COVID-19: mancato utilizzo del badge elettronico per la somministrazione del vitto


03 SETT 2020 L’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto, sempreché sussistano tutte le condizioni, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 settembre 2020, n. 301).

Ai fini fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
In merito alle suddette indennità sostitutive, l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
– essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
– ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
La somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.
Con riguardo alla fattispecie esaminata dal Fisco, si ritiene che l’indennità sostitutiva erogata dall’Ente pubblico, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni sopra citate, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Fisco: chiarimenti sull’asseverazione non contestuale


Fornite precisazioni sull’asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (Agenzia delle Entrate – Risposte nn. 295, 297 e 298 del 2020).

Caso 1

L’Istante rappresenta che per l’effettuazione di lavori edili su un proprio immobile ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire (“PDC”), senza allegare all’istanza l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. “sismabonus”.
Il 22 febbraio 2019, dopo il rilascio del permesso a costruire, avvenuto il 26 marzo 2018, ha allegato la documentazione del progetto strutturale comprensiva della citata asseverazione di riduzione del rischio sismico e comunicato allo sportello unico comunale la data di inizio lavori, prevista per il 27 febbraio 2019.
L’Istante chiede se per le spese di riduzione del rischio sismico del proprio immobile possa fruire della detrazione prevista nella misura del 70 o dell’80 per cento per interventi di riduzione del rischio sismico.
Relativamente ai quesiti posti dall’Istante concernenti la presentazione, del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i lavori sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della disciplina precedente alle modifiche del D.M. 9 gennaio 2020, n. 65), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante deve essere considerato tardivo.
Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Caso 2

L’Istante, in qualità di legale rappresentante della società X Srl, rappresenta di voler acquistare due unità immobiliari (una in qualità di persona fisica e l’altra in nome e per conto della Società), facenti parte di un fabbricato residenziale esistente oggetto di lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” da parte dell’impresa costruttrice.
All’atto della presentazione del permesso di costruire non è stato presentato il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e così l’asseverazione del progettista.
La società, pertanto, tramite tecnico incaricato, ha provveduto il 19 dicembre 2019 al primo deposito delle strutture e dell’asseverazione prevista dall’articolo 3 del D.M. 58 del 2017 al Comune.
In pari data è stata depositata la comunicazione con la quale è stato dichiarato l’inizio dei lavori a partire dal giorno 29 dicembre 2019, come riportato sulla stessa dichiarazione.
L’Istante chiede di sapere se l’acquisto in questione rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.63 del 2013 e, inoltre, se possa cedere al proprio coniuge il credito corrispondente alla detrazione a lei spettante per l’acquisto dell’unità abitativa e quella in capo alla società di cui è rappresentante legale.
Riguardo al quesito posto dall’Istante – concernente la redazione e la presentazione dell’asseverazione, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire per gli immobili che intende acquistare della detrazione di cui al comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, atteso che, come dichiarato, la prevista asseverazione è già stata presentata dall’impresa di costruzione (il 19 dicembre 2019).
Con riferimento al secondo quesito dell’Istante, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa cedere al proprio marito il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante delle spese sostenute sia per l’acquisto, come persona fisica, dell’unità abitativa, sia per l’acquisto, in qualità di legale rappresentante della società, dell’unità strumentale.

Caso 3

L’Istante rappresenta di voler acquistare da un’impresa costruttrice una unità immobiliare, situata nel Comune X, ricavata all’esito dei lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” di un edificio esistente.
L’immobile è ubicato in zona sismica 3, alla quale è stata estesa l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 2019.
L’Istante riferisce che al permesso di costruire (datato 18 giugno 2018) non è stata allegata la prevista asseverazione di riduzione del rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “sisma bonus”.
Chiede, pertanto, di sapere se l’intervento in questione, che comporta la demolizione dell’edificio preesistente e la ricostruzione del medesimo con aumento di volume, rientri tra quelli agevolabili ai sensi del richiamato articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 e, inoltre, se l’attestazione di riduzione del rischio sismico, rilasciata dal professionista abilitato, non allegata all’originaria richiesta di permesso, possa essere successivamente depositata in sede di variante al progetto, ai fini dell’accesso al regime agevolativo in discorso.
Rispondendo al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione, né rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga eventualmente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia precisa che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1- septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.


Ecobonus o bonus facciate: facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare


02 sett 2020 In caso d’interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 settembre 2020, n. 49/E).

Nella fattispecie l’Istante, in qualità di amministratore e legale rappresentante di un condominio, rappresenta che i condomini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B.
Poiché l’intervento ha tutte le caratteristiche per accedere al cd. bonus facciate ma potrebbe anche rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica – che consente la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante – chiede se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire.
In particolare, chiede se ciascun condomino possa decidere di usufruire dell’ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l’esborso economico connesso all’intervento, oppure del bonus facciate o se, invece, la scelta debba essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini. Qualora fosse possibile per ciascun condomino esercitare la propria scelta, inoltre, chiede con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di “bonifico parlante” dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.
Il Fisco, in merito al quesito posto dall’Istante, ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nel caso oggetto della presente istanza di interpello, peraltro, gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall’amministratore di condominio. Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.


Senza partita IVA i compensi dei “minimi” vanno tra i redditi diversi

Con Risposta ad interpello n. 299 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi riferiti all’attività professionale esercitata in regime dei minimi, riscossi dopo la chiusura della partita IVA, vanno indicati in dichiarazione, ai fini della tassazione, tra i “redditi diversi” derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il caso rappresentato riguarda un contribuente che svolgeva attività professionale esercitata in regime dei minimi. Dopo qualche anno dalla cessazione dell’attività professionale (e, dunque, della partita IVA) ha riscosso alcuni crediti riferiti alla stessa attività.
I compensi risultano regolarmente certificati da fattura emessa prima della cessazione dell’attività, ma non hanno concorso alla determinazione del reddito in quanto non riscossi.
Per effetto del pagamento i compensi sono stati riportati dal committente nella Certificazione Unica come redditi di lavoro autonomo.
Considerata la cessazione dell’attività, si pone il problema di qualificare le somme al fine di indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi e assoggettarle a tassazione.

RISPOSTA


In via preliminare si osserva che aderendo ai regimi agevolati (regime dei contribuenti minimi o regime forfetario), a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, il relativo reddito è determinato secondo il criterio di cassa.
In un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa (o attività professionale) e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che caratterizzano l’attività esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto per tali contribuenti la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria.
In altri termini, i contribuenti che accedono ai predetti regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.
Tuttavia, si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del contribuente, il quale, pertanto, può legittimamente decidere di non avvalersene. In tal caso, però, i compensi o corrispettivi riscossi successivamente alla cessazione della partita IVA, ancorché regolarmente fatturati nei termini di validità della partita IVA, non possono essere ricondotti alla tipologia dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo professionale e beneficiare della tassazione di favore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che il contribuente, al momento dell’incasso del compenso, non abbia partita IVA, fa si che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell’abitualità che è alla base delle attività di impresa o di lavoro autonomo professionale.


Di conseguenza, i crediti percepiti dopo la cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario) e la chiusura della partita IVA, devono essere dichiarati come redditi diversi e indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RL, rispettivamente, tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” ovvero tra i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”, assoggettandoli alla tassazione prevista per tali redditi.