Prestazioni pensionistiche integrative ai fini Irpef


09 SETT 2020 Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 settembre 2020, n. 51/E)

Alle prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti dell’Ente trova applicazione la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000.
Nell’interpello l’Ente istante, nella propria qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al Fondo interno di previdenza istituito presso il medesimo Ente, che ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge di riforma del comparto del parastato, legge 20 marzo 1975, n. 70.
Detto Fondo, regolamentato dal decreto ministeriale 30 maggio 1969, è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione.
Per il Fisco, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico dalle forme di previdenza complementare sono imponibili, ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), in misura corrispondente all’87,50 per cento del loro ammontare.
Le prestazioni riferibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, erogate dalle forme pensionistiche integrative costituite presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, fra i quali è ricompreso anche l’Istante, possono fruire del regime di tassazione sulla base imponibile ridotta.
L’Istante, adeguandosi alle seguenti istruzioni, ha assoggettato a IRPEF l’87,50 per cento dell’ammontare dei trattamenti pensionistici integrativi, riconducibili ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), molti ex dipendenti dell’Ente, titolari dei trattamenti pensionistici integrativi in argomento, hanno richiesto l’applicazione sui predetti trattamenti dell’aliquota del 15 per cento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n 252 – degradabile fino al 9 per cento in funzione dell’anzianità di iscrizione al fondo – in luogo della tassazione progressiva per scaglioni di reddito applicata dall’Istante sulla base imponibile ridotta all’87,50 per cento.
Il predetto articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 ha previsto, in buona sostanza, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al citato d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti pubblici, precedentemente esclusi ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005.
L’Istante ritiene corretto continuare ad applicare le ritenute ordinarie sulla base imponibile dell’87,50 per cento delle prestazioni pensionistiche integrative, in quanto il citato articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 riconosce l’applicabilità del regime fiscale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in favore dei dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari.
Nella fattispecie rappresentata, risultando il fondo in questione soppresso al 1° ottobre 1999, con contestuale cessazione di ogni forma di contribuzione, non ricorre la predetta condizione, motivo per cui alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo medesimo continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come, peraltro, espressamente previsto dal comma 156 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
Il Fisco, a riguardo, ritiene corretta la soluzione interpretativa proposta dall’Istante medesimo.

Pubblicato il decreto sulle misure compensative dei Commercialisti


Pubblicato nella G.U. n.223 dell’8 settembre 2020 il decreto 24 giugno 2020, n. 112 del Ministero della Giustizia che stabilisce la disciplina delle misure compensative per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale ha luogo presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l’anno, con un intervallo di almeno sei mesi.
L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale.
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente.
La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio, iscritti alle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito di una sola delle due sezioni.
La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.


Contributo a fondo perduto anche alla società in trasformazione involutiva


Il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, soddisfatti i requisiti richiesti, è riconosciuto anche ad una società in trasformazione involutiva o regressiva (Agenzia Entrate – risposta 08 settembre 2020, n. 320)

Il Decreto rilancio, nell’ambito delle misure a sostegno all’impresa e all’economia, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In particolare, il cit. articolo prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.


Detto questo, relativamente al caso di specie e avuto riguardo alle operazioni di riorganizzazione, la stessa Agenzia ha avuto modo di chiarire che in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.


Pertanto, nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.


Codice tributo “4050” per il versamento delle ritenute degli autonomi


Istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 07 settembre 2020, n. 50/E).

Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette ritenute tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
– “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.