Ai soggetti Ires esenti non spetta il “bonus facciate”

Con la Risposta n. 397/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES. In tal caso, non è possibile fruire del beneficio neanche sotto forma di “sconto corrispettivo” o di credito d’imposta da cedere.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una specifica detrazione dall’imposta lorda, pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. “bonus facciate”).
Sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle predette zone (A). A tal fine si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.


Sotto il profilo soggettivo, invece, non sono stabilite particolari condizioni. La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non può essere fruito dai soggetti che non possiedono redditi imponibili, mancando all’origine il presupposto a cui si collega il beneficio (imposta lorda dovuta).
Sulla base di tali considerazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” non può essere riconosciuto agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES.
Tali soggetti non possono neanche esercitare l’opzione prevista dal “Decreto Rilancio”, che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di:
– ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
– cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Locazione di immobili ad uso commerciale: sì alla cedolare secca


23 SETT 2020 Sì alla cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2020, n. 388)

La legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo – con l’aliquota del 21 per cento, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPEF – anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nell’anno 2019, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1(negozi e botteghe) e relative pertinenze, se congiuntamente locate. Al fine di fruire di tale regime opzionale, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metriquadrati.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 sia in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Per effetto dell’applicazione del regime della cedolare secca, ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione in argomento, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni contenute nel citato d.lgs. n. 23 del 2011.
Per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, deve trattarsi di una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.
Come noto, il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario, che, per il periodo di durata dell’opzione, esclude l’applicazione:
– dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;
– dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione;
– delle imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
L’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Entro lo stesso termine, è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.
L’esercizio o la modifica dell’opzione possono essere effettuati:
– utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
– presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.
Per i contratti di locazione in scadenza nel corso del 2019, intervenuta la scadenza naturale prevista nel contratto, al soggetto locatore è riconosciuta la possibilità di optare per il regime facoltativo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame,è stata assimilata alla stipula di un contratto di locazione nel corso del 2019.
In linea generale la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alla fattispecie in oggetto, è già stata riconosciuta all’istante la possibilità di accedere al regime della cedolare secca, solo a decorrere dalla seconda annualità del contratto in oggetto prorogato, in quanto l’opzione da parte del locatore non è stata esercita entro il termine sopra individuato, ed avendo lo stesso contribuente provveduto a corrispondere l’imposta di registro relativamente all’annualità 01/05/2019-30/04/2020.
Tanto premesso, con riferimento al quesito prospettato, si ritiene che, nel presupposto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge di Bilancio 2019, tra cui – in particolare – l’avvenuta stipula (o rinnovo) nel corso del 2019, l’istante possa optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Esente da bollo il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo

In caso di rateizzazione del pagamento delle somme dovute al concessionario della riscossione è possibile ottenere la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo. L’annotazione al PRA della sospensione non è soggetta all’imposta di bollo. (Agenzia delle Entrate – Risposta 23 settembre 2020, n. 393).

In termini generali, la disciplina in materia di imposta di bollo stabilisce che le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Nell’ambito delle attività di riscossione dei tributi, il Concessionario della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo del veicolo con annotazione al PRA.
Anche in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del pagamento, il fermo amministrativo iscritto dal Concessionario della riscossione non può essere cancellato fino ad integrale pagamento delle rate stabilite.
Tuttavia, al fine di contemperare la esigenza di tutela del credito pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo del veicolo, è possibile ottenere dal Concessionario stesso la sospensione degli effetti del fermo in seguito al pagamento della prima rata del debito.
L’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione è stata fino ad oggi richiesta agli sportelli degli Uffici del PRA dal contribuente con la presentazione di una istanza assoggettata al pagamento della imposta di bollo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA. In altri termini, è stato introdotto un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, per cui il contribuente non è più tenuto a presentare richiesta al PRA per l’annotazione di tali provvedimenti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo rientra tra quelli compresi nell’automatismo. Pertanto, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, il relativo provvedimento per l’annotazione al PRA non è più soggetto all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore. Venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo.
A conferma di tale orientamento, con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta la previsione che i Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

Inapplicabilità del divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU


Il divieto di cui all’art. 31, co. 1, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU (Agenzia Entrate – risposta 22 settembre 2020, n. 385).

Il contribuente riferisce all’Agenzia delle Entrate che dalla dichiarazione IVA/2020, inviata telematicamente in data 30 giugno 2020 – su cui ha apposto il visto di conformità il professionista abilitato- emerge un credito che vorrebbe utilizzare in compensazione con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo.
Al momento, tuttavia, pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, a tutt’oggi sub judice, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. Tanto premesso, l’istante chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.

L’Agenzia rammenta che, con la Risoluzione n. 2/DF del 2012, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel fornire chiarimenti in tema di “procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato “…che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’IMU quota Stato che per la maggiorazione TARES il legislatore, rispettivamente con l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 e con l’art. 1, comma 705 della legge n. 147 del 2013, ha previsto chele relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni” (cfr. circolare n. 1/DF, del 14 aprile 2016).
Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n.78 del 2010.