Recupero dagli eredi dei ratei di pensione erogati indebitamente

28 AG0 2020 Con Risposta ad interpello n. 283 del 27 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di ratei di pensione erogati post mortem indebitamente a soggetti terzi, ai fini del recupero delle ritenute Irpef operate e versate, l’Ente può ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute nei confronti degli eredi, i quali possono indicare le somme restituite tra gli oneri deducibili.

Con riferimento all’ipotesi concernente il recupero delle ritenute IRPEF operate su ratei di pensione erogati post mortem a soggetti terzi non legittimati alla percezione del trattamento pensionistico del de cuius, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir deve ritenersi applicabile qualora il recupero sia effettuato nei confronti degli eredi, mentre deve ritenersi esclusa se il recupero è disposto nei di soggetti terzi privi di qualunque titolo di legittimazione soggettiva.
La norma suindicata ricomprende tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti».
L’onere deducibile, corrispondente all’importo delle somme che in un periodo d’imposta sono state assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore, consente il recupero delle imposte pagate su tali somme.
Il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, dunque, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operatività di tale disposizione non è preclusa nell’ipotesi in cui la restituzione all’ente erogatore (sostituto d’imposta) delle somme da questi indebitamente erogate sia effettuata da un soggetto chiamato, in qualità di erede, a rimborsare somme non dovute, che hanno concorso a formare il reddito del de cuius. Ciò in quanto, pur ravvisandosi una non coincidenza tra il soggetto chiamato a restituire le somme all’ente che le ha corrisposte, ed il soggetto che ha subìto la tassazione IRPEF, l’obbligo di restituzione delle imposte in capo all’erede si giustifica in funzione del suo status, ovvero nella circostanza che questi subentra in base ai principi civilistici “in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius”. Tale successione nei rapporti giuridici assume rilevanza anche sotto il profilo fiscale dal momento che in seguito all’accettazione dell’eredità, il reddito dei cespiti ereditari «concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione». Pertanto, l’erede subentra nel particolare rapporto giuridico incorso alla data del decesso tanto per l’obbligo di restituzione delle somme, quanto per il diritto al recupero dell’imposizione IRPEF a cui le predette somme erano state assoggettate. Di conseguenza, l’Ente è legittimato a recuperare dall’erede i ratei di pensione indebitamente erogati, al lordo delle ritenute applicate, potendo l’erede dedurre, il medesimo ammontare lordo, dal proprio reddito complessivo, come onere deducibile.


Diversa, invece, l’ipotesi in cui il destinatario delle somme indebitamente erogate, non rivesta lo status di erede.
In tal caso, le ritenute IRPEF indebitamente versate nel periodo d’imposta in cui l’Ente sia venuto a conoscenza del decesso potranno essere recuperate dallo stesso in compensazione con il modello F24EP; allo stesso modo potranno essere recuperate le ritenute operate nel periodo d’imposta precedente, entro il termine di presentazione del modello 770.
Per i restanti periodi d’imposta pregressi, per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza dell’accertamento, il recupero può avvenire mediante la presentazione di tante dichiarazioni integrative del modello 770, quante sono le annualità interessate dal versamento di ritenute IRPEF non dovute. L’eventuale maggior credito, risultante dalla dichiarazione integrativa, dovrà essere inserito nel quadro “DI” del modello 770 relativo al periodo di imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa e concorrerà al credito risultante dalla dichiarazione.
Per i periodi d’imposta per i quali siano ormai decorsi i termini di accertamento, deve ritenersi esclusa la possibilità di ottenere il rimborso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui tra l’Ente e il terzo percettore indebito dei ratei di pensione si sia instaurato un contenzioso dall’esito ancora incerto. In tale evenienza, infatti, la sentenza che conferma l’illegittima percezione delle somme da parte del soggetto terzo costituirà il presupposto di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 per l’istanza di rimborso.
Con riferimento alle modalità di compilazione del quadro DI del modello 770, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario:
– presentare una dichiarazione integrativa del modello 770, in relazione a ciascun anno di imposta nel quale l’Istituto ha versato le ritenute IRPEF in eccesso;
– inserire il maggior credito risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, nel quadro “DI” del modello 770 relativo al periodo di imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa e quindi nel quadro SX, rigo SX4 colonna 3, per il suo utilizzo.


Si ricorda, peraltro, che il cd. Decreto Rilancio ha previsto che ai sostituti d’imposta, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione tramite modello F24. La previsione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

Imposta di bollo: codice IBAN per effettuare il pagamento da parte di soggetti stranieri


Il codice IBAN per pagare l’imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti. Ciò non esclude che nel caso di specie, in cui il debitore non risiede in Italia, si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2020, n. 275).

Il Fisco risponde all’Ente che chiede di conoscere “la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico straniero al quale viene aggiudicato un appalto e deve versare l’imposta di bollo sul contratto”. Al riguardo, rappresenta che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono elencati i codici IBAN per effettuare alcune tipologie di pagamenti, ma nella sezione ‘Pagamento delle imposte all’Estero non si rinvengono le istruzioni per la corresponsione dell’imposta di bollo su contratti di affidamento di appalti per beni e servizi.
Il Fisco chiarisce che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, l’articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’assoggettamento al tributo per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie” .
Per quanto attiene, dunque, i contratti di appalto che in base all’articolo sopra richiamato scontano l’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l”Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Relativamente alle modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, si osserva che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate esiste una sezione dove è specificato che “I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (…) secondo le indicazioni riportate”.
In una tabella di detta sezione è presente una lista contenente i codici IBAN da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.
Per quanto di interesse, si rappresenta che il codice IBAN per pagare l’imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti.
Ciò non esclude che nel caso di specie, in cui il debitore non risiede in Italia, si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo.
In conclusione, se il debitore si trova all’estero e non può assolvere l’imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN sopra indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta.

Regime agevolato per il rientro in Italia di docenti/ricercatori

Con la Risposta a interpello n. 274 del 26 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può ritenersi ammesso a beneficiare per undici anni del regime agevolato per il rientro in Italia, il ricercatore italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE da oltre due anni, che trasferisca in Italia la residenza per se e la famiglia di cui fanno parte due minorenni, ivi continuando l’attività di ricercatore. A tal fine non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente in Italia.

Allo scopo di porre rimedio al cd. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, sono previsti incentivi fiscali in favore di docenti/ricercatori che dall’estero si trasferiscono in Italia per continuare l’attività di ricerca.
Il cd. DL Rilancio ha incrementato tali incentivi nei confronti dei soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
In base delle modifiche introdotte dal DL Rilancio, i benefici fiscali si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 periodi d’imposta successivi (prima erano 3) sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, e nei 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi necessari per ottenere tali agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, secondo l’Agenzia delle Entrate, può ritenersi ammesso a beneficiare del regime fiscale agevolato per il rientro in Italia, il contribuente italiano residente all’estero (Svizzera) e regolarmente iscritto all’AIRE, ricercatore da oltre due anni presso un’azienda farmaceutica nello Stato estero, che si trasferisca in Italia con la propria famiglia per continuare l’attività di ricercatore in un’azienda italiana. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la presenza di due figli minori all’interno della famiglia consente al ricercatore di usufruire dell’agevolazione per l’anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale in Italia, occorre fare riferimento alla disposizione dell’articolo 2 del TUIR, secondo il quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per quanto riguarda invece il requisito dell’attività di docente/ricercatore, si osserva che la norma richiede per quella all’estero che sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca pubblico o privato, mentre per quella da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’agevolazione non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente in Italia, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2020: indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2019


Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019 (Agenzia Entrate – comunicato 26 agosto 2020).

Con l’incremento delle risorse disposto dal decreto Agosto, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.


Ai sensi dell’art. 84, co. 1, del Decreto Agosto, 1. l’autorizzazione di spesa viene incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di aumentare la deduzione forfettaria per gli autotrasportatori.


Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro.


La deduzione spetta:


– una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;


– anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.


Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.


I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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