il Fisco se il Comune di XXX (XX) risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020» (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), l’istante può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).


Cessione a rate dell’immobile agevolato: decadenza benefici “prima casa”

Nel caso in cui l’immobile acquistato con i benefici prima casa sia ceduto a rate, prima dei cinque anni dall’acquisto, il termine di un anno per l’acquisto di altro immobile, previsto a pena di decadenza delle agevolazioni, decorre dalla data di registrazione dell’atto. A tal fine risulta irrilevante che il trasferimento di proprietà si perfezioni con il pagamento dell’ultima rata (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 settembre 2020, n. 409).

IL CASO


Vendita con riserva di proprietà dell’immobile, il cui pagamento del prezzo è stato dilazionato in dodici rate con acquisto da parte del compratore del diritto di proprietà sullo stesso a seguito del pagamento dell’ultima rata.
L’immobile venduto è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”, e le cessione è avvenuta prima dei 5 anni dall’acquisto.
In tal caso, quale data si considera di effettiva cessione e, dunque, da quando decorre il termine di un anno per provvedere al riacquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, di non perdere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche con riferimento al nuovo acquisto?
Inoltre, l’eventuale decadenza dalle agevolazioni fruite, determina anche la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo estinto?

IL PARERE DEL FISCO

Le norme in materia di imposta di registro stabiliscono, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, tra l’altro, che qualora il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni, l’imposta si applica con l’aliquota del 2%.
Tuttavia, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, cd. “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Con riferimento alla vendita degli immobili con il pagamento del prezzo a rate, con riserva della proprietà, il codice civile stabilisce che il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, però, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, perciò, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti di vendita degli immobili a rate, con riserva della proprietà fino al pagamento dell’ultima rata, si deve ritenere che l’effetto traslativo si verifichi immediatamente, sicché l’imposta di registro deve essere corrisposta al momento della registrazione dell’atto.
Ne consegue, che il decorso dell’anno per il riacquisto di altra abitazione da adibire a prima casa non può essere conteggiato dal momento in cui è avvenuto l’effetto traslativo della proprietà dei beni (verificatosi solo dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo), bensì dalla data dell’atto di compravendita ricevuto dal notaio e registrato.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che la ratio di tale previsione sta nel fatto che, in questo tipo di vendita, l’effetto traslativo dipende da una condotta dell’acquirente e non già dal verificarsi di un evento estraneo alla volontà delle parti, tanto che la vendita con riserva di proprietà è accomunata, nel trattamento fiscale, agli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore. Per cui, ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente.
L’Agenzia delle Entrate precisa che con la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto degli immobili il contribuente, che abbia stipulato un contratto di mutuo avvalendosi delle agevolazioni prima casa”, incorre anche nella decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo. In tal caso l’ufficio competente provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza dell’imposta sostitutiva, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

Agevolabili col credito d’imposta Mezzogiorno, i beni oggetto di contratto sale and lease back


Il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, deve apprezzarsi in sede di primo acquisto, a nulla rilevando, anche per tale aspetto, la successiva cessione dello stesso nell’ambito dell’operazione di sale and lease back (Agenzia Entrate – risposta 24 settembre 2020, n. 404).

La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.


Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.


In particolare, per quanto concerne la nozione di beni “nuovi”, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che “l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.


In relazione alla agevolabilità di beni acquistati e contestualmente fatti oggetto di un contratto di sale and lease back, è stato precisato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si fruisca dell’agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back. In tali ipotesi, la cessione del bene nuovo, oggetto d’investimento agevolabile, alla società di leasing nel contesto di un’operazione di lease back non determina la revoca dell’agevolazione.