
Il “buono mobilità” concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 293).
Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
Al riguardo, il Fisco, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha precisato che:
– la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
– in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga. Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del “buono mobilità”, che l’Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l’importo di euro 258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.
Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Tanto premesso, quindi, qualora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di euro 258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, a condizione, però, che nel periodo d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.
Nella fattispecie, l’istante (città metropolitana) rappresenta che a fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di capofila con sedici Comuni del proprio territorio, al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, volto all’adozione di azioni dirette alla riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell’automobile.
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al programma che gli Enti locali partecipanti possono intraprendere è prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base di accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di lavoro o le autorità scolastiche o accademiche competenti.
Al riguardo, l’istante chiarisce che tra le azioni sperimentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di erogare incentivi economici specifici, “buoni mobilità”, ai dipendenti di comuni partecipanti al Progetto nonché ai dipendenti di imprese private le quali manifestino interesse in tal senso, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla base di accordi raggiunti con l’ente proponente.


