Esente da Iva il costo aggiuntivo accessorio alla prestazione sanitaria


È esente da Iva l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito. Inoltre, la medesima somma non può essere detratta ai fini Irpef dal cliente, perché rappresenta un costo amministrativo (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2020, n. 268).

Il principio di accessorietà comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale.


Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.


Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la prestazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo.


La Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplementari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, dopo aver, tra l’altro, premesso che “il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso”.


Detto questo, riguardo al caso di specie, per i clienti sprovvisti di carta di credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, qualificandosi così, quale prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione.


Riguardo invece alla possibilità di poter detrarre il suddetto costo aggiuntivo dall’irpef, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell”articolo 15 del Tuir spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.


Tale disposizione non trova però applicazione alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per effetto della deroga, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per l’individuazione delle spese sanitarie che danno diritto alle detrazioni in parola, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.


Al fine di evitare abusi delle agevolazioni in questione, è stato più volte affermato che sono ammesse alla deduzione o alla detrazione solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati finalizzati alla cura di una patologia, effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.


Non sono deducibili o detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona.


In considerazione di quanto appena detto, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, quando il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito, sia un onere amministrativo (come, ad esempio la spesa sostenuta per la richiesta della cartella clinica) e come tale non avendo natura sanitaria non può fruire della predetta detrazione.

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Deposito merce in altro Stato UE: equivale a cessione intracomunitaria assimilata

Con la Risposta ad interpello n. 273 del 25 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio di beni presso deposito situato in altro Stato membro dell’Unione Europea senza vendita contestuale, in attesa dell’ordine di acquisto da parte del cessionario, equivale ad una cessione intracomunitaria, che presuppone l’attivazione di una posizione fiscale nello Stato in cui è situato il deposito e la fatturazione della medesima merce alla posizione attivata, con assolvimento dell’Iva nel predetto Stato membro.

Lo spostamento fisico di beni dall’Italia ad altro Stato membro dell’Unione Europea, presso il magazzino di una terza società, senza il passaggio della proprietà degli stessi, costituisce un’ipotesi di cessione intracomunitaria “per assimilazione” e, in particolare, il cd. “trasferimento a se stessi”.
Si tratta della previsione normativa secondo cui è assimilato ad una cessione intracomunitaria non imponibile, l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da: perizie o perfezionamento o manipolazioni usuali o utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni.
Il principio (di derivazione comunitaria), in altri termini, assimila alle cessioni intracomunitarie non imponibili vere e proprie – effettuate a titolo oneroso – la spedizione (senza vendita contestuale), da parte di un soggetto passivo, di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro, a condizione che i beni non siano oggetto di operazioni di manipolazione relative al perfezionamento attivo o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi o che beneficino dell’ammissione temporanea in totale esenzione dei dazi doganali.
In tal caso, il soggetto passivo in Italia che spedisce “in deposito” i beni della propria impresa, è tenuto a nominare un rappresentante fiscale o a richiedere l’identificazione diretta nel Paese membro di destinazione della merce al fine di assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario “per assimilazione”.
Trattandosi di cessione intracomunitaria, al trasferimento dei beni nel Paese membro di destinazione deve corrispondere una fattura non imponibile emessa nei confronti della propria partita IVA attivata nello Stato membro di destinazione, in cui dovrà essere assolta l’imposta.
La successiva cessione dei beni stoccati presso i magazzini agli effettivi cessionari sarà soggetta alle formalità e alla normativa IVA in vigore nello Stato membro in cui è situato il deposito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo deve ritenersi il regime IVA applicabile all’ipotesi di seguito rappresentata:
La società (soggetto passivo in Italia), operante nel settore della produzione e commercializzazione all’ingrosso, allo scopo di ottimizzare l’approvvigionamento dei propri clienti in Gran Bretagna e Irlanda, aderisce mediante accordo ad una piattaforma logistica presso un magazzino situato in altro Stato membro (Belgio), dove invia periodicamente quantitativi di merce comunicati dai clienti in base al proprio fabbisogno.
Le merci, quindi, sono oggetto di raggruppamento e/o smistamento presso la piattaforma (in Belgio), restando ivi temporaneamente stoccate per brevi periodi. I clienti inviano l’ordine di acquisto della merce sia alla società che al gestore della piattaforma. A questo punto, la società incarica il gestore della piattaforma di effettuare il trasporto delle merci dal magazzino (in Belgio) presso il luogo convenuto con i clienti per la cessione definitiva.

