Accordo tra Italia e Francia trattamento fiscale frontalieri


22 SETT 2020 Prorogato fino al 31 dicembre 2020 l’Accordo tra le Autorità competenti di Italia e Francia concernente il trattamento fiscale dei frontalieri durante l’emergenza Covid-19 (MEF – Comunicato 21 settembre 2020)

In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure.
Si considera che il primo paragrafo del presente accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi;


In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati frontalieri.

Dichiarazione di successione e legati obbligatori disposti per testamento


L’esecutore testamentario che è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione (L’Agenzia delle Entrate  – Risposta 18 settembre 2020, n. 379).

Con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.
La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge (successione legittima) o mediante testamento (successione testamentaria).
Nella fattispecie in esame, il de cuius ha disposto del suo patrimonio mediante tre testamenti, affidando agli esecutori testamentari il compito di attuarli. Ad entrambi gli esecutori testamentari il testatore ha attribuito un legato a titolo particolare consistente in una somma di denaro.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario (articolo 701 del codice civile).
Ai sensi dell’articolo 28 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.
Dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi: “le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari” (lett. b) , “la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori”, “il valore globale netto dell’asse ereditario” (lett.m) e “gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili”(lett. n-bis). Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio (articolo 29 del TUS).
In ragione dell’ufficio di esecutore testamentario, l’istante figura tra i soggetti obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lett. a) del TUS, che a indicare gli elementi richiesti dal primo comma dell’articolo 29 del stesso Testo Unico.
La dichiarazione di successione dovrà quindi essere presentata dall’istante indicando nel frontespizio della dichiarazione il codice carica “7”: esecutore testamentario. A tal fine, sono in corso di implementazione gli interventi tecnici per la rimozione del controllo informatico segnalato nell’istanza.
Nelle more del predetto intervento informatico, l’istante potrà presentare presso l’ufficio, il Modello 4, ovvero il modello cartaceo della dichiarazione di successione.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di successione, l’articolo 36, comma 3 del TUS dispone che “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
Pertanto, poiché l’esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione.
Le disposizioni testamentarie in esame configurano, infatti, dei legati obbligatori di somme di denaro che produrranno i loro effetti in capo ai legatari solo successivamente all’alienazione degli immobili cui è tenuto l’esecutore testamentario. Infatti, quando all’esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l’esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota, e la relativa imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del TUS.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 ottobre del 1990 n. 347, gli uffici, nel redigere il certificato di successione del quale devono richiedere la trascrizione devono includere tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione. La trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Con la riportata disposizione normativa, il legislatore ha inteso precisare che la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.
Pertanto, nel caso in esame, la trascrizione deve essere effettuata nei confronti degli esecutori testamentari, quali possessori dei beni immobili ex art. 703 del c.c.
Alla luce di quanto delineato, l’imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.
Nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno essere indicati l’erede e tutti i legatari, compresi quelli nei cui confronti il de cuius ha attribuito i predetti legati obbligatori, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER – Rendite, crediti altri beni, con il codice “GD – cosa genericamente determinata art. 653 del c.c.”, e nella sottostante sezione “Devoluzione”, nella quale dovranno essere riportati i dati identificativi dei soggetti aventi diritto.
Nei successivi quadri dell’attivo ereditario dovranno essere indicati tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, avendo cura di inserire nella sezione “Devoluzione”, in corrispondenza dei cespiti che dovranno essere venduti in esecuzione dei legati obbligatori disposti dal testatore, i dati identificativi degli esecutori testamentari.
Infine, si precisa che nel quadro ED – Passività e altri oneri, conformemente alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione, potranno essere indicati,oltre ai debiti e alle passività del defunto esistenti alla data di apertura della successione, i legati immediatamente devolvibili, che gravano sulla quota ereditaria,ad esclusione dei legati (obbligatori) di cosa genericamente determinata, indicati con il codice “GD” nel quadro ER.
Successivamente, dopo la liquidazione dei beni ereditari e contestualmente alla distribuzione delle somme di denaro come da disposizioni testamentarie, dovrà essere presentata la dichiarazione integrativa/sostitutiva di successione per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari.


Regime di tassazione di polizza assicurativa collettiva

Con la Risposta n. 383/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi versati per la polizza assicurativa collettiva sottoscritta in favore dei propri dipendenti, al fine di garantire un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato, sono tassati come reddito di lavoro a titolo di “fringe benefit”. La prestazione erogata alla scadenza della polizza, invece, è soggetta ad imposta sostitutiva.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, un Comune ha attivato una polizza collettiva con una compagnia assicurativa, finanziata con parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, con lo scopo di assicurare ai dipendenti una prestazione previdenziale integrativa, attraverso la garanzia di un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato.
Il contraente della polizza è il Comune, mentre i beneficiari sono i dipendenti.
Alla scadenza la compagnia assicurativa liquida le singole posizioni assicurative riferite ai beneficiari versando l’importo al Comune (datore di lavoro), il quale a sua volta riversa le somme ai singoli beneficiari (dipendenti).
Il dubbio sollevato riguarda il corretto regime di tassazione delle prestazioni liquidate ai beneficiari.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate osserva che in base alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR), sono individuate con carattere tassativo le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, derogando al principio generale dell’onnicomprensività secondo cui:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente.


Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l’altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.


Al riguardo, l’amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a”categorie di dipendenti”, non riconosce l’esclusione dal reddito imponibile ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.


Nel caso in esame le quote accantonate, con polizza, dal datore di lavoro a favore dei dipendenti hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore degli stessi. Pertanto, l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d.”fringe benefit”) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.


In altri termini, i premi versati per finanziare la polizza assicurativa sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente, e come tali assoggettati a tassazione ordinaria.


Resta fermo che, qualora il valore dell’emolumento in natura, sommato al valore di altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d’imposta, non risulti superiore all’importo complessivo di euro 258,23, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.


Ne consegue che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza devono essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita. In particolare, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, deve essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura:
– del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
– del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
– del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Imposta di bollo sugli assegni circolari diversi da quelli in forma libera


21 SETT 2020 I soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo sono entrambe le parti, vale a dire sia la banca che il cliente che le richiede l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 settembre 2020, n. 382)

L’imposta di bollo in merito agli assegni circolari è disciplinata dall’articolo 10, della Tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che ne prevede il relativo pagamento, fin dall’origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno, per gli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
Più in particolare, le relative modalità di pagamento sono disciplinate dalla nota 2, secondo cui “L’imposta deve essere liquidata sull’ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti”.
L’articolo 22 (Solidarietà) prevede che “Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto”.
Il successivo articolo 23 dispone che “I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti”.
Nella fattispecie in oggetto la Banca svolge l’attività di raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Nell’ambito della sua attività bancaria, su richiesta dei clienti, la banca provvede alla emissione di assegni circolari per i quali deve essere corrisposta l’imposta di bollo ex art. 10 dell’Allegato A, Tariffa, parte I, al d.p.r. n. 642 del 1972.
L’Istante chiede di conoscere il parere di questa Agenzia in merito al corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli assegni circolari, diversi da quelli in forma libera, ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A, Tariffa, parte I, al d.p.r. n. 642 del 1972. In particolare, si chiede se l’Istante possa addebitare al cliente che ha richiesto l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera, l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.
Per il Fisco, il delineato quadro normativo, sopra esposto, evidenzia che anche nella fattispecie in esame i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo sono entrambe le parti, vale a dire sia la Banca istante che il cliente che le richiede l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera.