
Con la Risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente, nel caso di contribuzione esclusiva da parte del datore di lavoro.
IL CASO
L’Ente Bilaterale Nazionale, costituito sulla base del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria, programma e promuove specifiche attività in favore dei dipendenti:
– iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per “premorienza” e “long term care” (LTC), integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità, premialità scolastiche, ecc.;
– interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di incentivazione all’esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorire percorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei;
– formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove non finanziabile da fondi interprofessionali;
– formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
– formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro;
– ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del CCNL o deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Ente.
Le aziende e i dipendenti non hanno alcun ruolo nel governo e nella gestione dell’Ente, essendo soltanto potenziali beneficiari delle attività e delle prestazioni, e i lavoratori non risultano né aderenti o iscritti, né portatori di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi.
La contribuzione all’Ente è ad esclusivo carico delle aziende che applicano il CCNL di categoria, ed è determinata con cadenza trimestrale in base alla “forza media” di ciascun trimestre. Non esiste alcun collegamento certo tra “teste” dei lavori presenti in azienda nel trimestre di contribuzione e “teste” dei lavoratori suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni attivate dall’Ente. Il sistema di accesso alle potenziali prestazioni è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta disciplina fiscale applicabile ai contributi che l’azienda versa all’Ente bilaterale in relazione a eventuali obblighi in qualità di sostituto d’imposta.
PARERE DEL FISCO
Gli “Enti Bilaterali” sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
– la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
– la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
– la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
– lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
In merito al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi è stato chiarito che in generale, i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano tra le ipotesi di esclusione dal reddito previste dal TUIR.
La normativa, infatti, stabilisce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Ciò non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Tuttavia, qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa, il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro risponde ad un interesse esclusivo dello stesso e, pertanto, non genera materia imponibile per i lavoratori.
Inoltre, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria, ad esclusivo carico dell’azienda, determinati in modo cumulativo e indifferenziato, convenzionalmente sulla base della “forza lavoro media”, senza alcun collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore, non si considerano una componente reddituale nei confronti dei dipendenti.
Nell’esecuzione degli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, pertanto, detti contributi non devono essere computati nella determinazione del reddito imponibile dei dipendenti.
Con riferimento, invece, al trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente in relazione a tale contribuzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In tal caso, non assume rilevanza la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente.


