No al contributo a fondo perduto per l’associazione tra professionisti


18 SETT 2020 Non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 settembre 2020, n. 377)

lI Decreto Rilancio (art. 25, DL n. 34/2020) ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi.
Sono esclusi dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono le seguenti:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con riferimento agli “Studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza” è stato affermato che non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti conosca di avere assunto un comportamento non coerente.

Rimodulazione ambienti di lavoro per misure anti-covid: credito d’imposta per spese accessorie

Con la Risposta n. 362 del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per interventi sugli impianti e sulle superfici della struttura, resi necessari in conseguenza delle opere di redistribuzione degli spazi interni per adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-covid 19, possono essere computate ai fini del credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio. Restano invece esclusi dal beneficio gli investimenti in attrezzature che non rientrano tra i cosiddetti “arredi di sicurezza”.

DISCIPLINA AGEVOLATIVA


Il “Decreto Rilancio” prevede un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Il beneficio, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto per le seguenti spese suddivise in due gruppi, interventi agevolabili e investimenti agevolabili:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:
– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

CHIARIMENTI DEL FISCO


Per quanto concerne gli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che i predetti interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Nel rispetto dei predetti elementi, devono ritenersi inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili). In particolare, possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:
– le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi;
– le spese di rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti.
Diversamente, devono ritenersi non agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico.


Per quanto concerne gli investimenti in attrezzature, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non rientrano tra le spese agevolabili, in quanto non riconducibili agli arredi di sicurezza, né prescritti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, quelle sostenute per:
– l’acquisto di un compattatore, volto ad una gestione più razionale e salubre dei rifiuti organici;
– l’installazione di un adeguato impianto di condizionamento/areazione utile ad una migliore circolazione/sanificazione dell’aria;
– l’installazione di un montacarichi, per la circolazione degli ordini della cucina, al fine ridurre i contatti ravvicinati e ripetuti tra il personale addetto al servizio ai tavoli.

No al “bonus sanificazione” per le spese di consulenza


17 SETT 2020 Le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto rilancio. AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 settembre 2020, n. 363)

L’articolo 125 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».
Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 125, comma 3, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Il credito d’imposta in esame sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione qui in esame. In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020;
2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), cfr. paragrafo 2.2.2 del menzionato documento di prassi.
Alla luce di ciò, le spese oggetto della presente istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non devono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto rilancio.

Al via le misure per il credito d’imposta patrimonializzazione delle PMI e il Fondo Patrimonio PMI


Con il comunicato del 16 settembre 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha reso noto che, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’Amministratore delegato di Invitalia, è stato firmato il decreto attuativo del programma denominato “Pari Passu”, che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle imprese, e istituito il “Fondo Patrimonio PMI” per il co-investimento da parte dello Stato, che potrà contare su una dotazione iniziale di 4 miliardi e che verrà gestito da Invitalia.

Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia, con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro, e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e che per questo motivo abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale, dopo l’entrata in vigore del decreto Rilancio, il 19 maggio 2020, ed entro il 31 dicembre 2020.

Incentivi per patrimonializzazione delle PMI: è previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso. Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate.

Fondo Patrimonio PMI: il Fondo potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
Il decreto attuativo specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso. Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.
Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.
Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.
È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia, che ha pubblicato a partire dalle ore 12 del 16 settembre, sul proprio sito Internet il modello per la presentazione della domanda e la restante documentazione richiesta ai fini dell’accesso alla misura.