Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero


04 SETT 2020 Il contribuente che abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2020, n. 307).

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.
Per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Nella fattispecie l’Istante, cittadino straniero, dichiara di essere un ricercatore che, dal 1° gennaio 2020, si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinato di tipo B” presso un’università italiana.
L’Istante fa presente di aver completato il dottorato nel suo Paese natio e poi di aver lavorato come ricercatore (postdoc) per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei. Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame, considerando che non ha mai avuto la residenza in Italia e che è in Italia per la prima volta.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che l’Istante abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, si ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Misure per il Comune di Lampedusa e Linosa


Approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel testo, in particolare, sono previste misure di sostegno alle isole Pelagie (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 03 settembre 2020).

In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il decreto-legge approvato prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento dei beni al cessionario europeo

Una delle condizioni per l’applicazione della disciplina IVA relativa alle cessioni intracomunitarie è il trasferimento dei beni, fuori dal territorio dello Stato, a soggetti passivi in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di prova del trasferimento fisico dei beni dal cedente al cessionario, in relazione cessioni intracomunitarie (Risposta 3 settembre 2020, n. 305).

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie, ai fini dell’applicazione del corrispondente trattamento IVA, è richiesta la prova del trasferimento fisico dei beni al cessionario in altro Stato membro dell’Unione Europea.
In proposito la normativa europea stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, disciplinando due ipotesi specifiche:
– i beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
– i beni trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.


Nella prima ipotesi, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni,quali ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore può presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, uno dei documento suindicati ed uno qualsiasi dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


Nella seconda ipotesi, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente deve essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci (documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere), rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di uno dei predetti documenti di trasporto, insieme ad uno dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


È riconosciuta, comunque, agli Stati membri la facoltà di applicare norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.
Inoltre, qualora non sia possibile produrre la suddetta documentazione specificamente richiesta dalla normativa europea ai fini dell’applicazione della presunzione, è riconosciuta al contribuente la possibilità di dimostrare che l’operazione sia realmente avvenuta, con altri elementi oggettivi di prova.


In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non soddisfa i requisiti di prova la soluzione prospettata dalla società attiva in Italia nel settore della grande distribuzione, che effettui cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica” a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che ne curano il trasporto con mezzi propri a partire da un punto vendita situato in prossimità dei confini nazionali.
In particolare non possono ritenersi valide ai fini della prova di cessioni intracomunitarie le seguenti procedure:
(Soluzione A)
– acquisizione, contestualmente alla consegna della merce, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:
1. essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);
2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico dei beni, indicando la loro destinazione;
– emissione di fattura non imponibile ex articolo 41 DL 331/1993;
– conservazione della documentazione descritta, unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.


(Soluzione B)
– emissione di fattura imponibile ex articolo 2 del DPR 633/1972;
– acquisizione della conferma dell’avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario, nella quale si chiede di indicare espressamente che le merci relative alle fatture [x] sono regolarmente pervenute presso il deposito/negozio/sede in [Stato UE] in data [xx/xx/xxxx];
– a seguito dell’acquisizione della conferma, storno della fattura imponibile Iva con nota di credito ex articolo 26 del DPR 633/1972 ed emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del DL 331/1993;
– conservazione della documentazione acquisita unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.


Volontari della protezione civile, accesso al premio lavoratori dipendenti


Forniti chiarimenti sull’accesso al premio ai lavoratori dipendenti previsto dall’art. 63, co. 1, D.L. n. 18/2020, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario (Agenzia delle Entrate – Risposta 02 settembre 2020, n. 302).

Il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e di conseguenza il contribuente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che l’Istante potrà a fruire del premio, pari a 100 euro, di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui ha effettuato attività di protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro.