Detrazioni per canone di locazione: non spetta al lavoratore che trasferisce la residenza all’estero

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale prevista per l’affitto dell’abitazione nel nuovo comune di lavoro, in favore del lavoratore dipendente trasferito, non può essere riconosciuta nel caso di trasferimento della residenza all’estero (Risposta ad interpello 28 agosto 2020, n. 288)

In base al TUIR, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione dall’IRPEF, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
In base alla formulazione della norma la detrazione può essere operata a condizione che:
a) il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Al riguardo è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la detrazione possa essere fruita anche dai lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la residenza all’estero, con iscrizione all’AIRE.
Con riferimento al beneficio in questione è stato chiarito che esso risponde alla finalità di agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, sostengono anche l’onere della locazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Tuttavia, nel caso di un trasferimento all’estero la fruizione della detrazione è inibita dal sistema di tassazione previsto per i redditi di soggetti residenti all’estero.
Dal momento in cui il lavoratore trasferisce la residenza all’estero l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente. Il sistema di tassazione individua in modo specifico le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dal TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, comunque, che la detrazione (prevista per tre anni) può essere fruita in relazione all’anno di trasferimento (prima annualità) qualora risulti fiscalmente residente in Italia, con esclusione per le successive due annualità (potenzialmente agevolabili) nel presupposto che il lavoratore non sia più fiscalmente residente in Italia.

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA


Si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

DL Semplificazioni: sospensione al professionista che non comunica la PEC all’Ordine


Sospeso il professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale”, lo prevede l’art. 37 del decreto-legge Semplificazioni che ha introdotto un sistema sanzionatorio per gli iscritti che non comunicano l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al proprio Ordine professionale. È quanto sottolinea il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la nota informativa n. 98 del 31 agosto 2020, in cui si sottolinea che l’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno prima di tutto formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.


Il codice tributo per il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici


Istituito il codice tributo “6916”per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell’art. 22, D.L. n. 124/2019 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48/E).

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Il medesimo credito d’imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta in questione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto, è istituito il seguente codice tributo:
– “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 48/E del 2020, sottolinea che ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.


Tassazione separata per gli assegni erogati a sostegno dell’occupazione


01 SETT 2020 Il contribuente anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 290).

Nella fattispecie l’Istante dal 1° gennaio 2019 ha cessato la propria attività lavorativa e, dalla medesima data, beneficia di:
a) un assegno mensile erogato dall’INPS per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito”;
b) un assegno mensile erogato dal Banco BPM spa a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà.
Sia l’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dall’INPS che l’incentivo all’esodo erogato dal Banco BPM spa sono soggetti a tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR (art. 17 del TUIR) al 30,27%.
L’Istante non percepisce altri redditi imponibili IRPEF (eccetto quelli derivanti dall’abitazione principale e da un’altra unità abitativa posseduta al 50%). Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiede se vi sia la possibilità di adottare la tassazione IRPEF ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, con specifico riguardo ai citati assegni mensili.
Al riguardo il Fisco ha chiarito che l’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Inoltre, l’articolo 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i redditi soggetti a tassazione separata in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l’obbligo per legge di effettuare la ritenuta d’acconto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Istante, anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. Successivamente, l’Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell’ente erogante ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, comunicandone l’esito al contribuente.
Tenuto conto che, l’Istante ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso – dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta – potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.