COVID-19, contributo a fondo perduto: computo somme fuori campo IVA non fatturate


16 SETT 2020 Le somme in oggetto sono da includere ai fini della determinazione del requisito richiesto per ottenere il contributo, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 settembre 2020, n. 350)

L’art. 25, co. 1, Decreto Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, a condizione:
– che si tratti di soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nell’anno 2019 (comma 3);
– che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 “, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (comma 4).
Il successivo comma 5 del citato articolo 25 stabilisce che l’ammontare del contributo è determinato “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi del periodo precedente – calcolati secondo quanto disposto dal richiamato comma 3 – ossia nella misura del:
a) 20 per cento per ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
b) 15 per cento per ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
c) 10 per cento per ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di cui al comma 3 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lettere:
a) “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”;
b) “i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione”.
Per ragioni di semplificazione, le società di capitali devono fare riferimento all’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico società di capitali) nel quadro RS, rigo 107, colonna 2.
Con riferimento al requisito della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, invece, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla norma in commento, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, ” dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)”.
E’ stato, quindi, precisato che “devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile” e che “occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26” del Decreto IVA, con data aprile.
Nella fattispecie in esame, il dubbio interpretativo riguarda le somme percepite da una Società per lo svolgimento dei corsi di formazione che costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA e che, pertanto, non siano state oggetto di fatturazione.
Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall’Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA.
Le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali di cui al comma 5.
Per quanto concerne l’identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d’esercizio sostenuti dall’istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR. L’Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio.

Precisazioni sul credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo


Forniti chiarimenti sull’accesso al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile (Agenzia delle Entrate – Risposta 15 settembre 2020, n. 356).

Quesito


Il contribuente avvocato rappresenta di condurre in sublocazione una stanza compresa in un immobile dal 15 febbraio 2017, adibita all’esercizio della propria attività professionale e regolata, trattandosi di utilizzo del bene per finalità diversa da quella abitativa, dalla legge n. 392 del 1978.
L’Istante evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019.
Chiede all’Agenzia delle Entrate se possa accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Risposta


Considerata la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, l’Agenzia ritiene che l’Istante potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.


Bonus sanificazione: in arrivo il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito


15 SETT 2020 Istituito il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del DL riliancio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 14 settembre 2020, n. 52/E)

Il DL rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125, decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020). Il credito d’imposta spetta nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario:
a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
c) l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
d) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data dell’11 settembre 2020;
e) ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono, tra l’altro, utilizzare il credito d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;
f) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
In virtù di quanto esposto, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Rientro in Italia di docenti/ricercatori: per l’agevolazione serve la residenza all’estero


I docenti e i ricercatori possono accedere al regime agevolato di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010 laddove siano in grado di comprovare su base convenzionale di aver avuto effettivamente la residenza all’estero prima del trasferimento in Italia e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina (tra le quali, quella di aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblicio privati o università) (Agenzia Entrate – risposta 11 settembre 2020, n. 341).

La disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.


Il regime agevolativo trova applicazione nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.


Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:


– essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;


– essere stati non occasionalmente residenti all’estero;


– aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;


– svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;


– acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.


Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.


La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.


Laddove il contribuente sia in grado di comprovare su base convenzionale di aver avuto effettivamente la residenza all’estero prima del trasferimento in Italia e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina (tra le quali, quella di aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblico privati o università, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione.