
Nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2020, nn. 588 e 589)
Con l’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni» (cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).
Il contributo «spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui sopra, realizzati nelle zone A dei comuni , sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Al riguardo, si rammenta che «In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro». Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che l’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dispone al terzo periodo che «il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ».
Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso di cui sopra, è necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
A tal fine, pur non essendo necessario allegare all’istanza di richiesta del contributo alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare – per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell’amministrazione finanziaria – la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell’attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all’articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail).
Tanto premesso, nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune, identificabile sulla base di quanto sopra descritto.
Con riferimento invece al Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, con la risposta 15 dicembre 2020, n. 589, ribadisce che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.


