Chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato per il bonus locazioni


Forniti chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato a seguito di trasformazione da ditta individuale a società per il credito d’imposta affitti (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 settembre 2020, n. 402).

Nel caso di specie, la società Srl, è stata costituita nel 2016 ed ha iniziato la propria attività nel 2019, in seguito alla cessione dell’azienda dalla ditta individuale. Solo per effetto della cessione d’azienda la società è entrata in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività e solo in tale data i risultati economici conseguiti sono cessati in capo alla ditta individuale e imputati alla società.
Al fine di usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 il comma 5 dello stesso articolo pone, tra i requisiti, la diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto a quello conseguito negli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
A tal riguardo, l’istante chiede all’Agenzia se, per accedere al beneficio in esame, possa essere riconosciuta la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente nella veste di ditta individuale.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto rilancio deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell’azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente.


Adesione servizio consultazione fatture elettroniche: proroga


24 SETT 2020 Ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557)

L’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
Con ulteriore provvedimento è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento in oggetto è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.

Definizione delle liti pendenti: imposta al 90% per le sentenze non depositate entro il termine


Se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del 15″ del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”. Se però alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso, non era stata ancora depositata, la contribuente non può in alcun modo beneficiare della riduzione dell’imposta per effetto della pronuncia di primo grado intervenuta successivamente alla predetta data. In tal caso è corretto definire la controversia con il pagamento dell’imposta nella misura del 90% (Agenzia Entrate – risposta 23 settembre 2020, n. 391).

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.


Per l’applicazione della definizione agevolata, è necessario che la lite fiscale sia pendente, e che al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “stato notificato alla controparte”. E’ inoltre necessario che, “alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.


In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.


In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.


In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:


– del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza della pronuncia di primo grado;


– del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.


Se alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso, non era stata ancora depositata, la contribuente non può in alcun modo beneficiare della riduzione dell’imposta per effetto della pronuncia di primo grado intervenuta successivamente alla predetta data. In tal caso è corretto definire la controversia con il pagamento dell’imposta nella misura del 90%.


MISE: chiarimenti sulle semplificazioni della misura Nuova Sabatini


Forniti indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alle semplificazioni della misura Nuova Sabatini, di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Ministero dello sviluppo economico – Circolare 22 settembre 2020, n. 239062).

In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.