Bonus locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda


L’Agenzia delle entrate con la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E fornisce ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

L’articolo 28 del Decreto Rilancio (D.L n. 34/2020 conv. con modif. in L. n. 77/2020), al fine contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Al riguardo si rappresenta che il recente DL Rilancio (art. 77, D.L. n. 104/2020) stabilendo che:
– il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
– il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).
Nella circolare indicata in oggetto il Fisco risponde ad ulteriori quesiti nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda:


– Studi medici con attività intramoenia senza partita IVA
D. Si chiede di conoscere se il beneficio del credito d’imposta sui canoni di locazione previsto dall’articolo 28 del Decreto che, come noto, è stato esteso anche agli studi professionali, è applicabile anche agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA.


R. L’attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 50 del TUIR, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività.


– Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale
D. Si chiede se un soggetto che svolge attività di «Bed and Breakfast» in via imprenditoriale con partita iva, possa fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario (o ai proprietari) dei medesimi, ancorché l’immobile condotto in locazione ed adibito all’esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.


R. Il credito d’imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).
Il credito d’imposta, pertanto, è riconosciuto, laddove, l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

Trasmissione al Fisco dei dati delle spese di istruttoria scolastica


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, le scuole statali e dalle scuole paritarie private, costituenti il sistema nazionale di istruzione, devono trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.


La medesima comunicazione deve essere trasmessa anche per i rimborsi erogati riguardanti le spese di istruzione scolastica e deve essere inviata per ciascun iscritto all’istituto scolastico e deve contenere i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale e’ stata sostenuta la spesa rimborsata.


Le comunicazioni sono facoltative con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatorie a partire dal periodo d’imposta 2022.


Riguardo alle comunicazioni facoltative, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, non si applica la sanzione (art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014), a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

DL Rilancio: ultimi chiarimenti


L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi di associazioni, operatori e cittadini fornendo ulteriori chiarimenti sulle novità previste dal DL Rilancio (D.L. n. 34/2020), riguardo alle misure di sostegno alle imprese e all’economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali e all’editoria (Agenzia Entrate – circolare 20 agosto 2020, n. 25/E).

Il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrare fa seguito agli altri documenti di prassi già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del DL Rilancio e  risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel Dl Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020).


Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla nuova circolare.


Il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.


Riguardo ai Bed and breakfast e al credito di imposta per locazione, viene chiarito che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.


Riguardo invece al credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari, il documento di prassi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta a regime.


Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.


Niente contributo a fondo perduto per l’imprenditore agricolo e per i consorzi tra imprese


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E ha fornito nuovi chiarimenti sulle disposizioni di favore introdotte dal D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n.77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio), soffermandosi, tra l’altro, sull’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio rappresenta un’agevolazione avente come finalità quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.


Con la circolare n.25/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione del contributo per l’imprenditore agricolo e per i consorzi tra imprese


Al riguardo è stato precisato che il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.


Riguardo invece all’applicabilità del contributo ai consorzi tra imprese, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che i consorzi tra imprese, riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.


Al riguardo, si rammenta che i due requisiti, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, devono essere determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.