Integratori alimentari: aliquota IVA da applicare


La cessione degli integratori alimentari è soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposte 25 agosto 2020, n. 269 e n. 270)

I cd. “integratori alimentari” non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta dunque è sempre avvenuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’ADM che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Gli integratori alimentari oggetto delle istanze presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto, di seguito dettagliate:
1: si tratta di un preparato in polvere al sapore di mango contenente proteine ed edulcoranti. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente polvere di latte di cocco (6%), buccia di psillio (3,5%), polvere di papaia (1%), estratto di curcuma (0,6%), polvere di polpa di mango (0,6%), polvere di succo di melograno (0,4%) e polvere di matcha (0,33%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da unire, per l’uso, al latte scremato e all’olio in modo da ottenere una bevanda aromatizzata sostitutiva ai pasti.
2: è un preparato in polvere al sapore di frutti rossi composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente aronia in polvere (6,85%), mirtillo in polvere (6,3%), estratto di ibisco (5,55%), estratto di acerola (1,57%), estratto di goji (0,43%), estratto di bambù (0,085%), estratto di curcuma (0,085%) e estratto di buccia d’uva (0,06%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da disciogliere, per l’uso, in acqua, in modo da ottenere un integratore alimentare.
3: è una barretta di frutta al cocco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui datteri, cocco grattugiato (15%), fiocchi di avena senza glutine e vaniglia bourbon.
4: è una barretta di frutta, ai frutti di bosco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente gelsi (7%), bacche di goji (5%) e mirtilli (2%).
5: barretta nutrizionale composta principalmente da cacao in polvere (6%) e olio d’arancio.
6. in capsule con vitamina C composto principalmente da mela (7,9%), erba di grano (7,9%), alfalfa (6,5%) e clorella (5,1%). Si presenta sotto forma di capsule, da assumere unitamente all’acqua.
7. in capsule con estratti naturali ed è composto da diversi ingredienti tra cui estratto di tè verde, coenzima Q10 e estratto di radice di ashwagandha.
Tutti i prodotti oggetto delle due istanze di interpello possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento.

Più tempo per correggere l’esito del controllo formale delle dichiarazioni

C’è tempo fino al 16 settembre per fornire chiarimenti al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute, a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, riferite ad atti per i quali il termine sia scaduto nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2020.

In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo (ovvero della cartella di pagamento), ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute. Tale termine coincide, ordinariamente, con quello entro cui deve essere eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In considerazione dell’emergenza da Covid-19, l’articolo 144 del cd. “Decreto Rilancio” ha previsto la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, la cui scadenza sia compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (periodo di sospensione).
In tal caso, i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile effettuare i versamenti delle somme dovute in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
In proposito è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga disposta dall’articolo 144 del “Decreto Rilancio” riguardi esclusivamente i termini di versamento delle somme dovute oppure si estenda anche al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti.
Nell’ambito della Circolare n. 25/E del 2020 (punto 3.5), l’Agenzia ha precisato che, sebbene la suddetta norma non contenga alcun riferimento esplicito al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti, la stretta correlazione tra i due termini (quello per il versamento e quello per i chiarimenti), deve far ritenere che la proroga al 16 settembre 2020 possa intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti.
Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.


Con riferimento, invece, all’ipotesi di pagamenti rateali delle somme dovute in base agli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga di una rata scaduta nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020) influenzi anche le rate successive, oppure le stesse mantengano le originarie scadenze. Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che secondo le regole che disciplinano la rateazione, l’importo dovuto è suddiviso in rate trimestrali che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.
Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, perciò, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.
Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, che mantengono la loro scadenza originaria.