Il “buono mobilità” corrisposto ai propri dipendenti va tassato


Il “buono mobilità” concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 293).


 


Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
Al riguardo, il Fisco, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha precisato che:
– la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
– in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga. Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del “buono mobilità”, che l’Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l’importo di euro 258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.
Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Tanto premesso, quindi, qualora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di euro 258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, a condizione, però, che nel periodo d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.
Nella fattispecie, l’istante (città metropolitana) rappresenta che a fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di capofila con sedici Comuni del proprio territorio, al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, volto all’adozione di azioni dirette alla riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell’automobile.
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al programma che gli Enti locali partecipanti possono intraprendere è prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base di accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di lavoro o le autorità scolastiche o accademiche competenti.
Al riguardo, l’istante chiarisce che tra le azioni sperimentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di erogare incentivi economici specifici, “buoni mobilità”, ai dipendenti di comuni partecipanti al Progetto nonché ai dipendenti di imprese private le quali manifestino interesse in tal senso, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla base di accordi raggiunti con l’ente proponente.

Comunicazione per l’accesso al bonus investimenti pubblicitari incrementali 2020


Dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 31 agosto 2020).

Si evidenzia che restano valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle modifiche introdotte dall’art. 186 del DL Rilancio alla disciplina dell’agevolazione per l’anno 2020.
Inoltre, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.


SISMA BONUS: contribuente in “regime forfetario”


Il contribuente può optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2020, n. 281)

Nella fattispecie presentata all’Amministrazione finanziaria l’Istante rappresenta di essere futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in un Comune – sito in zona sismica 2 – in attuazione della Legge “Piano Casa” che prevede, oltre ad un aumento premiale di cubatura, la possibilità di realizzare più edifici nello stesso lotto. In particolare, a seguito della demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite quattro abitazioni unifamiliari e cinque abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali, autonomamente accatastati. Il progetto, realizzato nel rispetto della Legge Regionale e delle autorizzazioni comunali, è stato presentato in Comune con richiesta di rilascio del permesso di costruire (PDC) in data 6 marzo 2019, autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1 luglio 2019. L’Istante fa presente, inoltre, di non aver ancora ricevuto né dal progettista né dall’impresa venditrice l’asseverazione di riduzione del rischio sismico in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire di tale agevolazione.
Tanto premesso, l’Istante chiede se può fruire della detrazione disciplinata dal comma 1-septies, dell’articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che, a partire dal 1° maggio 2019, ha esteso le agevolazioni per l’acquisto delle unità immobiliari realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, già applicabili nelle zone sismiche 1, anche alla zona sismica 2, in cui ricade il territorio del Comune ove è situato l’immobile oggetto dei lavori.
In particolare, chiede di sapere se:
– possa beneficiare della detrazione prevista dal citato articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013, anche se l’asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire;
– nel calcolo delle spese agevolabili le pertinenze devono essere considerate autonomamente oppure unitamente all’abitazione;
– tenuto conto del fatto che avendo aderito al cd “regime forfettario” non può beneficiare della detrazione IRPEF, possa, comunque, cedere il proprio credito all’impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi.
Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste – che non sono oggetto della presente istanza di interpello – potrà fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’Istante ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
Con riferimento al secondo quesito, invece, afferma che la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
Infine, con riferimento al terzo quesito – concernente la possibilità per l’Istante di optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario – fa presente che l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima. L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico edifici prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Il Fisco conclude segnalando che l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.


Si all’agevolazione in favore di pensionati esteri anche in presenza di pensione dall’Inps


Un cittadino residente all’estero, che riceve pensioni di fonte estera, nonostante riscuota anche una pensione dall’Inps, può applicare, ai proventi ricevuti da enti non italiani, l’imposta sostitutiva dell’Irpef introdotta ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR a condizione del trasferimento della propria residenza in uno dei luoghi individuati dal regime agevolativo (Agenzia Entrate – risposta 27 agosto 2020, n. 280).

La Legge di bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.


In particolare, viene previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.


Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni sopra evidenziati. Non ha inoltre alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).


L’opzione è:


– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;


– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;


– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.


Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione. Al riguardo, si rammenta che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.


Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.


Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.


Rientrano  nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.