Contributo a fondo perduto per attività di autoservizi di trasporto pubblico nei centri storici


Nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2020, nn. 588 e 589)


 


Con l’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni» (cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).
Il contributo «spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui sopra, realizzati nelle zone A dei comuni , sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Al riguardo, si rammenta che «In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro». Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che l’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dispone al terzo periodo che «il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ».
Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso di cui sopra, è necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
A tal fine, pur non essendo necessario allegare all’istanza di richiesta del contributo alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare – per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell’amministrazione finanziaria – la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell’attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all’articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail).
Tanto premesso, nel presupposto che il contribuente svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di un Comune ad alta densità turistica straniera è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana di quel Comune, identificabile sulla base di quanto sopra descritto.

Con riferimento invece al Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, con la risposta 15 dicembre 2020, n. 589, ribadisce che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

Fisco: nuovi chiarimenti sul Superbonus


Fornite precisazioni sull’accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 15 dicembre 2020, n. 78/E).

Nel caso di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo contribuente, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.
L’Istante, ricorrendone i presupposti e i requisiti, effettuando tutti gli adempimenti potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.


Emergenza Covid-19: iva agevolata per noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri


L’esenzione Iva fino a dicembre 2020 e, dal 2021, l’aliquota al 5%, per i ventilatori, aspiratori e saturimetri trova applicazione anche in caso di fornitura tramite noleggio. Ai fini del beneficio rileva esclusivamente la finalità sanitaria in generale e non quella specifica di prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19 (Agenzia Entrate – risposta 14 dicembre 2020, n. 585).

Il decreto Rilancio ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo un’aliquota Iva del 5% per: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


L’aliquota agevolata è prevista per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021, invece, per quelle effettuate fino al 31 dicembre 2020, l’agevolazione è totale, essendo prevista l’esenzione dall’iva.


L’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili. Pertanto, il ricorso allo strumento giuridico del contratto di noleggio non è ostativo all’applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati dall’art. 124 del decreto Rilancio.

Terreno con sovrastante fabbricato rurale collabente: esenzione IMU

È esente da Imu l’area abbandonata e dismessa, con sovrastante fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità (fabbricato collabente). La sopravivenza del fabbricato esclude l’imponibilità dell’area già edificata (Corte di  Cassazione – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28581).

Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda l’accertamento di omesso versamento dell’IMU relativa ad un terreno con entrostante fabbricato rurale collabente.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente, confermando la pretesa tributaria, sul presupposto, per un verso, della carenza del rapporto pertinenziale tra il fabbricato rurale ed il terreno, per altro verso, della corretta determinazione del valore assoggettabile ad I.M.U..
La decisione è stata impugnata dal contribuente sostenendo, tra l’altro, di non aver tenuto conto che la parte di terreno su cui insiste il fabbricato collabente non è soggetto ad I.M.U., così come il terreno circostante, in quanto pertinenza del fabbricato esente.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo il ricorso del contribuente con statuizione nel merito per l’annullamento della pretesa tributaria.
La Corte Suprema ha osservato che il motivo di ricorso del contribuente è inammissibile con riguardo al rapporto di pertinenzialità del terreno al fabbricato rurale, avendo i giudici tributari accertato la mancanza di elementi rivelatori del vincolo di pertinenzialità tra terreno e fabbricato.
Invero, per escludere l’autonomo assoggettamento ad I.M.U. delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti (oggettivo e soggettivo) stabiliti dall’art. 817 del codice civile, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.
In particolare, nel caso in esame, la sentenza ha messo in risalto che “lungi dal porsi a servizio od ornamento della casa, il terreno fungeva da area abbandonata e dismessa”. Dunque i giudici hanno rilevato da un lato, l’accatastamento del fabbricato rurale, e dall’altro l’assenza di un legame di asservimento funzionale o ornamentale tra il terreno ed il fabbricato rurale (anche in considerazione del comune stato di abbandono). A fronte di ciò il contribuente non ha assolto l’obbligo di prova del rapporto di pertinenzialità.


Viceversa il motivo è fondato riguardo al profilo che valorizza l’esenzione da I.M.U. per il fabbricato rurale e l’area adiacente. In altri termini la sopravvivenza del fabbricato rurale in perdurante stato di inagibilità, esclude l’assoggettamento ad I.M.U. delle aree già edificate.
In proposito, la Corte Suprema ha precisato che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.