Accesso al Superbonus da parte di persona fisica non residente

Con diverse risposte ad interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di accesso al Superbonus da parte di persone fisiche non residenti in relazione ad interventi agevolabili (interventi di ristrutturazione o di miglioramento dell’efficienza energetica) su immobili situati un Italia. Fermo restando il possesso degli altri requisiti, la titolarità del reddito fondiario connesso agli stessi immobili oggetto di intervento consente di accedere al beneficio, e in mancanza di un imposta lorda sulla quale operare la detrazione è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (Risposte nn. 596, 597, 601 e 602 del 17 dicembre 2020).


 


Il cd. “Decreto Rilancio” (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) disciplina la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali (cd. Superbonus).
gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).


Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al cd. Superbonus da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
In linea generale trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Tali soggetti, tuttavia, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare alternativamente per:
– la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione;
– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “sconto in fattura”).


Restano esclusi dall’accesso al Superbonus, in ogni caso, i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Nel caso di persona fisica non residente, il possesso dell’immobile in Italia oggetto degli interventi agevolati, con la conseguente titolarità del relativo reddito fondiario, consente alla stessa di accedere al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.
In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, sarà possibile optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative (cessione del credito d’imposta o sconto in fattura).

I CASI ESAMINATI

A) Risposta 17 dicembre 2020, n. 596

L’Istante dichiara di essere cittadina italiana residente all’estero e di voler acquistare in Italia assieme a suo marito, cittadino italiano ivi residente, una casa sulla quale intende effettuare lavori di ristrutturazione. Ciò posto, chiede se nel caso prospettato possa accedere alla detrazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020).

B) Risposta 17 dicembre 2020, n. 597

L’Istante dichiara di essere cittadino italiano residente all’estero, proprietario di un appartamento in Italia. Chiede se, in relazione agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che intende eseguire sul predetto appartamento, possa accedere alla detrazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) e se possa optare per la cessione di tale beneficio ai fornitori di tali beni tramite sconto in fattura (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020).

C) Risposta 17 dicembre 2020, n. 601

L’Istante persona fisica residente all’estero, dichiara di essere proprietario in Italia esclusivamente di una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020). Ciò posto, chiede se, in qualità di non residente, possa optare la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020), sebbene sia titolare solo del reddito relativo all’immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.

D) Risposta 17 dicembre 2020, n. 602

L’Istante dichiara di essere una cittadina italiana, iscritta all’AIRE da 16 anni e fiscalmente residente in Svizzera e di essere proprietaria unica di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale paga regolarmente le tasse in Italia, che intende ristrutturare per renderla comoda ed efficiente, mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Ciò posto, l’Istante chiede se nel caso prospettato possa accedere al cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) e se possa optare per la cessione del credito d’imposta ad un istituto finanziario (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020).


IMPi: le risposte del MEF


Il MEF con la risoluzione 16 dicembre 2020, n. 8/DF chiarisce alcune problematiche riguardanti l’applicazione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), è stata istituita, a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
In particolare, vengono formulati i seguenti quesiti, finalizzati:
a) alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
b) alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile;
c) all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.

Per quanto concerne, innanzitutto, la problematica di cui alla lettera a), occorre precisare che l’IMPi si applica sulla piattaforma marina.
Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero le seguenti specie:
1. piattaforme con struttura emersa;
2. teste pozzo sottomarine;
3. unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
L’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie.
Per tali ragioni, quindi, sono da ritenersi escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse, essendo natanti iscritti nei registri navali e, pertanto, temporaneamente ancorati in modo non stabile al fondo marino, non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo di cui al precedente punto 3.
Quindi, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’imponibilità a titolo di IMPi è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo “concessione di coltivazione” al link https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi.
Tale destinazione alla coltivazione, tra cui rientra anche l’attività di estrazione, persiste per tutta la durata della piattaforma marina fino alla sua dismissione che è regolata da una disciplina ad hoc (https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/dismissione-mineraria-delle-piattaforme-marine).
L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva.


 


Passando all’esame del quesito di cui alla lettera b), relativo alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Pertanto, per espressa previsione normativa, è solo a questo valore contabile che si deve far riferimento per determinare la base imponibile delle piattaforme marine ai fini IMPi, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica.


 


Passando al quesito di cui alla lettera c), concernente l’obbligo dichiarativo nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, ai fini IMPi, la dichiarazione va presentata per il primo anno di tassazione per i manufatti in argomento, utilizzando il modello IMU attualmente disponibile e che negli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, come precisato e chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione IMU.
Occorre, altresì, evidenziare che l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e non entro 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi, come riportato nel quesito.
Al riguardo occorre precisare che quest’ultimo riferimento temporale, sebbene presente nelle istruzioni sopra richiamate, tuttavia non è più attuale essendo stato modificato dalla normativa successivamente intervenuta.Si deve, altresì, puntualizzare che in attesa della predisposizione del nuovo modello di dichiarazione IMU i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
In merito poi al soggetto destinatario della dichiarazione, si precisa che la stessa deve essere presentata al comune di riferimento, individuato con l’apposito decreto.


Superbonus: interventi “trainati” su unità immobiliari di un condominio tutelato


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi “trainati” realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Agenzia delle Entrate – Risposta 16 dicembre 2020, n. 595).

Il contribuente, proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato, rappresenta che il condominio, in quanto sottoposto al vincolo indicato, non può effettuare interventi c.d. “trainanti” e che, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi c.d. “trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari, fruendo della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica. Ciò posto, l’Istante chiede se per i prospettati interventi possa beneficiare degli incentivi fiscali (cd. Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio).
Con specifico riguardo alla possibilità per l’Istante di accedere al Superbonus in reazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di “interventi trainati” di efficientamento energetico su due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), l’Agenzia sottolinea che la circolare n. 24/E del 2020, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, ha chiarito che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1. della medesima circolare e che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.
Pertanto, se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
L’Agenzia ritiene che l’Istante in relazione alla fattispecie prospettata possa accedere Superbonus, potendo optare altresì per la sua fruizione in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta lorda previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.


Bonus affitto botteghe e negozi: chiarimenti sulla compensazione


Riguardo al credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia, il beneficiario e il cessionario possono utilizzare il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2021, ma non possono chiedere alcun rimborso. Inoltre, non si applicano i limiti previsti dalla normativa sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari (Agenzia Entrate – risposta 15 dicembre 2020, n. 594).

Il decreto Cura Italia al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto per i soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.


Il credito è utilizzabile in compensazione e non spetta per le attività di commercio al dettaglio e dei servizi per la persona non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.


Al fine di consentire una più rapida fruizione del credito anche a coloro che non hanno debiti compensabili, il legislatore, con il decreto Rilancio, ne ha consentito la cessione a terzi, prevedendo che i soggetti beneficiari, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.


Qualora il contribuente sia destinatario anche del credito istituito per contribuire ai costi derivanti dai contratti di affitto di azienda e a quelli dei canoni di locazione, anche commerciale, di immobili non abitativi, tale credito, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia.