Covid-19: misure di contenimento prorogate al 07 ottobre 2020


Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 07 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 07 settembre 2020, che proroga al 07 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 07 agosto 2020.

Oltre alla proroga delle disposizioni di contenimento previste dal decreto di agosto, il nuovo DPCM prevede le seguenti nuove disposizioni:


– ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21;


– nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19;


– le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero possono essere altresi superate in caso di ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona straniera (art. 4, co. 1, lett. f) e h), D.P.C.M. 07/8/2020), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;


– la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, di cui all’art. 6, D.P.C.M. 07/08/2020, non trova altresi applicazione agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.


Credito d’imposta botteghe e negozi: più immobili appartenenti a diverse categorie catastali


08 SETT 2020 Il Fisco fornisce chiarimenti per la determinazione del credito d’imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 settembre 2020, n. 321).

Il decreto Cura Italia (art. 65, D.L. n. 18/2020) prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
La finalità della norma è quella di riconoscere, agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l’attività, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.
In coerenza con la finalità della norma, il credito d’imposta in esame matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi dall’agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali, seppure con destinazione commerciale.
Precisamente, come si evince dal tenore letterale della norma, restano esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l’agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.
Tanto permesso, nella fattispecie prospettata l’istante afferma di rivestire la qualità di conduttore in un contratto di locazione avente ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali per i quali è previsto un canone di locazione unitario, solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale C/1.
Al riguardo il Fisco, afferma che la fruizione del credito d’imposta qui in esame, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1 e che la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1 sarà determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili.


Materiali non tradizionali per interventi sulle facciate: bonus ammesso

Con la Risposta n. 319 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus facciate” è riconosciuto a prescindere dei materiali utilizzati per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Per questo sono ammessi anche prodotti sostitutivi dei materiali tradizionali, purché siano rispettate le finalità agevolative degli interventi

Il cd. “Bonus facciate” prevede il riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari e di trasmittanza termica.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, possono fruire del beneficio a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, possono ritenersi agevolabili anche gli interventi effettuati con prodotti sostitutivi dei materiali tradizionali, a condizione che risultino assolte le finalità di recupero e decoro delle facciate esterne e di consolidamento dei supporti murari.


Trattamento fiscale del fringe benefit connesso all’esercizio di stock options


Qualora vengano assegnate stock options con un vesting period di 3 anni e la maturazione del diritto all’esercizio avviene nel periodo in cui il lavoratore è fiscalmente residente in Italia, il relativo reddito connesso all’esercizio delle stock options rileva fiscalmente in Italia (Agenzia Entrate – risposta 07 settembre 2020, n. 316).

Il TUIR definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri; per la relativa determinazione deve farsi riferimento alla relativa disposizione secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.


Rientrano pertanto in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro “valore normale”.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, va detto che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


La disciplina nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.


Relativamente al caso di specie, si fa specifico riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (in breve, “Convenzione” o “Trattato”).


In tal senso, viene in rilievo l’articolo 15 della Convenzione che, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello OCSE, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede al paragrafo 1, che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.


Al riguardo, il Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE (versione 2017) afferma che l’espressione “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe” include anche i redditi in natura, tra cui colloca, tra l’altro, le stock option e chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.


Inoltre, secondo il Commentario, stabilire se, e in che misura, una stock option sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa.


In linea con i criteri elaborati dall’OCSE, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia.