Rimborso Iva escluso per le attività svolte in Italia da soggetto residente all’estero


Le attività di concessione in locazione di piazzole di sosta all’interno di parcheggi in Italia esclusono il rimborso Iva per il soggetto domicilato e residente in altro Stato membro Ue (Corte di cassazione – sentenza n. 19634/2020).

Il Decreto Iva stabilisce che i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati.


La suddetta previsione normativa esclude, quindi, il diritto al rimborso nel caso in cui il soggetto domiciliato o residente in altro Stato membro e privo di un rappresentante in Italia, abbia svolto operazioni attive nel territorio nazionale.


Fatte tali premesse, l’operazione di locazione di piazzole di sosta all’interno di parcheggi, deve ritenersi posta in essere in Italia, quale luogo di ubicazione delle aree concesse in locazione, in quanto le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso.


Tale normativa, dunque, in coerenza con la disciplina unionale, pone quale criterio esclusivo di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione di siffatti servizi quello del luogo in cui il bene immobile cui si riferiscono le operazioni è situato, in deroga al criterio generale del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione.


Conciliazione giudiziale: sulle somme dovute si applica l’Iva

Le somme dovute in esito all’adesione ad una conciliazione giudiziale, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la controversia riguardante presunti danni cagionati ad un immobile condotto in locazione di proprietà di una società privata, devono ritenersi soggette ad Iva, con aliquota ordinaria (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 settembre 2020, n. 386)

IL CASO


Nell’ambito di un contenzioso relativo a presunti danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società privata, condotto in locazione, il giudice civile formula proposta di conciliazione attraverso la quale il convenuto si obbliga a corrispondere alla società una somma al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda e senza alcuna ammissione di responsabilità.
Il dubbio riguarda il trattamento fiscale cui assoggettare le somme dovute in esito alla conclusione della conciliazione giudiziale ed in particolare se per esse sia dovuta l’Iva o l’imposta di registro.

IL PARERE DEL FISCO


Le disposizioni in materia di imposta di registro stabiliscono il principio di alternatività Iva-registro, in base al quale:
– per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa;
– gli atti non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valor aggiunto.
Per stabilire il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte in adesione alla conciliazione giudiziale, occorre prioritariamente stabilire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini Iva.
In particolare, per quanto concerne il presupposto oggettivo, “costituiscono prestazioni di servizi quelle verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai fini IVA, è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Invece, sono escluse dalla base imponibile Iva, tra l’altro, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Si tratta di operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza, in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificamente dal mandante ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come “provvista fondi” sono escluse dalla base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante.
Nel caso in esame, la controversia si riferisce a pretesi danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società e condotto in locazione, ed il convenuto ha accettato di corrispondere le somme aderendo, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda, ad una proposta di conciliazione formulata dal giudice civile,ai sensi dell’articolo 185-bis del c.p.c..
La fattispecie, dunque, non è riconducibile tra le operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza. Di conseguenza, le somme corrisposte non possono ritenersi dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, per le quali è riconosciuta l’esclusione dalla base imponibile Iva.
Tali somme si configurano, più propriamente come rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale. D’altra parte, per effetto della conciliazione giudiziale, parte attrice rinuncia ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione, e tale rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione.
In altri termini, il nesso diretto tra l’impegno di rinuncia assunto dalla società e le somme corrisposte dal convenuto, integra il sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro che costituisce il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA.
In conclusione, le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti devono ritenersi soggette ad Iva, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (22%).

Imposta di registro agevolata per le imprese di costruzione


Forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (Agenzia Entrate – risposta 18 settembre 2020, n. 384).

Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni esenti da Iva, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.


Nel caso in cui le condizioni non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.


La descritta disposizione agevolativa non prescrive per l’acquisto dell'”intero fabbricato” la redazione di un unico atto, né impone, quando il fabbricato è composto da più unità immobiliari, la redazione dell’atto di compravendita delle unità che compongono l’intero fabbricato in un unico contesto.


Pertanto, si può anche procedere alla stipula dei due atti integrativi da registrare assolvendo l’imposta di registro in misura fissa e, contestualmente, effettuare il versamento integrativo dell’ammontare delle imposte ipotecaria e catastale, assolte in relazione precedenti atti di compravendita nella misura di euro 50 ciascuna, per adeguarlo all’importo dovuto in misura fissa di euro 200 per ciascuna imposta e per ciascun atto di compravendita.


Lo studio sulla disciplina delle STP dei Commercialisti


Rendere le Società tra professionisti (STP) un modello più e meglio utilizzabile, superandone gli evidenti limiti emersi sin dal momento della loro istituzione. È questo l’obiettivo delle proposte migliorative della normativa contenute nel documento “La disciplina delle società tra professionisti: aspetti civilistici, tributari e previdenziali” messo a punto dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (CNDCEC – Comunicato 21 settembre 2020).

Muovendo dal principio per cui la STP svolge un’attività professionale e non attività di impresa, i commercialisti propongono di intervenire prevedendo una gestione della società riservata unicamente a soci professionisti e un riconoscimento ai soci professionisti di STP del privilegio per i crediti professionali. Tra le proposte della categoria anche l’esclusione della STP dall’ambito applicativo della legge fallimentare e l’attrazione alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento. In ambito fiscale la principale richiesta è quella di mettere a punto una norma di interpretazione autentica sulla neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, apporto, trasformazione e fusione di studi individuali, associati e società semplici in STP e delle operazioni inverse.